Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 7043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7043 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02840/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2840 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Leo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia 30 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente;
- nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e della fondatezza della pretesa sostanziale azionata, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’immediata attivazione delle misure di accoglienza in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa NN AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. L’odierno giudizio ha ad oggetto l’affermata illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza con cui il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha domandato l’ammissione alle misure di accoglienza di cui al d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con memoria di mero stile in data 14 aprile 2026. Con nota depositata il giorno stesso dell’udienza la Prefettura di Roma ha chiesto un rinvio al fine di verificare se l’istanza di parte ricorrente fosse stata presentata nel rispetto dell’art. 1, comma 2-bis del d.lgs. n. 142/2015, il quale prevede misure restrittive dell’accoglienza nei confronti degli stranieri irregolarmente presenti in Italia che, senza giustificato motivo, abbiano presentato domanda di protezione internazionale oltre novanta giorni dall’ingresso.
3. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 parte ricorrente ha manifestato opposizione alla richiesta di rinvio presentata dall’Amministrazione ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. In via preliminare il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per concedere il rinvio richiesto.
Secondo quanto rappresentato dal ricorrente – e non oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione – il richiedente ha fatto ingresso in Italia in data 10 settembre 2025 e ha presentato – come attestato dalla documentazione della Questura in atti - istanza di misura di accoglienza per i richiedenti asilo in data 12 settembre 2025. Risulta quindi di palmare evidenza il rispetto del termine di novanta giorni di cui al citato art. 1, comma 2-bis, dovendosi rimarcare che era onere dell’Amministrazione fornire, entro i termini per il deposito delle memorie, almeno un principio di prova circa l’eventuale erroneità dell’affermazione di parte ricorrente in merito alla data di ingresso in Italia, e dunque al fine di dimostrare che la stessa avesse fatto ingresso in Italia oltre novanta giorni prima della presentazione della domanda di protezione internazionale.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
La posizione del ricorrente, in quanto richiedente protezione internazionale, è disciplinata dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che pone a carico dell’Amministrazione competente specifici obblighi in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza. In tale quadro normativo si inserisce il generale dovere di conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dall’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di specie, a fronte dell’istanza ritualmente presentata, l’Amministrazione non ha concluso, nel termine di legge, il procedimento con il necessario provvedimento espresso. Tale inerzia si pone in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con il canone di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione resistente di pronunciarsi sull’istanza del ricorrente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, si dispone, sin d’ora, la nomina di un Commissario ad acta , nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
Il Commissario si attiverà, dietro apposita istanza di parte ricorrente, da presentarsi una volta decorso inutilmente il termine sopra indicato, e provvederà — anche a mezzo di funzionario dal medesimo delegato con atto formale — a riscontrare l’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi trenta giorni.
6. La peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite. Si provvederà con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto l’accesso alle misure di accoglienza;
- condanna l’Amministrazione resistente ad adottare, nel termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presente sentenza, un provvedimento espresso in ordine all’istanza presentata dalla parte ricorrente, secondo quanto evidenziato in motivazione;
- per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, nomina sin da ora un Commissario ad acta , nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’interno, il quale — previa apposita istanza della parte ricorrente da formularsi dopo la vana scadenza del termine di trenta giorni assegnato all'Amministrazione — provvederà, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, a riscontrare l’istanza del ricorrente con un provvedimento espresso entro i successivi 30 giorni;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE EL, Presidente
NN AL, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AL | CE EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.