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Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 24752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24752 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ED nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24752 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 29 novembre 2022, il Tribunale del riesame di AT respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AI Eduardo avverso l'ordinanza con la quale era stata sostituita la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari a carico di AI, indagato per i reati di cui agli artt. 416 e 640-bis cod. pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di AI, eccependo l'erronea valutazione del quadro indiziario, soprattutto in ordine alla più grave fattispecie associativa , non avendo i giudici del riesame dato conto del percorso logico seguito e degli elementi indiziari valutati in termine di gravità per ritenere la sussistenza dei reati contestati, posto che in nessuna conversazione captata era dato rilevare la consapevolezza del ricorrente di concorrere nell'altrui condotta antigiuridica in ordine ai reati-fine contestati, né al più grave reato associativo, visto che l'unica persona con cui AI si relazionava frequentemente era il proprio socio Calabrò. 1.2 Anche sotto il profilo cautelare il difensore rileva che non si era dato conto dei criteri seguiti per ritenere l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari e non di altre misure meno invasive, quale in particolare la misura interdittiva dell'esercizio della professione di farmacista, applicata a tutti i farmacisti;
osserva inoltre l'inattualità della misura cautelare, trattandosi di fatti risalenti nel tempo, e l'insussistenza dei pericoli di inquinamento probatorio e di recidivanza delittuosa, visti l'assoluta incensuratezza e lo stato di salute dell'indagato. 1.3 II difensore eccepisce la violazione dell'art. 275 comma 2 cod. proc. pen., considerato che l'indagato avrebbe potuto ottenere, in caso di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena, e che comunque la pena non sarebbe stata superiore a tre anni;
l'annullamento della misura cautelare domiciliare o la sua sostituzione con altra meno afflittiva si imponeva anche per una questione di giustizia sostanziale in ossequio alle norme di rango costituzionale sul cd. giusto processo ed al principio di parità dei diritti: all'indagato era stato contestato di aver prodotto un danno all'erario di soli euro 158.000,00 rispetto al più grave danno prodotto da alcuni farmacisti e dottori, quali Di ON LV, LT MA e DA US, ai quali, seppure il danno contestato fosse di C 900.000,00 . era stata disposta la sola misura della interdizione dalla professione di farmacisti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 1.1. Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso in esame, l'ordinanza del Tribunale ha evidenziato con ampia motivazione il ruolo avuto dal ricorrente non solo nella commissione dei reati, ma anche all'interno del sodalizio, quale si evince dal fatto che si occupava di coinvolgere nuovi soggetti nella commissione delle truffe, elencando le numerose intercettazioni che vedono come protagonista AI (si vedano pag.4 e seguenti dell'ordinanza impugnata); il primo motivo di ricorso è assolutamente generico, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione del Tribunale. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv. 273994); in merito, pertanto 3 , '''') .«\"• alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019-01). Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato la professionalità dimostrata nella commissione dei reati e l'incessante e reiterata attività finalizzata alle truffe ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e l'adeguatezza della misura (pag.8 ordinanza impugnata). 1.3 Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile in quanto non proposto con i motivi di riesame, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione del provvedimento di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo del giudice di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così o Ci) equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. m111 Cr, f%1 I 02 g o z rD;
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1.- -' Così deciso il 03/05/2023 rti ...
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24752 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 29 novembre 2022, il Tribunale del riesame di AT respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AI Eduardo avverso l'ordinanza con la quale era stata sostituita la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari a carico di AI, indagato per i reati di cui agli artt. 416 e 640-bis cod. pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di AI, eccependo l'erronea valutazione del quadro indiziario, soprattutto in ordine alla più grave fattispecie associativa , non avendo i giudici del riesame dato conto del percorso logico seguito e degli elementi indiziari valutati in termine di gravità per ritenere la sussistenza dei reati contestati, posto che in nessuna conversazione captata era dato rilevare la consapevolezza del ricorrente di concorrere nell'altrui condotta antigiuridica in ordine ai reati-fine contestati, né al più grave reato associativo, visto che l'unica persona con cui AI si relazionava frequentemente era il proprio socio Calabrò. 1.2 Anche sotto il profilo cautelare il difensore rileva che non si era dato conto dei criteri seguiti per ritenere l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari e non di altre misure meno invasive, quale in particolare la misura interdittiva dell'esercizio della professione di farmacista, applicata a tutti i farmacisti;
osserva inoltre l'inattualità della misura cautelare, trattandosi di fatti risalenti nel tempo, e l'insussistenza dei pericoli di inquinamento probatorio e di recidivanza delittuosa, visti l'assoluta incensuratezza e lo stato di salute dell'indagato. 1.3 II difensore eccepisce la violazione dell'art. 275 comma 2 cod. proc. pen., considerato che l'indagato avrebbe potuto ottenere, in caso di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena, e che comunque la pena non sarebbe stata superiore a tre anni;
l'annullamento della misura cautelare domiciliare o la sua sostituzione con altra meno afflittiva si imponeva anche per una questione di giustizia sostanziale in ossequio alle norme di rango costituzionale sul cd. giusto processo ed al principio di parità dei diritti: all'indagato era stato contestato di aver prodotto un danno all'erario di soli euro 158.000,00 rispetto al più grave danno prodotto da alcuni farmacisti e dottori, quali Di ON LV, LT MA e DA US, ai quali, seppure il danno contestato fosse di C 900.000,00 . era stata disposta la sola misura della interdizione dalla professione di farmacisti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 1.1. Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso in esame, l'ordinanza del Tribunale ha evidenziato con ampia motivazione il ruolo avuto dal ricorrente non solo nella commissione dei reati, ma anche all'interno del sodalizio, quale si evince dal fatto che si occupava di coinvolgere nuovi soggetti nella commissione delle truffe, elencando le numerose intercettazioni che vedono come protagonista AI (si vedano pag.4 e seguenti dell'ordinanza impugnata); il primo motivo di ricorso è assolutamente generico, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione del Tribunale. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv. 273994); in merito, pertanto 3 , '''') .«\"• alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019-01). Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato la professionalità dimostrata nella commissione dei reati e l'incessante e reiterata attività finalizzata alle truffe ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e l'adeguatezza della misura (pag.8 ordinanza impugnata). 1.3 Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile in quanto non proposto con i motivi di riesame, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione del provvedimento di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo del giudice di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così o Ci) equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. m111 Cr, f%1 I 02 g o z rD;
C:, 0 ••4 • ' Co > L1) O C") , m- , z (:
1...1 ze, ._ .-- - - O ,.— rsi t , t r,„, rri o ▪ l' :;.:,, ic", /7 III;
1.- -' Così deciso il 03/05/2023 rti ...
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.