Sentenza 23 novembre 2011
Massime • 1
La nullità derivante dal mancato avviso dell'udienza preliminare al difensore dell'imputato non comparso non può dirsi sanata se la relativa eccezione non sia stata sollevata dal difensore d'ufficio, la cui presenza nel processo è conseguenza proprio di quel vizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2011, n. 6682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6682 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 23/11/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2693
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 21877/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN NN N. IL 02/08/1952;
avverso la sentenza n. 3449/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 08/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Chinni Camillo Nicola che ha insistito per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì, datata 14.06.2006, di condanna dell'imputato per il reato di ricettazione alla pena di anni quattro e mesi cinque di reclusione ed Euro 1100,00 di multa propone ricorso la difesa di LI OV reiterando, quale unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) con riferimento all'art. 420 c.p.p., commi 1 e 2 e all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. l'eccezione di nullità della sentenza e degli atti precedenti a causa del mancato avviso al difensore di fiducia dell'imputato della fissazione dell'udienza preliminare. Lamenta il ricorrente che tale omissione ha comportato una irrimediabile lesione del diritto di difesa che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, non può essere sanata dalla presenza in udienza del difensore di ufficio, a nulla rilevando che quest'ultimo, in assenza dell'imputato, non abbia eccepito l'omesso avviso al difensore di fiducia, perché, considerata la situazione processuale di assenza di notifica dell'avviso dell'udienza a quest'ultimo, non può ritenersi sanata la nullità ai sensi dell'art. 182 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come emerge dalla stessa sentenza impugnata, OV LI, al momento dell'udienza preliminare era assistito, secondo la nomina che è agli atti, dal difensore che ha predisposto il ricorso. L'Ufficio del GIP, nonostante la nomina agli atti, notizie dell'udienza preliminare un difensore di ufficio, all'uopo nominato e che assistette all'udienza l'imputato, rimasto contumace, senza eccepire il mancato avviso al difensore di fiducia.
Ritiene in collegio che il mancato avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza preliminare, comporti una nullità assoluta per lesione dei diritti di difesa con la conseguente nullità della sentenza impugnata,e comunque del decreto che dispone il giudizio e della sentenza di primo grado. Tale nullità, infatti, non può ritenersi sanata dal fatto che il difensore di ufficio,che ha partecipato all'udienza,in assenza dell'imputato, non la abbia tempestivamente eccepita. È già stato deciso da questa Corte, in altro caso analogo, infatti, che non sia possibile la sanatoria ove il difensore di ufficio non eccepisca la nullità perché la nomina del difensore di ufficio deriva proprio dalla nullità per omesso avviso al difensore di fiducia e sarebbe contraddittorio riconoscere alla condotta di un soggetto il cui ingresso nel processo è frutto della nullità, l'attitudine a sanare il vizio. (Cass. 3 febbraio 1997, rv 208905; Sez. 5, Sentenza n. 13102 del 04/03/2008 Rv. 239391).
Deve pertanto ritenersi nullo il decreto che dispone il giudizio, emesso la GIP all'esito dell'udienza preliminare cui, in virtù del mancato avviso, non potè partecipare il difensore nominato, e tutto il procedimento conseguitone fino alla sentenza d'appello. Gli atti vanno pertanto trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Forlì, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, nonché il decreto che dispone il giudizio e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Forlì, per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012