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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6484/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. DI PAGAMEN n. 29320249016244021 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il concessionario non si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo deve essere rigettato poiché non si comprende se la sospensione della cartella sia stata richiesta e ottenuta antecedentemente alla notifica dell'intimazione per cui è causa. In ogni caso, la sospensione della cartella preclude al concessionario di porre in essere atti esecutivi e non già di notificare l'intimazione avente rilevanza (come nel caso in esame) anche per l'interruzione della prescrizione.
Deve rilevarsi come parte ricorrente non abbia contestato la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento in data 1 febbraio 2019 richiamata nell'intimazione gravata, sicche il termine quinquennale di prescrizione non può ritenersi decorso dovendosi aggiungere la sospensione di 542 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 secondo cui "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". [...] "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."
Il citato art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, rubricato "Sospensione dei termini per eventi eccezionali" prevede che "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1."
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 400,00 (quattrocento/00), nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti del concessionario non costituito in giudizio.
Così deciso in Catania il 31 dicembre 2025, sciogliendo la riserva ex art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6484/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. DI PAGAMEN n. 29320249016244021 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il concessionario non si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo deve essere rigettato poiché non si comprende se la sospensione della cartella sia stata richiesta e ottenuta antecedentemente alla notifica dell'intimazione per cui è causa. In ogni caso, la sospensione della cartella preclude al concessionario di porre in essere atti esecutivi e non già di notificare l'intimazione avente rilevanza (come nel caso in esame) anche per l'interruzione della prescrizione.
Deve rilevarsi come parte ricorrente non abbia contestato la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento in data 1 febbraio 2019 richiamata nell'intimazione gravata, sicche il termine quinquennale di prescrizione non può ritenersi decorso dovendosi aggiungere la sospensione di 542 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 secondo cui "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". [...] "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."
Il citato art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, rubricato "Sospensione dei termini per eventi eccezionali" prevede che "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1."
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 400,00 (quattrocento/00), nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti del concessionario non costituito in giudizio.
Così deciso in Catania il 31 dicembre 2025, sciogliendo la riserva ex art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992