Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di furto, il concetto di profitto va inteso in senso ampio, così da comprendervi non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile con l'impossessamento della cosa mobile altrui commesso con coscienza e volontà in danno della persona offesa. (Fattispecie nella quale è stato riconosciuto il fine di profitto in relazione alla sottrazione di un'agendina telefonica dalle mani della vittima, finalizzata ad impedire a quest'ultima di fare una telefonata).
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Massima Integra il delitto di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. la condotta di chi si introduce all'interno di box o garage pertinenziali ad immobili destinati a privata dimora, anche se collocati in struttura separata o condominiale, purché si tratti di luoghi non aperti al pubblico e funzionalmente collegati all'abitazione dei titolari. Il reato sussiste anche quando l'accesso avvenga mediante violenza sulle cose, come la rottura delle centraline di apertura delle serrande dei box. Tribunale Torre Annunziata, 17/03/2025, (ud. 14/03/2025- dep. 17/03/2025) - n. 476 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 25.05.2023, La.Mu. è stato rinviato a …
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Cass. pen., sez. Unite, ud. 25 maggio 2023 (dep. 12 ottobre 2023), n. 41570 Presidente Diotallevi – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato C.C. alla pena di mesi otto di reclusione e di Euro 300,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis c.p., per avere strappato di mano il telefono cellulare a B.G. . Secondo quanto rilevato nella sentenza impugnata, il gesto dell'imputato era da ricondurre ad un movente di ritorsione e di dispetto nei confronti della donna, dopo che quest'ultima aveva chiamato i carabinieri, richiedendone …
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Il fine di profitto, in cui si concretizza il dolo specifico del delitto di furto, non deve individuarsi esclusivamente nella volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 25 ottobre 2018 – 4 febbraio 2019, n. 5467 Presidente Palla – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato a pena di giustizia, qualificando l'originaria imputazione di cui all'art 624 bis …
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L'imputato, pur avendo agito per gelosia nei confronti della donna a cui sottraeva il cellulare all'interno della borsa per visionare i messaggi e le conversazioni, deve essere condannato per furto essendo stato provato il dolo specifico di trarre profitto anche in senso economico-patrimoniale dall'uso del telefono Preso da un momento di gelosia, sottraeva la borsa della propria ex fidanzata, allo scopo di prendere il telefono e visionare i messaggi e le conversazioni dalla stessa intrattenute. Seguiva la denuncia e la condanna in primo grado per furto aggravato (con strappo). In appello, la corte territoriale riformulava parzialmente la sentenza, degradando il reato contestato in furto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2012, n. 40631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40631 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 09/10/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 2393
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanni - Consigliere - N. 1263/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA AT, nata a [...] il [...];
ZZ LO IO, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 22/3/2011 della Corte d'appello di Bari, 3^ sezione penale;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Benvestito Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 22/3/2011, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Putignano, in data 28/4/2010, assolveva le imputate dai reati di cui ai capi A) e B) per insussistenza del fatto e rideterminava la pena loro inflitta per il reato di furto di una rubrica telefonica in mesi 8 di reclusione ed Euro 300,00 di multa per TA AT ed in mesi 10 reclusione ed Euro 300,00 di multa per ZZ LO IO.
2. Avverso tale sentenza propone un unico ricorso entrambe le imputate, per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deducono violazione di legge e vizio della motivazione. Al riguardo eccepiscono che l'impossessamento della rubrica telefonica non è stato mai progettato e voluto dalle ricorrenti. L'impossessamento sarebbe avvenuto perché la rubrica si trovava nelle mani di una delle due donne al momento della fuga. Si sarebbe verificata, pertanto, l'ipotesi dell'aberratio ictus, in quanto le donne, penetrate in casa dei due anziani per commettere una truffa, per errore nella fuga hanno portato via l'agendina, di cui si sono immediatamente liberate. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va ricordato che il delitto di furto è connotato, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, dal dolo specifico, costituito, come noto, da una specifica finalità che l'agente mira a perseguire (prevista dalla norma incriminatrice), che tuttavia non necessita si debba realizzare sul piano oggettivo per perfezionare il reato. Pertanto, per configurare il delitto di cui all'art. 624 c.p. è necessario che la condotta sia posta in essere "al fine di trarne profitto", ma non è indispensabile che il profitto si sia concretamente realizzato su piano oggettivo.
3. La prevalente dottrina e giurisprudenza (cfr. Cass. 2, 4471/85, Bazzani;
cfr. in tema di estorsione, Cass. 2, 16658/08, Colucci) ritengono che il profitto avuto di mira dall'agente può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale. Secondo un altro orientamento interpretativo minoritario, un'eccessiva dilatazione della nozione di profitto, ricomprendente qualsiasi utilità, porterebbe ad un'eccessiva estensione dell'operatività della norma, vanificando la presenza del dolo specifico e svilendola ad una connotazione priva di una vera valenza limitativa della punibilità.
4. Ciò premesso il Collegio condivide l'orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza ed osserva che nel caso di specie, la rubrica telefonica è stata sottratta dalle mani delle persona offesa, non per trarne un profitto di natura patrimoniale, bensì per l'evidente scopo di impedire alla vittima di fare una telefonata. Non può dubitarsi, pertanto, del fine di trarre dall'impossessamento della rubrica una specifica utilità anche se non di natura patrimoniale. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.
5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2012