Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 224
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto di notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tutte le cartelle di pagamento presupposte siano state regolarmente notificate al ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti e decadenza dal potere impositivo

    La Corte ha ritenuto che i crediti IMU non siano prescritti in base al termine quinquennale. Per la tassa automobilistica del 2008, ha ritenuto che non sia prescritta a causa di atti interruttivi. Per la tassa automobilistica del 2013, ha ritenuto che, nonostante la notifica dell'intimazione oltre il termine triennale, la prescrizione non sia maturata a causa della sospensione dei termini per la normativa Covid-19.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e omessa indicazione criteri di calcolo sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione impugnata contenga gli elementi necessari e sufficienti per l'individuazione della pretesa impositiva e che sia motivata per relationem. Ha altresì ritenuto che sanzioni e interessi siano calcolati a norma di legge.

  • Rigettato
    Difetto di notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tutte le cartelle di pagamento presupposte siano state regolarmente notificate al ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti e decadenza dal potere impositivo

    La Corte ha ritenuto che i crediti IMU non siano prescritti in base al termine quinquennale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e omessa indicazione criteri di calcolo sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione impugnata contenga gli elementi necessari e sufficienti per l'individuazione della pretesa impositiva e che sia motivata per relationem. Ha altresì ritenuto che sanzioni e interessi siano calcolati a norma di legge.

  • Rigettato
    Difetto di notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tutte le cartelle di pagamento presupposte siano state regolarmente notificate al ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti e decadenza dal potere impositivo

    La Corte ha ritenuto che la tassa automobilistica del 2008 non sia prescritta, stante l'invio di più atti interruttivi, tra cui l'avviso di intimazione notificato in data successiva alla notifica della cartella originaria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e omessa indicazione criteri di calcolo sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione impugnata contenga gli elementi necessari e sufficienti per l'individuazione della pretesa impositiva e che sia motivata per relationem. Ha altresì ritenuto che sanzioni e interessi siano calcolati a norma di legge.

  • Rigettato
    Difetto di notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tutte le cartelle di pagamento presupposte siano state regolarmente notificate al ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti e decadenza dal potere impositivo

    La Corte ha ritenuto che, nonostante l'atto oggetto di odierna impugnazione sia stato notificato al ricorrente in data oltre il termine di prescrizione triennale legislativamente previsto, debba essere computata la proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla normativa Covid-19 che è pari a 542 giorni per i carichi affidati agli agenti della riscossione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e omessa indicazione criteri di calcolo sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione impugnata contenga gli elementi necessari e sufficienti per l'individuazione della pretesa impositiva e che sia motivata per relationem. Ha altresì ritenuto che sanzioni e interessi siano calcolati a norma di legge.

  • Rigettato
    Difetto di notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tutte le cartelle di pagamento presupposte siano state regolarmente notificate al ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti e decadenza dal potere impositivo

    La Corte ha ritenuto che, nonostante l'atto oggetto di odierna impugnazione sia stato notificato al ricorrente in data oltre il termine di prescrizione triennale legislativamente previsto, debba essere computata la proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla normativa Covid-19 che è pari a 542 giorni per i carichi affidati agli agenti della riscossione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e omessa indicazione criteri di calcolo sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione impugnata contenga gli elementi necessari e sufficienti per l'individuazione della pretesa impositiva e che sia motivata per relationem. Ha altresì ritenuto che sanzioni e interessi siano calcolati a norma di legge.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 224
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 224
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo