CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 425/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20250020090770051239303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INGIUNZIONE n. 20250020090770051239303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 502/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto iscritto a ruolo col n° 425 / 2025 R.G.R. l'Avv. Ricorrente_1 da Bonefro, assistito, rappresentato e difeso, nel presente giudizio da se stesso, avendone i requisiti professionali, domiciliato presso il proprio studio in Bonefro alla via Indirizzo_1, impugnava l'Ingiunzione di pagamento n° 2025 0020104180050940676 notificatogli il 23.09.2024 a seguito del presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo d'imposta 2019 e 2020 di € 874,27 ed inerente le autovetture di proprietà targate Targa_1 nonché Targa_2.
Parte reclamante eccepiva intervenuta prescrizione della pretesa erariale così come prevista dall'art. 5 del D.Leg.vo 953 del'82. Per siffatte ragioni l'odierno contribuente concludeva, previsa sospensione, per l'accoglimento del ricorso, in via principale;
in subordine, la condanna alle spese di giudizio, mancanti, appunto, qualsiasi atto interruttivo idoneo a contrastare la decorrente prescrizione, costringendo l'esponente alla predisposizione del ricorso.
Resisteva in giudizio Municipia s.p.a. quale concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate locali della Regione Molise ribadendo la validità della propria attività posta in essere in sede d'incarico regionale che terminerebbe a conclusione di ogni singolo rapporto di lavoro a suo tempo intrapreso. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva:
- Letti gli atti del ricorso che precede;
- Constatato l'art. 5 del D.L. 953 dell'82 che dispone la prescrizione delle tasse automobilistiche al termine del triennio dal versamento introduttivo;
- Considerato che l'abrogazione della concessione ad ICA /CRESET per la riscossione delle tasse automobilistiche in Molise è stata disposta sino alla scadenza del rapporto di concessione nel 2021. Di conseguenza, tutti gli atti di riscossione emessi da ICA CRESET dopo il 9 dicembre 2021 sono considerati nulli, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Molise n° 246 del
23.12.2024;
- Trattandosi di accertamento inerente le annualità 2019 e 2020, la prescrizione di cui al citato art. 5 del D.L. 953 dell'82 è decorsa dal 2023 a fonte di un'ingiunzione notificatagli il 23.09.2024 con evidente rispetto dei termini previsti dal legislatore.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione impugnata;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio equitativamente determinate in
€ 300,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 25.11.2025
IL GIUDICE UNICO
D'ER
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 425/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20250020090770051239303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INGIUNZIONE n. 20250020090770051239303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 502/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto iscritto a ruolo col n° 425 / 2025 R.G.R. l'Avv. Ricorrente_1 da Bonefro, assistito, rappresentato e difeso, nel presente giudizio da se stesso, avendone i requisiti professionali, domiciliato presso il proprio studio in Bonefro alla via Indirizzo_1, impugnava l'Ingiunzione di pagamento n° 2025 0020104180050940676 notificatogli il 23.09.2024 a seguito del presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo d'imposta 2019 e 2020 di € 874,27 ed inerente le autovetture di proprietà targate Targa_1 nonché Targa_2.
Parte reclamante eccepiva intervenuta prescrizione della pretesa erariale così come prevista dall'art. 5 del D.Leg.vo 953 del'82. Per siffatte ragioni l'odierno contribuente concludeva, previsa sospensione, per l'accoglimento del ricorso, in via principale;
in subordine, la condanna alle spese di giudizio, mancanti, appunto, qualsiasi atto interruttivo idoneo a contrastare la decorrente prescrizione, costringendo l'esponente alla predisposizione del ricorso.
Resisteva in giudizio Municipia s.p.a. quale concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate locali della Regione Molise ribadendo la validità della propria attività posta in essere in sede d'incarico regionale che terminerebbe a conclusione di ogni singolo rapporto di lavoro a suo tempo intrapreso. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva:
- Letti gli atti del ricorso che precede;
- Constatato l'art. 5 del D.L. 953 dell'82 che dispone la prescrizione delle tasse automobilistiche al termine del triennio dal versamento introduttivo;
- Considerato che l'abrogazione della concessione ad ICA /CRESET per la riscossione delle tasse automobilistiche in Molise è stata disposta sino alla scadenza del rapporto di concessione nel 2021. Di conseguenza, tutti gli atti di riscossione emessi da ICA CRESET dopo il 9 dicembre 2021 sono considerati nulli, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Molise n° 246 del
23.12.2024;
- Trattandosi di accertamento inerente le annualità 2019 e 2020, la prescrizione di cui al citato art. 5 del D.L. 953 dell'82 è decorsa dal 2023 a fonte di un'ingiunzione notificatagli il 23.09.2024 con evidente rispetto dei termini previsti dal legislatore.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione impugnata;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio equitativamente determinate in
€ 300,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 25.11.2025
IL GIUDICE UNICO
D'ER