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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli alla udienza in trattazione scritta del 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria di I grado iscritta al N. 3640/2024 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall' avv. FILIPPO GRATTAGLIANO;
Parte_1
OPPONENTE
Contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 15.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001729982, relativa ad atto di accertamento n. 0900.30/05/2019.0306241 del CP_1
30/05/2019, notificata in data 26.02.2024, per un importo pari ad €
8.467,11, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016 (Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2 comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n. 638 come sostituito dall'art. 3 comma 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023
n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85); chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 6 della L. 689/1981; − nel merito, previa fissazione d'udienza, per i motivi esposti e all'esito delle risultanze istruttorie, annullare l'ordinanza impugnata in quanto illegittima per i motivi esposti;
- in subordine, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, si chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per mancata motivazione in merito ai criteri di determinazione della misura della sanzione o, in ulteriore subordine, la rideterminazione della sanzione nella misura edittale minima;
- ritenere in ogni caso prescritto il diritto di riscossione di qualsivoglia importo sanzionatorio da parte dell per l'intervenuta CP_1 maturazione della prescrizione ultra quinquennale dall'anno 2016; - con vittoria di spese e compensi di causa”, con distrazione.
Si costituiva la parte opposta domandando il rigetto delle avverse pretese.
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente si duole, tra l'altro, dell'estinzione dell'obbligo di pagamento per mancata notifica del provvedimento sanzionatorio nei termini di legge.
In proposito, preme evidenziare che l'ordinanza di ingiunzione n. OI-
001729982, oggetto dell'odierna opposizione, concerne sanzioni amministrative per omissione contributiva (anno 2016), periodi flussi mensili: 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016,
07/2016, 08/2016, 09/2016, 11/2016 (si v. ordinanza d'ingiunzione e relativo verbale di accertamento prot. n. 0900.30/05/2019.0306241, in CP_1 atti).
La questione in esame concerne, dunque, l'applicabilità o meno dell'art. 14 L. 689/1981 in caso di illeciti depenalizzati.
In proposito, difatti, giova premettere che trova certamente applicazione l'anzidetta norma per quelle violazioni poste in essere già in costanza della riforma del 2016, le quali costituiscono illeciti amministrativi sin dal momento della loro commissione (periodi 02/2016, 03/2016, 04/2016,
05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 11/2016) e, per quanto si dirà in seguito, con ogni conseguenza in ordine alla decorrenza del relativo termine decadenziale.
Quanto, invece, alle violazioni relative ai periodi 12/2025 e 01/2016 - le quali al tempo della loro commissione costituivano reato, venendo successivamente “depenalizzate” con l'entrata in vigore della riforma del
2016 – si osserva che l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che < procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689>> (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14).
Ebbene, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche alle violazioni relative ai periodi 12/2015 e
01/2016 possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato < all'autorità amministrativa>> prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso illecito penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore (Corte d'Appello di Torino n. 400 del 28.09.2023).
Nel caso di specie, tuttavia, non v'è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l onerato in tal senso, ha allegato se e CP_2 quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa. Peraltro, dal verbale di accertamento dell (prot. n. .0900.30/05/2019.0306241), in atti, CP_1 CP_1 si evince chiaramente che le omissioni sono state accertate a seguito di
“una verifica nei nostri archivi” (e non, invece, a seguito della ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria).
In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs.
8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art. 14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista. L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie esaminate attiene all'individuazione della decorrenza dei termini.
Posto che nella vicenda in esame alcuni dei mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza d'ingiunzione risalgono al periodo 12/2015-
01/2016, il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva reato e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile è il momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione,
l è stato posto nella condizione di avviare la Controparte_3 procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa (in tal senso si vedano CdA Torino nn. 400/23,
89/2023, 111/2023 e 389/2023).
Peraltro, le suddette argomentazioni trovano pieno riscontro nel recentissimo principio di diritto sancito con dalla Suprema Corte, secondo cui, “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria”(cfr. Cass., n. 7641/2025). CP_1
Ebbene, nel caso in esame, l ha notificato un primo accertamento prot. CP_1
n. 0900.29/01/2018.0050454 nel 2018, nonché un secondo accertamento CP_1 prot. n. 0900.30/05/2019.0306241 nel 2019 (cfr. relate in atti) e, CP_1 sulla scorta di tale ultimo accertamento, ha emesso l'ordinanza di ingiunzione, notificata nel 2024, concernente il pagamento della sanzione relativa alle violazioni accertate ed oggetto dell'odierna impugnazione
(periodi 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016,
07/2016, 08/2016, 09/2016, 11/2016).
Dalla documentazione in atti risulta che l - come indicato nell'avviso CP_1 di accertamento del 2019 (e parimenti anche in quello del 2018) - ha accertato le violazioni a seguito di “una verifica nei nostri archivi”; pertanto, deve ritenersi che tutti i dati erano già in possesso dell'ente e che quindi l'accertamento non necessitava di attività istruttoria per le violazioni relative ai periodi 12/2015 e 01/2016, c.d. depenalizzate, e neppure per le violazioni relative ai periodi successivi – le quali costituivano, quindi, illeciti amministrativi ab origine essendo in vigore la nuova disciplina.
Ne consegue che l avrebbe dovuto notificare e Controparte_3 contestare al responsabile:
-le violazioni c.d. “depenalizzate” [periodi 12/2015 e 01/2016] entro 90 giorni decorrenti dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, cioè dal 06.02.2016;
-le violazioni già ab origine “amministrative” [periodi 02/2016, 03/2016,
04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 11/2016], poiché in vigenza della nuova disciplina, entro 90 giorni decorrenti, via via, dalla scadenza per il versamento delle singole ritenute previdenziali.
Sicché, alla luce di tutto quanto suesposto, l'avviso di accertamento concernente le violazioni ivi indicate (notificato in data 19.06.2019
(prot. n. 0900.30/05/2019.0306241), su cui si fonda l'ordinanza di CP_1 ingiunzione opposta, risulta tardivo perché emesso oltre il termine perentorio di decadenza di 90 giorni, previsto dall' art.14 comma 2 L.
689/1981.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14, “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Orbene, alla luce di tutto quanto suesposto, l'omessa notifica all'odierno opponente dell'avviso di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni ex art. 14 L.689/1981, con le decorrenze esaminate, estingue l'obbligo di pagamento della sanzione che, pertanto, non è dovuta;
dunque,
l'ordinanza di pagamento deve essere annullata.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate tenuto conto della natura documentale della controversia, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta;
-condanna l al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite CP_1 che si liquidano in € 1.890,00, oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 29.04.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa
Agnese Angiuli