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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
MASTRORILLI PIETRO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1186/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0379385G20240010105 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso odierno Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0379385G20240010105 del 07.01.2025, comunicato il 12.02.2025, relativo al tributo 630 – 2020- difesa idraulica terreni per la complessiva somma di euro 824,83 (afferente contributi per difesa idraulica anno
2020).
Lamenta l'istante, in estrema sintesi, l'illegittimità dell'atto impugnato emesso dal concessionario, attesa mancata esecuzione delle opere di cui al piano di classifica e comunque il difetto di prova in ordine alle stesse;
il difetto di motivazione del cennato sollecito e la carenza di legittimazione della CRESET.
La CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. resisteva documentando tramite il non contestato allegato
1, l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica di che trattasi.
Il CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO-SUD PUGLIA resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Circa il problema del riparto degli oneri probatori, sollevato dall'istante e le ulteriori censure di merito, si osserva che il Piano di classifica prodotto dal Consorzio evidenzia che il beneficio in favore del contribuente deriva dal complesso delle opere idrauliche (canali di bonifica) presenti in tutto il perimetro consortile di competenza.
Difatti, gli immobili dell'odierno ricorrente sono stati assoggettati a contribuzione non già in funzione della mera ricomprensione nell'ambito territoriale di competenza consortile, bensì sulla base della loro collocazione geografica nell'ambito del perimetro del cd “Piano di Classifica” con il quale, come è noto, viene definito il quantum dell'obbligo contributivo attraverso l'individuazione dei benefici derivanti dalle opere di bonifica già realizzate.
Sul punto v. da ultimo Cass. n. 29668/2021: «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del
23/04/2020, ex plurimis)».
Inoltre, è stato chiarito:
- «in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014,
n. 27057; conforme Cass.30/12/2016, n. 27469);
-che (v. in motivazione Cass. n. 29668/2021 cit.) come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost. sent.
25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.
Pertanto, «deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...] Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).
“Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del "beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione”.
Il lamentato difetto di motivazione è poi eliso dalle plurime e circostanziate contestazioni svolte che evidenziano una compiuta comprensione della ragioni fondanti il tributo, fermo restando l'irritualità delle nuove censure tardivamente sviluppate in sede di memoria illustrativa.
Quanto al merito, il Consorzio, tramite la consulenza di parte redatta dal tecnico incaricato, ha evidenziato che l'immobile in questione trae beneficio di difesa idraulica in quanto situato in ambito regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni d'acqua, comunque generati. Il Consorzio in particolare, ha depositato documentazione (consulenza tecnica dott. Nominativo_2 con indicazione lavori eseguiti negli anni) che comprova e descrive gli interventi effettuati sul territorio nel quale è ricompresa l'area di proprietà del ricorrente (fermo restando ovviamente l'irrilevanza delle deduzioni relative a lavori deliberati o eseguiti successivamente all'anno per cui è causa, ovvero il 2020).
La richiamata consulenza tecnica in parola oltre ad individuare i benefici conseguiti e conseguibili dagli immobili del contribuente, indica in maniera analitica tutti i lavori realizzati dal Consorzio di Bonifica dal
2017 ad oggi.
Alla analitica perizia tecnica da ultimo prodotta dal Consorzio di cui sopra, il contribuente nulla di specifico ha replicato, posto che la perizia di parte prodotta telematicamente in data 9.1.2026 non prende minimamente posizione in ordine agli specifici rilievi fattuali del consulente del Consortile, limitandosi a riportare, per una cospicua serie di immobili (tra cui quelli dello Ricorrente_1), l'accertamento di un presunto stato di abbandono e/o di assenza di manutenzione attestato tuttavia a tutto il settembre 2024 ovvero ad un'annualità che non concerne il presente giudizio.
Ad abundantiam si rammenta che 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 c.c. e 10
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo
(Cass., 10 settembre 2015, n. 17900; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770;
Cass., 8 settembre 2004, n. 18079; Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960; Cass., 4 maggio 1996, n. 4144).
Ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass.,
19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass.,
29 marzo 2011, n. 7159).
Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica
(Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento. I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici. Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l'esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.
Ne consegue che non muta il presupposto dell'obbligazione, che resta pur sempre ancorato all'esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva (v. da ultimo Cass. n. 4016/2015).
Quanto al richiamo, effettuato dal ricorrente solo in corso di causa all'insegnamento di Cass. n. 36273/2023 ed al particolare atteggiarsi degli oneri probatori a seconda della contestazione o meno del piano di classifica, si osserva in via assorbente che, a ben vedere, in sede di ricorso non risulta sollevata alcuna contestazione avverso il piano di classifica, e che le (generiche) censure sollevate a tale ultimo riguardo solo in corso di causa (memoria illustrativa e discussione orale) devono ritenersi tardive e dunque inammissibili (v. tra le altre Cass. n. 23538 del 2025).
Il ricorso va dunque disatteso.
In considerazione della natura oggettivamente controversa della materia, che ha dato luogo a pronunzie giurisprudenziali di segno sovente contrastante, sussistono le ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari, 30.1.2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Pietro Mastrorilli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
MASTRORILLI PIETRO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1186/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0379385G20240010105 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso odierno Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0379385G20240010105 del 07.01.2025, comunicato il 12.02.2025, relativo al tributo 630 – 2020- difesa idraulica terreni per la complessiva somma di euro 824,83 (afferente contributi per difesa idraulica anno
2020).
Lamenta l'istante, in estrema sintesi, l'illegittimità dell'atto impugnato emesso dal concessionario, attesa mancata esecuzione delle opere di cui al piano di classifica e comunque il difetto di prova in ordine alle stesse;
il difetto di motivazione del cennato sollecito e la carenza di legittimazione della CRESET.
La CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. resisteva documentando tramite il non contestato allegato
1, l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica di che trattasi.
Il CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO-SUD PUGLIA resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Circa il problema del riparto degli oneri probatori, sollevato dall'istante e le ulteriori censure di merito, si osserva che il Piano di classifica prodotto dal Consorzio evidenzia che il beneficio in favore del contribuente deriva dal complesso delle opere idrauliche (canali di bonifica) presenti in tutto il perimetro consortile di competenza.
Difatti, gli immobili dell'odierno ricorrente sono stati assoggettati a contribuzione non già in funzione della mera ricomprensione nell'ambito territoriale di competenza consortile, bensì sulla base della loro collocazione geografica nell'ambito del perimetro del cd “Piano di Classifica” con il quale, come è noto, viene definito il quantum dell'obbligo contributivo attraverso l'individuazione dei benefici derivanti dalle opere di bonifica già realizzate.
Sul punto v. da ultimo Cass. n. 29668/2021: «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del
23/04/2020, ex plurimis)».
Inoltre, è stato chiarito:
- «in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014,
n. 27057; conforme Cass.30/12/2016, n. 27469);
-che (v. in motivazione Cass. n. 29668/2021 cit.) come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost. sent.
25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.
Pertanto, «deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...] Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).
“Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del "beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione”.
Il lamentato difetto di motivazione è poi eliso dalle plurime e circostanziate contestazioni svolte che evidenziano una compiuta comprensione della ragioni fondanti il tributo, fermo restando l'irritualità delle nuove censure tardivamente sviluppate in sede di memoria illustrativa.
Quanto al merito, il Consorzio, tramite la consulenza di parte redatta dal tecnico incaricato, ha evidenziato che l'immobile in questione trae beneficio di difesa idraulica in quanto situato in ambito regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni d'acqua, comunque generati. Il Consorzio in particolare, ha depositato documentazione (consulenza tecnica dott. Nominativo_2 con indicazione lavori eseguiti negli anni) che comprova e descrive gli interventi effettuati sul territorio nel quale è ricompresa l'area di proprietà del ricorrente (fermo restando ovviamente l'irrilevanza delle deduzioni relative a lavori deliberati o eseguiti successivamente all'anno per cui è causa, ovvero il 2020).
La richiamata consulenza tecnica in parola oltre ad individuare i benefici conseguiti e conseguibili dagli immobili del contribuente, indica in maniera analitica tutti i lavori realizzati dal Consorzio di Bonifica dal
2017 ad oggi.
Alla analitica perizia tecnica da ultimo prodotta dal Consorzio di cui sopra, il contribuente nulla di specifico ha replicato, posto che la perizia di parte prodotta telematicamente in data 9.1.2026 non prende minimamente posizione in ordine agli specifici rilievi fattuali del consulente del Consortile, limitandosi a riportare, per una cospicua serie di immobili (tra cui quelli dello Ricorrente_1), l'accertamento di un presunto stato di abbandono e/o di assenza di manutenzione attestato tuttavia a tutto il settembre 2024 ovvero ad un'annualità che non concerne il presente giudizio.
Ad abundantiam si rammenta che 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 c.c. e 10
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo
(Cass., 10 settembre 2015, n. 17900; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770;
Cass., 8 settembre 2004, n. 18079; Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960; Cass., 4 maggio 1996, n. 4144).
Ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass.,
19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass.,
29 marzo 2011, n. 7159).
Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica
(Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento. I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici. Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l'esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.
Ne consegue che non muta il presupposto dell'obbligazione, che resta pur sempre ancorato all'esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva (v. da ultimo Cass. n. 4016/2015).
Quanto al richiamo, effettuato dal ricorrente solo in corso di causa all'insegnamento di Cass. n. 36273/2023 ed al particolare atteggiarsi degli oneri probatori a seconda della contestazione o meno del piano di classifica, si osserva in via assorbente che, a ben vedere, in sede di ricorso non risulta sollevata alcuna contestazione avverso il piano di classifica, e che le (generiche) censure sollevate a tale ultimo riguardo solo in corso di causa (memoria illustrativa e discussione orale) devono ritenersi tardive e dunque inammissibili (v. tra le altre Cass. n. 23538 del 2025).
Il ricorso va dunque disatteso.
In considerazione della natura oggettivamente controversa della materia, che ha dato luogo a pronunzie giurisprudenziali di segno sovente contrastante, sussistono le ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari, 30.1.2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Pietro Mastrorilli