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Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/08/2023, n. 36394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36394 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da NN SE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania il 03/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Antonietta Picardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di riabilitazione proposta nell'interesse di NN SE in relazione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a questi applicata ed eseguita per un anno e sei mesi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte adottato una motivazione meramente apparente. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 36394 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 28/04/2023 3. L'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di riabilitazione per il soggetto che è stato sottoposto a misura di prevenzione personale, dopo aver fissato i presupposti a cui è condizionato l'istituto, prevede, al connma 3, che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. È stato già chiarito che il richiamo va riferito anche all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto dal d.l. n. 146 del 2013, conv., con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014), secondo cui il giudice competente (in quel caso, il tribunale di sorveglianza, in questo caso la corte di appello), nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Dunque, il riferimento è ad un procedimento in cui i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio (v. con riguardo alla riabilitazione di cui agli artt. 178 e ss. cod. pen., Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv. 263370, e, con specifico riguardo alla riabilitazione di prevenzione di cui all'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, Sez. 1, ord., n. 13126 del 07/12/2016, dep 2017, Caporale, n. m.). In tale contesto, si è spiegato, il rimedio esperibile avverso i suddetti provvedimenti è l'opposizione innanzi allo stesso giudice dell'es.iecuzione, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per un'udienza cannerale. (in tal senso, Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579). 4. Il ricorso in esame, dunque, deve essere qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 28 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Antonietta Picardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di riabilitazione proposta nell'interesse di NN SE in relazione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a questi applicata ed eseguita per un anno e sei mesi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte adottato una motivazione meramente apparente. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 36394 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 28/04/2023 3. L'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di riabilitazione per il soggetto che è stato sottoposto a misura di prevenzione personale, dopo aver fissato i presupposti a cui è condizionato l'istituto, prevede, al connma 3, che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. È stato già chiarito che il richiamo va riferito anche all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto dal d.l. n. 146 del 2013, conv., con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014), secondo cui il giudice competente (in quel caso, il tribunale di sorveglianza, in questo caso la corte di appello), nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Dunque, il riferimento è ad un procedimento in cui i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio (v. con riguardo alla riabilitazione di cui agli artt. 178 e ss. cod. pen., Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv. 263370, e, con specifico riguardo alla riabilitazione di prevenzione di cui all'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, Sez. 1, ord., n. 13126 del 07/12/2016, dep 2017, Caporale, n. m.). In tale contesto, si è spiegato, il rimedio esperibile avverso i suddetti provvedimenti è l'opposizione innanzi allo stesso giudice dell'es.iecuzione, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per un'udienza cannerale. (in tal senso, Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579). 4. Il ricorso in esame, dunque, deve essere qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 28 aprile 2023.