CASS
Sentenza 1 dicembre 2023
Sentenza 1 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/12/2023, n. 33528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33528 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2348/2023 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro BR CC (C.F.: [...]), rappresentato e difeso anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata al Civile Sent. Sez. 5 Num. 33528 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 01/12/2023 2 Ric. n. 2348/2023 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. controricorso, dagli Avvocati Francesco Salerno e Francesco Mattarelli, con domicilio digitale indicato in controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2643/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, depositata in data 21/6/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 27 ottobre 2023; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. DR PE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l’Avvocato dello Stato Paola De Nuntis per l’Agenzia delle Entrate e gli Avvocati Francesco Mattarelli e Francesco Salerno per il controricorrente;
FA Il contribuente BR CC, consulente presso KPMG Advisory S.p.A., presentò in data 6 luglio 2018 ed in data 29 novembre 2018 istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate dell’Irap versata per gli anni dal 2013 al 2017. Egli dedusse l’insussistenza dei presupposti dell’imposta per l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività professionale, previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997. Il contribuente in quell’epoca era socio di KPMG Advisory S.p.A., dalla quale aveva percepito la quasi totalità dei compensi dichiarati. Contro il duplice silenzio rifiuto il contribuente propose altrettanti ricorsi che, una volta riuniti, furono rigettati dalla C.T.P. di Milano. Su appello del contribuente, la C.T.R. della Lombardia riformò la sentenza di prime cure, accogliendo le istanze di rimborso del contribuente. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico complesso motivo. 3 Ric. n. 2348/2023 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. Resiste con controricorso il contribuente. Il Sostituto P.G. ha depositato requisitoria scritta. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Diritto 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione/falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, nonché degli artt. 2, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2425, n. 9, c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia ricorrente deduce che negli anni d’imposta in esame il CC ha prestato la sua attività professionale a favore della KPMG S.p.A., della quale è anche socio, avvalendosi della struttura organizzativa e gestionale della società, percependo da essa la quasi totalità dei compensi dichiarati e configurando in tal modo il requisito della “autonoma organizzazione” quale presupposto impositivo ai fini Irap, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997. Per l’Agenzia, l’organizzazione di cui si avvale il professionista consente a quest’ultimo di raggiungere gli elevati livelli reddituali emergenti dalle dichiarazioni annuali, sicché il requisito della “autonoma organizzazione” dovrebbe ascriversi in capo a lui. Il contribuente, inoltre, svolgerebbe anche attività gestionale e direzionale nell’ambito della società cui partecipa. Il non assoggettamento ad Irap del contribuente, inoltre, determinerebbe un salto d’imposta, in quanto neanche la società KPMG S.p.A. sarebbe assoggettabile ad Irap, dovendo escludersi dalla base imponibile, tra l’altro, il costo del personale, nel quale non rientrano i compensi corrisposti ai soci. 1.1. Il motivo è infondato. Può dirsi ormai consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all’Irap (cfr., anche per i richiami, 4 Ric. n. 2348/2023 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. Cass., n. 17566/2016; Cass., n. 19397/2022; più di recente, Cass. n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass. n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023). Peraltro, imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’esercizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva. Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap, senza che rilevino le tipologie di costi deducibili dalla base imponibile della società, visto che l’individuazione di tali costi è oggetto di scelta discrezionale del legislatore e che il consentire delle deduzioni di costi non significa esentare un soggetto dal pagamento di un’imposta. Né tantomeno ha rilevanza il fatto che, negli anni d’imposta di cui si controverte, il contribuente fosse investito di particolari poteri di direzione e coordinamento all’interno della società di consulenza: l’organizzazione aziendale resta comunque un attributo esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza, questa sì, a differenza del socio-professionista, soggetto passivo dell’Irap. 4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il 5 Ric. n. 2348/2023 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro settemila per onorari ed euro duecento per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 27 ottobre 2023.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2643/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, depositata in data 21/6/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 27 ottobre 2023; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. DR PE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l’Avvocato dello Stato Paola De Nuntis per l’Agenzia delle Entrate e gli Avvocati Francesco Mattarelli e Francesco Salerno per il controricorrente;
FA Il contribuente BR CC, consulente presso KPMG Advisory S.p.A., presentò in data 6 luglio 2018 ed in data 29 novembre 2018 istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate dell’Irap versata per gli anni dal 2013 al 2017. Egli dedusse l’insussistenza dei presupposti dell’imposta per l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività professionale, previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997. Il contribuente in quell’epoca era socio di KPMG Advisory S.p.A., dalla quale aveva percepito la quasi totalità dei compensi dichiarati. Contro il duplice silenzio rifiuto il contribuente propose altrettanti ricorsi che, una volta riuniti, furono rigettati dalla C.T.P. di Milano. Su appello del contribuente, la C.T.R. della Lombardia riformò la sentenza di prime cure, accogliendo le istanze di rimborso del contribuente. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico complesso motivo. 3 Ric. n. 2348/2023 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. Resiste con controricorso il contribuente. Il Sostituto P.G. ha depositato requisitoria scritta. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Diritto 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione/falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, nonché degli artt. 2, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2425, n. 9, c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia ricorrente deduce che negli anni d’imposta in esame il CC ha prestato la sua attività professionale a favore della KPMG S.p.A., della quale è anche socio, avvalendosi della struttura organizzativa e gestionale della società, percependo da essa la quasi totalità dei compensi dichiarati e configurando in tal modo il requisito della “autonoma organizzazione” quale presupposto impositivo ai fini Irap, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997. Per l’Agenzia, l’organizzazione di cui si avvale il professionista consente a quest’ultimo di raggiungere gli elevati livelli reddituali emergenti dalle dichiarazioni annuali, sicché il requisito della “autonoma organizzazione” dovrebbe ascriversi in capo a lui. Il contribuente, inoltre, svolgerebbe anche attività gestionale e direzionale nell’ambito della società cui partecipa. Il non assoggettamento ad Irap del contribuente, inoltre, determinerebbe un salto d’imposta, in quanto neanche la società KPMG S.p.A. sarebbe assoggettabile ad Irap, dovendo escludersi dalla base imponibile, tra l’altro, il costo del personale, nel quale non rientrano i compensi corrisposti ai soci. 1.1. Il motivo è infondato. Può dirsi ormai consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all’Irap (cfr., anche per i richiami, 4 Ric. n. 2348/2023 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. Cass., n. 17566/2016; Cass., n. 19397/2022; più di recente, Cass. n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass. n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023). Peraltro, imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’esercizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva. Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap, senza che rilevino le tipologie di costi deducibili dalla base imponibile della società, visto che l’individuazione di tali costi è oggetto di scelta discrezionale del legislatore e che il consentire delle deduzioni di costi non significa esentare un soggetto dal pagamento di un’imposta. Né tantomeno ha rilevanza il fatto che, negli anni d’imposta di cui si controverte, il contribuente fosse investito di particolari poteri di direzione e coordinamento all’interno della società di consulenza: l’organizzazione aziendale resta comunque un attributo esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza, questa sì, a differenza del socio-professionista, soggetto passivo dell’Irap. 4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il 5 Ric. n. 2348/2023 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro settemila per onorari ed euro duecento per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 27 ottobre 2023.