Art. 3.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e occorrenti variazioni di bilancio.