Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di commercio di stupefacenti l'obbligo di iscrivere nell'apposito registro, di cui all'art. 68 d.p.r. n. 309/1990, ogni acquisto o cessione è imposto ai titolari delle farmacie e sussiste nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento della sostanza stupefacente o psicotropa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/1999, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo FATTORI Presidente del 11/02/1999
1. Dott. Enzo COSTANZO Consigliere SENTENZA
2. " Ennio MALZONE Consigliere N.460
3. " Benito DE GRAZIA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vito SAVINO Consigliere N.44420/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: GU IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Pretore di Palermo in data 15.6.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Costanzo
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Frasso che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
In assenza del difensore.
Osserva in fatto e diritto
Con sentenza in data 15.6.1998, il Pretore di Palermo condannava il ricorrente alla pena di lire due milioni di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 68 D.P.R. n. 309/90, per non avere ottemperato alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle specialità medicinali ad azione stupefacente, nella sua qualità di titolare di farmacia, nonché alla pena di lire duecentomila di ammenda per violazione dell'art. 45, I e II c.
D.P.R. n. 309/90, avendo lo stesso, nella predetta qualità, omesso di accertarsi dell'identità dell'acquirente del farmaco in prescrizione, relativo alla ricetta ministeriale D0164639 e per avere dispensato specialità diverse da quelle in prescrizione, nelle ricette ministeriali D0231698 e D0231699.
Ricorre per Cassazione il GU, deducendo violazione della legge penale nonché carenza della motivazione, ex art. 606, lett. c) ed e) C.P.P. chiede la Cassazione senza rinvio ed, in via subordinata, con rinvio della decisione impugnata. Con ulteriori note difensive si chiede che i reati ascritti vengano comunque dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.
In ordine alla prima contravvenzione, la violazione contestata è comprovata dalla circostanza, ammessa dallo stesso ricorrente ed emergente dalla documentazione acquisita, che sul registro previsto dall'art. 60 del richiamato T.U. 309/90 ed istituito al fine di consentire un controllo costante ed immediato dei movimenti di acquisto e cessione delle sostanze stupefacenti, risultavano iscritte due cessioni, rispettivamente in data 29.4 e 22.5.1994 del farmaco "eptadone", senza alcuna particolare annotazione, invece, del prescritto farmaco, sulle due ricette dianzi indicate, "metadone". Le giustificazioni addotte, al riguardo del ricorrente non possono essere accolte in quanto ai sensi del citato art. 60 nonché delle disposizioni di esecuzione, la vendita di un prodotto diverso di quello prescritto va indicata nell'apposita sede del registro riservata alle "note", ove debbano essere annotate le ragioni e le modalità della compiuta sostituzione.
Il rilievo avanzato, secondo cui sarebbe stato accertato che la scritturazione materiale sul registro non risulta compiuta dal GU, non esclude la responsabilità dello stesso, versandosi o meglio configurandosi la violazione di cui all'art. 68 cit., quale reato proprio in quanto soggetto attivo del reato non può che essere colui che per legge è obbligato alla tenuta del registro ed agli adempimenti ad esso inerenti. Analoga considerazione va fatta per quanto concerne l'omesso accertamento dell'identità delle persone che si presentarono per acquistare il farmaco prescritto nelle ricette dianzi indicate, in quanto, anche se le condotte materiali non sono ascrivibili al GU, tuttavia il titolare della farmacia, anche in considerazione delle dimensioni della stessa, costituita da sei dipendenti, di cui quattro laureati in farmacia, aveva il dovere di vigilare sull'attività svolta dai propri collaboratori in forza delle disposizioni normative richiamate dal Pretore ed, in particolare, dagli artt. 38, 42 I c. e 45 D.P.R. cit..
Peraltro, occorre rilevare che l'obbligo imposto ai titolari delle farmacie di iscrivere nell'apposito registro, ogni acquisto o cessione, sussiste nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento della sostanza stupefacente o psicotropa, come è prescritta dall'art. 68 D.P.R. cit. (cfr. Cass. 23.1.1984 n. 611). Contrariamente a quanto avvenuto nella contestazione degli illeciti anzidetti, la cui consumazione è stata fatta coincidere con la data dell'avvenuto accertamento degli stessi (22.9.1994) versandosi in tema di reato istantaneo, i reati contestati debbono ritenersi commessi nel momento in cui è realizzata l'azione o l'omissione;
nella fattispecie, alla data dell'avvenuta cessione dei farmaci, dal mancato accertamento dell'identità dell'acquirente del farmaco nonché della sostituzione di quest'ultimo con altro (consegna di eptadone anziché di metadone) e delle relative annotazioni sul prescritto registro. Ne discende che il tempus commissi delicti debba farsi risalire, (come risulta dalla documentazione acquisita, sulla quale è apposto il timbro secco della farmacia, recante la data di spedizione del farmaco) alla data del 29.4, 2.5 e 22.6.94 e che, pertanto, in ordine ai reati contestati è intervenuta la prescrizione, fissata in anni quattro e mesi sei, fin dal 22 dicembre 1998.
Per completezza va rilevato che ad analoga conclusione si perviene, laddove si ritenga valido il termine di tolleranza di trenta giorni, così definito dalle norme di uso i riportate in calce al modello di registro, approvato con D.M. 20.4.1976; in tale ipotesi infatti, la prescrizione sarebbe maturata il 22.1.99.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati ascritti al ricorrente sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999