CASS
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da OS NC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del Tribunale di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del dott. Pietro Molino, che, con requisitoria scritta del 24/09/2025, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, depositata il 16 luglio 2025, il Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse del condannato NC OS volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso, il 16 maggio 2025, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3274 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 10/12/2025 2. Il Giudice ha premesso, in punto di fatto, che: con sentenza del Tribunale di Torino dell'Il luglio 2024, irrevocabile il 28 luglio 2024, resa nel proc. n. 13607/24 R.G.N.R., il OS è stato condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
l'esecuzione della pena è stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., trovandosi il OS sottoposto, al passaggio in giudicato della sentenza, alla misura degli arresti domiciliari;
nelle more della sospensione, il OS è stato sottoposto, nell'ambito di un distinto procedimento penale (n. 25700/24 R.G.N.R.), alla misura della custodia cautelare in carcere;
in questo secondo procedimento penale, il OS, con sentenza dell'Il dicembre 2024, irrevocabile il 28 gennaio 2025, è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione;
a cagione dell'intervenuta sottoposizione a misura custodiale di massimo rigore nel proc. n. 25700/24 R.G.N.R., il Magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 16 aprile 2025, ha revocato la sospensione dell'esecuzione della pena disposta nel proc. 13607/24 R.G.N.R.; con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 16 maggio 2025 II P.M. presso il Tribunale di Torino ha determinato la complessiva pena da espiare dal OS, ancora detenuto in espiazione della pena per la più risalente delle due condanne, nella misura di anni due e giorni venti di reclusione, pari alla somma della pena di anno uno e mesi sei di reclusione di cui alla sentenza irrevocabile il 28 luglio 2024 e di mesi sei e giorni venti di reclusione, residuo da espiare della pena inflitta con sentenza irrevocabile il 28 gennaio 2025. Tanto premesso, il Giudice ha rigettato la richiesta difensiva sul presupposto per cui, una volta procedutosi al cumulo delle pene, all'emissione di un secondo provvedimento di sospensione non può procedersi ostandovi il divieto di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. («la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta»). Ha osservato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 80 cod. pen. le pene concorrenti della stessa specie «si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico», con la conseguenza per cui la locuzione «stessa condanna» di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., deve ritenersi riferibile anche quando la sospensione dell'esecuzione sia stata accordata e, poi, revocata in relazione ad una soltanto delle condanne oggetto del cumulo. 3. NC OS propone, con l'assistenza dell'avv. Davide Mosso, ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 656, comma 5, cod. proc. pen. e 80 cod. pen. 2 3 Il difensore lamenta che erroneamente per la pena residua espianda nel procedimento penale n. 25700/24 R.G.N.R., come detto pari a mesi sei e giorni venti di reclusione, la Procura torinese ha emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti cumulando detta sanzione con quella di anno uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa inflittagli nell'ambito del distinto procedimento n. 13607/24 R.G.N.R., in relazione al quale il ricorrente è in stato di detenzione. Sostiene, infatti, che la ratio legis sottesa all'art. 656 cod. proc. pen. come innovato dalla legge del 27 maggio 1998 n. 165, avrebbe piuttosto imposto, in relazione alla pena inflitta nell'ambito del proc. n. 25700/24 R.G.N.R., l'emissione di un autonomo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., atteso che in detto procedimento il OS si trovava nella condizione di condannato libero non ostativo e che, solo ove questi non avesse avanzato richiesta di misura alternativa, avrebbe potuto emettersi un provvedimento di unificazione di pene concorrenti. Rimarca, più in generale, che laddove diventi esecutivo un nuovo titolo nei confronti di persona già detenuta, l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti sarebbe ammissibile solo ove, sommando le pene, si superi il limite dei quattro anni di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. o, ancora, qualora rispetto alla nuova condanna ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. 4. Il Procuratore generale chiede l'accoglimento del ricorso sebbene per motivi diversi da quelli enunciati dal ricorrente. Evidenzia come il consolidato orientamento di questa Corte che correla il divieto di reiterazione della sospensione dell'esecuzione alla necessità che la precedente sospensione, disposta per una delle condanne comprese nel cumulo, sia sfociata nel rigetto o, comunque, nella vana presentazione, dell'istanza di misura alternativa cui la stessa sospensione era funzionalmente legata si atteggia eccentrico rispetto alle peculiarità del caso in esame. In esso, infatti, nessuna istanza di ammissione a misura alternativa - cui era funzionalmente collegata la prima sospensione dell'esecuzione disposta in favore del OS - risulta essere stata rigettata, non tempestivamente depositata o dichiarata inammissibile. La sospensione dell'esecuzione concessa ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. al condannato ristretto agli arresti domiciliari è stata, infatti, revocata a seguito dell'intervenuta sottoposizione dello stesso alla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito di un diverso procedimento. Alla luce di ciò il rigetto opposto dal giudice dell'esecuzione deve ritenersi illegittimo stante l'inoperatività in concreto del divieto di reiterazione di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte con riguardo alle condizioni alle quali può procedersi alla sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 cod. proc. pen. in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti. 2.1. Va evidenziato, in premessa, come corretta sia sul piano giuridico la considerazione dalla quale prende le mosse l'argomentare posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, relativa all'unicità del rapporto esecutivo conseguente all'emissione del provvedimento di unificazione di pene concorrenti. Premesso che il provvedimento in questione ha natura amministrativa e non giurisdizionale e che, pertanto, è suscettibile di essere revocato, rimosso, modificato al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato senza acquisire definitività, tranne che in relazione alle questioni oggetto di interventi del giudice dell'esecuzione (sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, PG in proc. Patellaro, rv. 276488; sez. 1, n. 36236 del 23/09/2010, Zagami, rv. 248298), va evidenziato che, una volta che sia stato operato il cumulo materiale secondo le vincolanti prescrizioni dettate dall'art. 663 cod. proc. pen., la disciplina del concorso di pene contenuta negli artt. 71 e ss. cod. pen., per effetto del rinvio ad esse operato dal successivo art. 80 cod. pen., comporta che le pene detentive temporanee, inflitte con le distinte sentenze, «si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico», come previsto dall'art. 76 cod. pen. Per l'effetto, il condannato è soggetto ad esecuzione contemporaneamente per tutte le condanne che siano confluite nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti e non può ottenere la scissione del rapporto esecutivo per le singole pronunce al fine di conseguire, previa loro valutazione autonoma ed individuale, la sospensione dell'esecuzione ed il mantenimento in libertà per una condanna, per la quale i limiti di pena consentano l'accesso ai benefici penitenziari o non sia intervenuto precedente provvedimento di sospensione, ed essere al contempo detenuto per altre, comprese nello stesso cumulo. Il principio di unicità del rapporto esecutivo viene derogato soltanto quando il condannato commetta nuovo reato in costanza di esecuzione per altro reato o dopo che l'espiazione sia stata interrotta: in questo caso s'impone la formazione di un cumulo parziale in modo tale che quello finale comprenda la pena inflitta per il nuovo reato ed il residuo da espiare al momento della commissione di tale ulteriore illecito in forza del cumulo precedente. // 4 / 3, In forza dei medesimi principi, questa Corte ha affermato, con principio che in questa sede si intende ribadire che «ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il P.M. è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta» (sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017, Fontana, rv. 270618; sez. 1, n. 16569 del 21/03/2003, Marino, rv. 224000; sez. 1, n. 15748 del 12/04/2002, Burgio, rv. 221302; sez. 1, n.6322 del 17/11/1999, Veneranda, rv. 215028). 2.2 A fronte di ciò, gli argomenti cui è ricorso il Procuratore generale non appaiono condivisibili. Essi trascurano di considerare quanto questa Corte ha già reiteratamente affermato sino alle più recenti pronunce in ordine al fatto che la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., possa operare soltanto nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione di tale pena, si trovi in stato di libertà e vada, invece, esclusa se già detenuto in carcere per un qualsiasi titolo legittimante la privazione della libertà personale, indifferente essendo che si tratti di custodia cautelare per il medesimo fatto di reato, oppure di espiazione di pena definitiva per altro illecito già giudicato. A tanto induce la considerazione della ratio della disciplina, finalizzata a mantenere in libertà il soggetto che possa aspirare all'ammissione ad una misura alternativa alla carcerazione e sino a che non intervenga la decisione della magistratura di sorveglianza sulla richiesta formulata in tal senso, esigenza che non può sussistere nei riguardi di chi si trovi già ristretto anche per causa diversa (sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, Di Marzo, rv. 267325; sez. 1, n. 52197 del 29/10/2014, Romano, rv. 261458; sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, Di Marzo, rv. 244E52; sez. 4, n. 18362 del 22/03/2007, Guarnieri rv. 236413; sez. 5, n. 12620 del 02/03/2006, Casula, rv. 234547; sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, Salvatore, rv. 232938; sez. 1, n. 4845 del 27/01/2005 Errico, rv. 230963; sez. 1, n. 8720 del 03/12/2003, dep. 2004, Raffio, rv. 228157; sez. 4, n. 1524 del 03/03/2000, Costanza, rv. 216477). Siffatta lettura della disposizione, che assume valenza dirimente ai fini in valutazione, merita condivisione perché autorizzata da una pluralità di concorrenti indici ermeneutici. Milita in tal senso, anzitutto, l'interpretazione teleologica, 3i.t. 5 fondata sui lavori preparatori della legge 27 maggio 1998, n. 165, che aveva riformulato l'art. 656 cod. proc. pen. e quella letterale della disposizione di cui all'art. 656, comma 9 lett. b), cod. proc. pen. che vieta testualmente la sospensione «nei confronti di coloro che per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva» e ciò per la permanenza delle esigenze cautelari che sconsigliano una interlocutoria interruzione della detenzione a fronte della mera eventualità dell'accesso a misura alternativa. Vengono poi in rilievo anche considerazioni logico-sistematiche, fondate sulla lettura dell'art. 656, comma 2, cod. proc. pen. che prevede soltanto nei confronti del condannato già detenuto l'obbligo di notificazione dell'ordine di esecuzione al Ministro della Giustizia ed all'interessato ed il già menzionato principio della unitarietà dell'esecuzione. Sotto quest'ultimo profilo, per quanto già esposto in precedenza, la pluralità di titoli, uno già in esecuzione ed altri da eseguire, vanno considerati unitariamente in modo inscindibile come se fossero un solo, perché inseriti nel provvedimento di unificazione delle pene concorrenti;
se fosse fondata la contraria interpretazione proposta in ricorso, il legislatore avrebbe previsto un'esecuzione distinta e separata per ciascuna pena e ne avrebbe escluso la cumulabilità ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., disposizione che è rimasta invariata nonostante l'intervento novellatore apportato dalla legge n. 165/1998. Del resto, lo stesso principio dell'unificazione delle pene concorrenti si riflette anche sulle modalità di applicazione delle misure alternative eventualmente concesse al condannato, che, come deducibile a contratlis a norma dell'art. 51-bis ord. pen., non può operare su ciascuna pena singolarmente considerata, ma soltanto su quella complessiva risultante da tutti i titoli contemporaneamente esecutivi. 3. Sulla scorta di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e, per l'effetto, il OS deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10/12/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del dott. Pietro Molino, che, con requisitoria scritta del 24/09/2025, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, depositata il 16 luglio 2025, il Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse del condannato NC OS volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso, il 16 maggio 2025, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3274 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 10/12/2025 2. Il Giudice ha premesso, in punto di fatto, che: con sentenza del Tribunale di Torino dell'Il luglio 2024, irrevocabile il 28 luglio 2024, resa nel proc. n. 13607/24 R.G.N.R., il OS è stato condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
l'esecuzione della pena è stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., trovandosi il OS sottoposto, al passaggio in giudicato della sentenza, alla misura degli arresti domiciliari;
nelle more della sospensione, il OS è stato sottoposto, nell'ambito di un distinto procedimento penale (n. 25700/24 R.G.N.R.), alla misura della custodia cautelare in carcere;
in questo secondo procedimento penale, il OS, con sentenza dell'Il dicembre 2024, irrevocabile il 28 gennaio 2025, è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione;
a cagione dell'intervenuta sottoposizione a misura custodiale di massimo rigore nel proc. n. 25700/24 R.G.N.R., il Magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 16 aprile 2025, ha revocato la sospensione dell'esecuzione della pena disposta nel proc. 13607/24 R.G.N.R.; con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 16 maggio 2025 II P.M. presso il Tribunale di Torino ha determinato la complessiva pena da espiare dal OS, ancora detenuto in espiazione della pena per la più risalente delle due condanne, nella misura di anni due e giorni venti di reclusione, pari alla somma della pena di anno uno e mesi sei di reclusione di cui alla sentenza irrevocabile il 28 luglio 2024 e di mesi sei e giorni venti di reclusione, residuo da espiare della pena inflitta con sentenza irrevocabile il 28 gennaio 2025. Tanto premesso, il Giudice ha rigettato la richiesta difensiva sul presupposto per cui, una volta procedutosi al cumulo delle pene, all'emissione di un secondo provvedimento di sospensione non può procedersi ostandovi il divieto di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. («la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta»). Ha osservato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 80 cod. pen. le pene concorrenti della stessa specie «si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico», con la conseguenza per cui la locuzione «stessa condanna» di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., deve ritenersi riferibile anche quando la sospensione dell'esecuzione sia stata accordata e, poi, revocata in relazione ad una soltanto delle condanne oggetto del cumulo. 3. NC OS propone, con l'assistenza dell'avv. Davide Mosso, ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 656, comma 5, cod. proc. pen. e 80 cod. pen. 2 3 Il difensore lamenta che erroneamente per la pena residua espianda nel procedimento penale n. 25700/24 R.G.N.R., come detto pari a mesi sei e giorni venti di reclusione, la Procura torinese ha emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti cumulando detta sanzione con quella di anno uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa inflittagli nell'ambito del distinto procedimento n. 13607/24 R.G.N.R., in relazione al quale il ricorrente è in stato di detenzione. Sostiene, infatti, che la ratio legis sottesa all'art. 656 cod. proc. pen. come innovato dalla legge del 27 maggio 1998 n. 165, avrebbe piuttosto imposto, in relazione alla pena inflitta nell'ambito del proc. n. 25700/24 R.G.N.R., l'emissione di un autonomo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., atteso che in detto procedimento il OS si trovava nella condizione di condannato libero non ostativo e che, solo ove questi non avesse avanzato richiesta di misura alternativa, avrebbe potuto emettersi un provvedimento di unificazione di pene concorrenti. Rimarca, più in generale, che laddove diventi esecutivo un nuovo titolo nei confronti di persona già detenuta, l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti sarebbe ammissibile solo ove, sommando le pene, si superi il limite dei quattro anni di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. o, ancora, qualora rispetto alla nuova condanna ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. 4. Il Procuratore generale chiede l'accoglimento del ricorso sebbene per motivi diversi da quelli enunciati dal ricorrente. Evidenzia come il consolidato orientamento di questa Corte che correla il divieto di reiterazione della sospensione dell'esecuzione alla necessità che la precedente sospensione, disposta per una delle condanne comprese nel cumulo, sia sfociata nel rigetto o, comunque, nella vana presentazione, dell'istanza di misura alternativa cui la stessa sospensione era funzionalmente legata si atteggia eccentrico rispetto alle peculiarità del caso in esame. In esso, infatti, nessuna istanza di ammissione a misura alternativa - cui era funzionalmente collegata la prima sospensione dell'esecuzione disposta in favore del OS - risulta essere stata rigettata, non tempestivamente depositata o dichiarata inammissibile. La sospensione dell'esecuzione concessa ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. al condannato ristretto agli arresti domiciliari è stata, infatti, revocata a seguito dell'intervenuta sottoposizione dello stesso alla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito di un diverso procedimento. Alla luce di ciò il rigetto opposto dal giudice dell'esecuzione deve ritenersi illegittimo stante l'inoperatività in concreto del divieto di reiterazione di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte con riguardo alle condizioni alle quali può procedersi alla sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 cod. proc. pen. in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti. 2.1. Va evidenziato, in premessa, come corretta sia sul piano giuridico la considerazione dalla quale prende le mosse l'argomentare posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, relativa all'unicità del rapporto esecutivo conseguente all'emissione del provvedimento di unificazione di pene concorrenti. Premesso che il provvedimento in questione ha natura amministrativa e non giurisdizionale e che, pertanto, è suscettibile di essere revocato, rimosso, modificato al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato senza acquisire definitività, tranne che in relazione alle questioni oggetto di interventi del giudice dell'esecuzione (sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, PG in proc. Patellaro, rv. 276488; sez. 1, n. 36236 del 23/09/2010, Zagami, rv. 248298), va evidenziato che, una volta che sia stato operato il cumulo materiale secondo le vincolanti prescrizioni dettate dall'art. 663 cod. proc. pen., la disciplina del concorso di pene contenuta negli artt. 71 e ss. cod. pen., per effetto del rinvio ad esse operato dal successivo art. 80 cod. pen., comporta che le pene detentive temporanee, inflitte con le distinte sentenze, «si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico», come previsto dall'art. 76 cod. pen. Per l'effetto, il condannato è soggetto ad esecuzione contemporaneamente per tutte le condanne che siano confluite nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti e non può ottenere la scissione del rapporto esecutivo per le singole pronunce al fine di conseguire, previa loro valutazione autonoma ed individuale, la sospensione dell'esecuzione ed il mantenimento in libertà per una condanna, per la quale i limiti di pena consentano l'accesso ai benefici penitenziari o non sia intervenuto precedente provvedimento di sospensione, ed essere al contempo detenuto per altre, comprese nello stesso cumulo. Il principio di unicità del rapporto esecutivo viene derogato soltanto quando il condannato commetta nuovo reato in costanza di esecuzione per altro reato o dopo che l'espiazione sia stata interrotta: in questo caso s'impone la formazione di un cumulo parziale in modo tale che quello finale comprenda la pena inflitta per il nuovo reato ed il residuo da espiare al momento della commissione di tale ulteriore illecito in forza del cumulo precedente. // 4 / 3, In forza dei medesimi principi, questa Corte ha affermato, con principio che in questa sede si intende ribadire che «ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il P.M. è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta» (sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017, Fontana, rv. 270618; sez. 1, n. 16569 del 21/03/2003, Marino, rv. 224000; sez. 1, n. 15748 del 12/04/2002, Burgio, rv. 221302; sez. 1, n.6322 del 17/11/1999, Veneranda, rv. 215028). 2.2 A fronte di ciò, gli argomenti cui è ricorso il Procuratore generale non appaiono condivisibili. Essi trascurano di considerare quanto questa Corte ha già reiteratamente affermato sino alle più recenti pronunce in ordine al fatto che la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., possa operare soltanto nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione di tale pena, si trovi in stato di libertà e vada, invece, esclusa se già detenuto in carcere per un qualsiasi titolo legittimante la privazione della libertà personale, indifferente essendo che si tratti di custodia cautelare per il medesimo fatto di reato, oppure di espiazione di pena definitiva per altro illecito già giudicato. A tanto induce la considerazione della ratio della disciplina, finalizzata a mantenere in libertà il soggetto che possa aspirare all'ammissione ad una misura alternativa alla carcerazione e sino a che non intervenga la decisione della magistratura di sorveglianza sulla richiesta formulata in tal senso, esigenza che non può sussistere nei riguardi di chi si trovi già ristretto anche per causa diversa (sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, Di Marzo, rv. 267325; sez. 1, n. 52197 del 29/10/2014, Romano, rv. 261458; sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, Di Marzo, rv. 244E52; sez. 4, n. 18362 del 22/03/2007, Guarnieri rv. 236413; sez. 5, n. 12620 del 02/03/2006, Casula, rv. 234547; sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, Salvatore, rv. 232938; sez. 1, n. 4845 del 27/01/2005 Errico, rv. 230963; sez. 1, n. 8720 del 03/12/2003, dep. 2004, Raffio, rv. 228157; sez. 4, n. 1524 del 03/03/2000, Costanza, rv. 216477). Siffatta lettura della disposizione, che assume valenza dirimente ai fini in valutazione, merita condivisione perché autorizzata da una pluralità di concorrenti indici ermeneutici. Milita in tal senso, anzitutto, l'interpretazione teleologica, 3i.t. 5 fondata sui lavori preparatori della legge 27 maggio 1998, n. 165, che aveva riformulato l'art. 656 cod. proc. pen. e quella letterale della disposizione di cui all'art. 656, comma 9 lett. b), cod. proc. pen. che vieta testualmente la sospensione «nei confronti di coloro che per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva» e ciò per la permanenza delle esigenze cautelari che sconsigliano una interlocutoria interruzione della detenzione a fronte della mera eventualità dell'accesso a misura alternativa. Vengono poi in rilievo anche considerazioni logico-sistematiche, fondate sulla lettura dell'art. 656, comma 2, cod. proc. pen. che prevede soltanto nei confronti del condannato già detenuto l'obbligo di notificazione dell'ordine di esecuzione al Ministro della Giustizia ed all'interessato ed il già menzionato principio della unitarietà dell'esecuzione. Sotto quest'ultimo profilo, per quanto già esposto in precedenza, la pluralità di titoli, uno già in esecuzione ed altri da eseguire, vanno considerati unitariamente in modo inscindibile come se fossero un solo, perché inseriti nel provvedimento di unificazione delle pene concorrenti;
se fosse fondata la contraria interpretazione proposta in ricorso, il legislatore avrebbe previsto un'esecuzione distinta e separata per ciascuna pena e ne avrebbe escluso la cumulabilità ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., disposizione che è rimasta invariata nonostante l'intervento novellatore apportato dalla legge n. 165/1998. Del resto, lo stesso principio dell'unificazione delle pene concorrenti si riflette anche sulle modalità di applicazione delle misure alternative eventualmente concesse al condannato, che, come deducibile a contratlis a norma dell'art. 51-bis ord. pen., non può operare su ciascuna pena singolarmente considerata, ma soltanto su quella complessiva risultante da tutti i titoli contemporaneamente esecutivi. 3. Sulla scorta di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e, per l'effetto, il OS deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10/12/2025