Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2024, n. 20574
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Sentenza 22 marzo 2024

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In tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia prosciolto l'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, a seguito della riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado, che non abbia rilevato la conseguente improcedibilità del reato, nel caso in cui non sia formulata specifica censura relativa alla diversa qualificazione. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado aveva riqualificato a norma dell'art. 609-quater cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2024, n. 20574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20574
    Data del deposito : 22 marzo 2024

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