Sentenza 19 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2018, n. 12573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12573 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI IN, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, V.le Carso, presso i difensori Avv.ti Fabrizio e Federico Monaco, avverso la sentenza del 16/12/2015 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ferdinando Lignola, Nome Cognome, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Federico Monaco, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto la penale responsabilità di IN LI in relazione al delitto di appropriazione indebita, a lui ascritto, condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile RE TT, da liquidarsi in separata sede;
2. ricorre per Cassazione IN LI lamentando:
2.1 inosservanza della legge processuale con riferimento agli artt. 75, commi 1 e 2 e 80 cod. proc. pen., in ordine al rigetto della richiesta di esclusione della costituita parte civile sull'erroneo presupposto della diversità del petitum azionato in sede civile rispetto alla domanda risarcitoria coltivata nel giudizio penale laddove, al contrario, risultava documentalmente provato che la somma (come anche il titolo) per la quale la parte civile aveva agito nella competente sede era esattamente la stessa di quella per cui aveva avanzato la richiesta di risarcimento nel processo penale;
2.2 violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 1, 42 e 646 del cod. pen., contraddittorietà ed illogicità della motivazione, rilevando, in particolare, come la vicenda, caratterizzata dalla vendita di alcuni oggetti in oro da parte del TT all'imputato con l'accordo che il corrispettivo sarebbe stato versato a richiesta del primo, e dalla omessa corresponsione del prezzo pattuito, doveva essere ricondotta ad un ambito prettamente civilistico;
aggiunge che, in questo contesto, doveva escludersi ogni forma di "appropriazione" di denaro da parte del LI il quale si era limitato a non corrispondere al TT quanto dovuto in forza della vendita intercorsa tra le parti;
rileva, inoltre, come la Corte di Appello, pur dando atto dell'intendimento dell'imputato di restituire la somma dovuta, aveva tuttavia ritenuto che tale circostanza non facesse venir meno l'elemento psicologico del reato contestato;
2.3 in via subordinata, segnala la intervenuta estinzione del reato essendo decorso il termine massimo di sette anni sei mesi dalla data della sua consumazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo, infatti, è manifestamente infondato;
al di là del dato numerico indicato dalla Corte di Appello (che aveva valorizzato la diversità degli importi richiesti dall'imputato in sede civile e nell'atto di costituzione di parte civile in sede penale), quel che rileva, sul punto specifico, è che, del tutto correttamente, era stato evidenziato come diverse fosse le "causae poetendi" poste a fondamento delle due iniziative;
quella avanzata in sede civile, e da cui era scaturito il decreto ingiuntivo irrevocabile, aveva infatti ad oggetto il credito vantato dal TT nei confronti del LI per la restituzione della somma di Euro 27.500 trattenuta da quest'ultimo e che avrebbe dovuto essere riversata al primo per il pagamento degli oggetti preziosi da costui venduti per quella cifra all'odierno ricorrente;
la seconda, formulata con l'atto di costituzione di parte civile nel giudizio penale, aveva ad oggetto il risarcimento di tutti i danni, morali e materiali, derivanti dalla condotta illecita dell'imputato.Tanto si evince, come giustamente messo in rilievo dalla Corte di Appello, dai termini e dal contenuto dell'atto di costituzione di parte civile nel quale il TT non omette di dare atto della iniziativa assunta in sede civile per la riscossione del proprio credito, così chiaramente delineando l'oggetto della pretesa azionata in sede penale in termini alternativi e differenti rispetto a quella che aveva già avuto esito positivo con la richiamata emissione, da parte del Tribunale di Roma, del decreto ingiuntivo in forza del quale egli aveva già adottato le conseguenti procedure esecutive. Ed è proprio la diversità della "causa poetendi" che aveva legittimamente consentito al TT di costituirsi parte civile nel giudizio penale (cfr., Cass. Pen., 2, 1.10.2008 n. 38.806, Sinigaglia;
Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 5.801, Montald i).
2. Il secondo motivo, con il quale il LI lamenta la violazione e la erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 1, 42 e 646 del cod. pen., nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla qualificazione della vicenda che, a suo avviso, andrebbe ricondotta ad un ambito prettamente civilistico, è del pari inammissibile atteso che la censura oggi avanzata in questa sede non era stata invece formulata con l'atto di appello;
in quella occasione, infatti, il LI aveva censurato la sentenza del Tribunale per il fatto di aver posto a fondamento della condanna le sole dichiarazioni della parte offesa, omettendo un complessivo vaglio del materiale probatorio acquisito e, per altro verso, il dato rappresentato dalla restituzione parziale (nella misura di Euro 5.000) della somma di cui si discute, come tale idoneo ad escludere una volontà di appropriazione dell'importo da lui trattenuto e che non aveva potuto essere restituito integralmente al TT soltanto in conseguenza delle sopravvenute difficoltà economiche in cui egli si era trovato ad affrontare (cfr., pagg.
3-4 dell'atto di appello); di qui, pertanto, osservava l'imputato, la necessità, da parte del Tribunale, di ritenere insussistente ogni profilo di "dolo" nella sua condotta caratterizzata, al più, da un profilo "colposo" (cfr., ivi, ancora, pag. 5). Soltanto in questa sede, quindi, il LI sostiene che manchi, nella vicenda in esame, l'elemento oggettivo del delitto di appropriazione indebita, atteso che l'importo di Euro 27.500 altro non sarebbe stato altro che il prezzo pattuito per la vendita degli oggetti preziosi da parte del TT, prezzo da lui non integralmente corrisposto a quest'ultimo, sicché di nulla in realtà egli si sarebbe "appropriato" limitandosi a rimanere inadempiente rispetto alla obbligazione civilistica (di parte) del pagamento del corrispettivo dovuto alla costituita parte civile.Il motivo, pertanto, è inammissibile perché precluso ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. avendo ad oggetto un profilo della questione che non era stato devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 29.707, Galdi;
Cass. Pen., 2, 17.2.2017 n. 13.826, Bolognese;
Cass. Pen., 2, 29.1.2016 n. 6.131, Menna, che ha chiarito come non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
4. L'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e di dichiarare la intervenuta prescrizione del reato che, come nel caso di specie, sarebbe comunque maturata successivamente alla sentenza impugnata in questa sede (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D. L., RV. 217266; n.33542 del 27/06/2001, Cavalera, RV 219531; n.23428 del 22/03/2005, Bracale, RV. 231164; n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266818).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 novembre 2017 Il C