Sentenza 24 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2019, n. 39094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39094 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI SS, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 19/9/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza in data 19/9/2018, decidendo in sede di reclamo avverso il provvedimento del 28/5/2018 con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva parzialmente accolto il reclamo presentato, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., da SS CI, il Tribunale di sorveglianza di Perugia riconobbe, a titolo di risarcimento per violazione dell'art. 3 CEDU, la riduzione di pena di 153 giorni, in relazione ai periodi detentivi, esclusi dal primo provvedimento, trascorsi negli istituti penitenziari di Spoleto e di Santa Maria Capua Vetere rispettivamente dal 1/7/2017 al 31/10/2017 e dal 3/8/1999 al 8/3/2001, dal 7/5/2001 al 11/4/2003, dal 19/11/2003 al 26/3/2004. Secondo il Tribunale di sorveglianza, infatti, le problematiche connesse alla mancata erogazione dell'acqua nell'istituto di Santa Maria Capua Vetere erano state obiettivamente documentate, sicché era stato ritenuto, in considerazione del protrarsi negli anni di tale situazione, che il detenuto avesse vissuto in condizioni incompatibili con l'art. 3 Cedu per tutto il periodo. Analogamente, quanto al periodo detentivo trascorso a Spoleto, era stata ritenuta la violazione dell'art. 3 Cedu per la mancanza, per lunghi periodi, di erogazione di acqua calda a causa dei prolungati guasti al sistema idraulico ed alle caldaie dell'Istituto, con evidente ricaduta sul diritto del detenuto a provvedere all'igiene personale e a mantenere, così, una detenzione dignitosa.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso CI per mezzo del difensore di fiducia, avv. Carlo De Stavola, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 35-ter e 70 Ord. pen. e la mancanza assoluta di motivazione in relazione a due periodi di detenzione sofferti presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere e presso la Casa di reclusione di Spoleto. In particolare, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., del fatto che, presso il primo istituto, sia stato esclusivamente valutato il periodo di carcerazione sofferto dal 3/8/1999 all'8/3/2001, dal 7/5/2001 al 11/4/2003, dal 19/11/2003 al 26/3/2004, omettendo di valutare gli ulteriori periodi compresi tra il 7/5/2005 e il 30/7/2005, tra il 11/10/2005 e il 22/7/2006, nonché tra il 24/9/2009 e il 29/7/2010 e tra il 23/9/2010 e il 16/10/2010, con ciò totalmente travisando l'elenco dei movimenti definitivi presso quell'istituto penitenziariO. Quanto, poi, ai periodi di detenzione sofferti nella Casa di reclusione di Spoleto, il Tribunale di sorveglianza di Perugia avrebbe accolto il reclamo con riferimento al periodo di detenzione compreso tra il 1/7/2017 e il 31/10/2017, non considerando come l'originaria istanza, integrata il 27/7/2017, come da allegata dichiarazione al registro modello IP1 e ancora in data 2/2/2018, richiedesse al Magistrato una valutazione dell'intero periodo di restrizione presso quell'istituto, compreso tra il 11/1/2011 e il 20/2/2018, come da nota informativa del carcere.
3. In data 4/3/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Pur risultando l'ordinanza, sulla base del tenore del dispositivo, di integrale accoglimento, non risultando statuizioni di rigetto, il ricorso, denunciando violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione, avrebbe indicato diversi periodi, non consecutivi, in termini ridondanti e caotici, sicché il motivo sarebbe generico, poiché non consentirebbe di comprendere le ragioni dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2 six 2. Muovendo dall'analisi delle censure relative al periodo di detenzione trascorso nella Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, deve rilevarsi che il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, dei periodi compresi tra il 7/5/2005 e il 30/7/2005, tra il 11/10/2005 e il 22/7/2006 e, infine, tra il 24/9/2009 e il 29/7/2010 nonché tra il 23/9/2010 e il 16/10/2010. 2.1. Quanto alla carcerazione patita nell'istituto penitenziario sammaritano nel corso del 2005 e del 2006, deve effettivamente rilevarsi l'omessa valutazione dei relativi profili di doglianza da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia, il quale, nonostante la specifica deduzione contenuta nella memoria integrativa depositata in data 10/8/2018 presso la Cancelleria di quell'Ufficio, non ha fornito alcuna risposta, in questo modo integrando il dedotto vizio di omessa motivazione, riconducibile, secondo la previsione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., alla categoria della violazione di legge.
2.2. Nessuno specifico rilievo critico, invece, era stato articolato in sede di reclamo e di successiva memoria integrativa in relazione alla mancata disamina del periodo compreso tra il 2009 e il 2010, avendo il reclamante dedotto unicamente una serie di considerazioni di merito in ordine all'erroneo apprezzamento da parte del Magistrato di sorveglianza circa la sussistenza della violazione dell'art. 3 CEDU. Ne consegue che la relativa censura deve ritenersi come proposta, per la prima volta, in sede di legittimità, sicché deve ritenersi inammissibile. Fermo restando che, in ogni caso, proprio dalle informazioni allegate al ricorso, e segnatamente dalla nota della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere relativa alla carcerazione patita nel 2009-2010, si evince nitidamente la manifesta infondatezza dell'originaria istanza, avuto riguardo, nel periodo in questione, allo spazio pro capite assicurato a ciascun detenuto nelle relative camere di pernottamento, alla piena fruizione dei servizi all'interno dell'istituto e alla complessiva offerta trattamentale comunque garantita.
3. Per quanto, poi, concerne il periodo di carcerazione sofferto nella Casa di reclusione di Spoleto, osserva, invece, il Collegio che secondo quanto emerge dagli atti disponibili, la relativa censura, concernente la mancata valutazione delle lesioni asseritamente patite nel periodo trascorso presso quell'istituto penitenziario dal 2011 al 2017, non era stata dedotta nel reclamo al Tribunale di sorveglianza (v. pagg. 10 e 11 dell'atto in questione), né nella memoria integrativa depositata in data 10/8/2018 presso la Cancelleria di quell'Ufficio (ove la difesa aveva formulato una serie di considerazioni in relazione al solo periodo trascorso presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere). Ne consegue che le odierne doglianze, con le quali si deduce l'omessa valutazione delle lesioni patite nel più ampio arco temporale nell'istituto di Spoleto, si configuraeome riferibili a un motivo nuovo, dedotto per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, sicché ce le censure in esame non possono che considerarsi inammissibili. Fermo restando che, ove il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, come dedotto dalla difesa del detenuto, non si fosse effettivamente pronunciato sul periodo in questione, DD potrebbe sempre presentare una nuova istanza di reclamo ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., posto che, sul punto, non si sarebbe determinata alcuna preclusione conseguente a un precedente pronunciamento.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai periodi di detenzione trascorsi presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere negli anni 2005 e 2006, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai periodi di detenzione trascorsi presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere negli anni 2005 e 2006 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sor