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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1108/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Xxiv Maggio 24 Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004903681000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004903681000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004903681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004903681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004903681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli il 31.7.2023, avente a oggetto diversi crediti, contenuti in molteplici cartelle di pagamento e, precisamente:
a) cartella di pagamento n. 03420140016892869000, notificata il 23/07/2014 e relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2008;
b) cartella di pagamento n. 03420180012092478000, notificata il 11/10/2019 e relativa alla tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014;
c) cartella di pagamento n. 03420190000618584000, notificata il 11/11/2019 e relativa all'IMU per l'anno 2012;
d) cartella di pagamento n. 03420200000724814000, notificata il 31/03/2022 e relativa all'IMU per l'anno
2013.
Il ricorrente ha eccepito:
1) il difetto di notifica degli atti presupposti a quello impugnato;
2) la prescrizione dei crediti e la decadenza dal potere impositivo;
3) il difetto di motivazione e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo di sanzioni e interessi;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre evidenziare che:
- l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità considera i tributi locali, tra cui l'IMU, quali prestazioni periodiche, in quanto erogate a scadenza predefinita e regolare, sicché tali prestazioni sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. (ex multis Cass. civ. sent. n. 15674/2022);
- le tasse automobilistiche sono soggette ad un termine di prescrizione triennale, in quanto, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito in L. 7 marzo 1986, n. 60, "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Con riguardo alle somme di cui cartelle di pagamento menzionate:
- quelle sopraindicate alle lettere c) e d) (IMU) non possono ritenersi prescritte, stante il termine quinquennale di cui si è fatto cenno;
- quella sopraindicata alla lettera a) (tassa automobilistica) non può ritenersi prescritta, stante l'invio, medio tempore di più atti interruttivi, tra cui, da ultimo, l'avviso di intimazione n. 03420199010651561000 notificato il 5.4.22, come comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente;
- quella sopra indicata alla lettera b) non può ritenersi prescritta, atteso che, nonostante l'atto oggetto di odierna impugnazione sia stato notificato al ricorrente in data 31.07.2023 e, dunque, oltre il termine di prescrizione triennale legislativamente previsto, deve essere computata la proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla normativa Covid-19 che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68 del D.L. n.
18/2020, conv. in L. n. 27/2020, e dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, è pari a 542 giorni per i carichi affidati agli degli agenti della riscossione.
Si evidenzia, altresì, che tutte le cartelle di pagamento di cui in premessa sono state regolarmente notificate al ricorrente, come si evince dalla documentazione prodotta e non contestata dal contribuente.
Da ciò discende l'impossibilità di formulare, nell'odierna sede, qualsivoglia doglianza sul merito della pretesa impositiva e circa vizi che potevano (e dovevano) essere fatti valere mediante l'impugnazione degli atti precedentemente notificati, come la decadenza dal potere impositivo.
Infine, non sono ravvisabili l'eccepito vizio di motivazione e l'illegittimità nel calcolo di sanzioni e interessi, in quanto nell'intimazione impugnata è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e il ricorrente, dunque, è stato messo nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria. L'atto è, inoltre, motivato per relationem, mediante espresso riferimento agli atti ad esso presupposti.
Le sanzioni e gli interessi sono calcolati a norma di legge.
Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta., che liquida in complessivi euro 1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto
Così deciso in Cosenza, il 24.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1108/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Xxiv Maggio 24 Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004903681000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004903681000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004903681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004903681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004903681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli il 31.7.2023, avente a oggetto diversi crediti, contenuti in molteplici cartelle di pagamento e, precisamente:
a) cartella di pagamento n. 03420140016892869000, notificata il 23/07/2014 e relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2008;
b) cartella di pagamento n. 03420180012092478000, notificata il 11/10/2019 e relativa alla tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014;
c) cartella di pagamento n. 03420190000618584000, notificata il 11/11/2019 e relativa all'IMU per l'anno 2012;
d) cartella di pagamento n. 03420200000724814000, notificata il 31/03/2022 e relativa all'IMU per l'anno
2013.
Il ricorrente ha eccepito:
1) il difetto di notifica degli atti presupposti a quello impugnato;
2) la prescrizione dei crediti e la decadenza dal potere impositivo;
3) il difetto di motivazione e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo di sanzioni e interessi;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre evidenziare che:
- l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità considera i tributi locali, tra cui l'IMU, quali prestazioni periodiche, in quanto erogate a scadenza predefinita e regolare, sicché tali prestazioni sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. (ex multis Cass. civ. sent. n. 15674/2022);
- le tasse automobilistiche sono soggette ad un termine di prescrizione triennale, in quanto, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito in L. 7 marzo 1986, n. 60, "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Con riguardo alle somme di cui cartelle di pagamento menzionate:
- quelle sopraindicate alle lettere c) e d) (IMU) non possono ritenersi prescritte, stante il termine quinquennale di cui si è fatto cenno;
- quella sopraindicata alla lettera a) (tassa automobilistica) non può ritenersi prescritta, stante l'invio, medio tempore di più atti interruttivi, tra cui, da ultimo, l'avviso di intimazione n. 03420199010651561000 notificato il 5.4.22, come comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente;
- quella sopra indicata alla lettera b) non può ritenersi prescritta, atteso che, nonostante l'atto oggetto di odierna impugnazione sia stato notificato al ricorrente in data 31.07.2023 e, dunque, oltre il termine di prescrizione triennale legislativamente previsto, deve essere computata la proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla normativa Covid-19 che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68 del D.L. n.
18/2020, conv. in L. n. 27/2020, e dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, è pari a 542 giorni per i carichi affidati agli degli agenti della riscossione.
Si evidenzia, altresì, che tutte le cartelle di pagamento di cui in premessa sono state regolarmente notificate al ricorrente, come si evince dalla documentazione prodotta e non contestata dal contribuente.
Da ciò discende l'impossibilità di formulare, nell'odierna sede, qualsivoglia doglianza sul merito della pretesa impositiva e circa vizi che potevano (e dovevano) essere fatti valere mediante l'impugnazione degli atti precedentemente notificati, come la decadenza dal potere impositivo.
Infine, non sono ravvisabili l'eccepito vizio di motivazione e l'illegittimità nel calcolo di sanzioni e interessi, in quanto nell'intimazione impugnata è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e il ricorrente, dunque, è stato messo nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria. L'atto è, inoltre, motivato per relationem, mediante espresso riferimento agli atti ad esso presupposti.
Le sanzioni e gli interessi sono calcolati a norma di legge.
Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta., che liquida in complessivi euro 1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto
Così deciso in Cosenza, il 24.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco