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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSATI DAVIDE, Presidente
VAGNONI DOMENICO, RE
FEDELE GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 370/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 & C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420250004710562000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse della Ricorrente_1 s.a.s.: chiede, in via pregiudiziale, anche con decreto presidenziale, a sensi dell'art. 47 terzo comma D.lgs 546/92, di disporre la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di eccezionale urgenza, anche in attesa dell'esito del giudizio riguardante il ricorso principale di cui al RG N. 5/2025; in via pregiudiziale subordinata, di fissare l'udienza di trattazione, e sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47, quarto comma, D.lgs 546/92; in via principale di annullare e/o dichiarare nulla e/o priva di ogni efficacia giuridica la cartella esattoriale per assoluta carenza di motivazione in ordine al “fondato pericolo”; in via principale subordinata, chiede l'annullamento della cartella esattoriale, e di dichiarare non dovute le somme, a qualsiasi titolo reclamate a seguito di iscrizione nel ruolo a titolo straordinario, in quanto emessa in carenza dei presupposti stabiliti dalle legge;
in ulteriore subordine applicare la riscossione frazionata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Dpr 602/73; con vittoria, di spese ed onorari della procedura.
Nell'interesse dell'Agenzia Entrate–Direzione Provinciale di L'Aquila: chiede il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della cartella oggetto di impugnazione ed il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La odierna ricorrente propone impugnativa avverso la cartella esattoriale n. 054 2025 0004710562 000, emessa dalla Agenzia Entrate Riscossione della Provincia di L'Aquila, notificata in data 10/04/2025 ed intimante il pagamento della complessiva somma di Euro 376.606,17, (derivante dall'atto di recupero n.
TA3CRT100053 2024 per l'anno di imposta 2020, con la quale si procede al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato nell'anno 2020, e relativo agli esercizi 2018 per Euro 74.367,00 e 2019 per Euro
97.000,00, per complessivi Euro 171.867,00, sanzioni pari al 100% per Euro 171.867,00, oltre interessi al
09/10/2024 per Euro 30.013,49 e spese di notifica per Euro 7,85, nei confronti del quale asserisce essere stato ritualmente notificato ricorso ed iscritto a ruolo presso la intestata Corte di Giustizia Tributaria con RG
N. 5/2025.
In via principale la istante eccepisce la nullità della cartella esattoriale n. 054 2025 0004710562 000, per assoluta carenza di motivazione, poiché nella fattispecie trattasi di iscrizione a ruolo a titolo straordinario
(art. 15 bis del Dpr 602/73) ai sensi dell'art. 38 bis, comma 1 lettera d) del Dpr 600/73 delle somme complessivamente dovute in base all'atto di recupero crediti, di cui sopra, contestando la sussistenza del fondato pericolo per la riscossione ed avendo, pertanto A.F. l'onere di esplicitarne le ragioni. Sottolinea, tra l'altro, che la “sedes “della norma di cui all'art. 38 bis del Dpr 600/73 richiamata, ovvero la sua collocazione nell'ambito del Dpr 600/73, che contiene disposizioni destinate alle sole imposte sui redditi, determina inevitabilmente il risultato di destinare solo a queste ultime la disciplina dell'atto di recupero di cui all'art. 38 bis citato, e pertanto insuscettibile di estensione al di là delle tipiche imposte sui redditi.
Sostiene, inoltre, che nella fattispecie nell'emesso atto di recupero andrebbe configurata l'ipotesi meno grave del “credito non spettante” e per ciò debba farsi riferimento esclusivamente alla detta ipotesi, rispetto a quella dedotta dall'A.d.E. di “credito inesistente”, con applicazione della sanzione del 30% e non quella del 100%.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di L'Aquila, rappresentando che l'Ufficio, avendo riscontrato il mancato versamento delle somme richieste con l'atto di recupero n.
TA3CRT100053/2024, entro i termini per presentare ricorso, ha eseguito l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario e che quest'ultima è stata effettuata in applicazione della norma recata dall'art. 38-bis, comma
1, lett. d), del D.P.R. 600/73. Sottolinea che tale disposizione prevede, espressamente, che il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare il ricorso, senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
e che in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, evidenziando che l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario dell'integrale importo dell'atto di recupero non si configura come un atto discrezionale dell'Ufficio, ma l'adempimento di una disposizione normativa. Respinge l'eccepita nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione, in ordine al fondato pericolo per la riscossione, che la contribuente ha esposto essere avvenuta in violazione dell'art. 7, comma
3, della Legge n. 212/2000, sostenendo l'Ufficio che la cartella oggetto di impugnazione risulta correttamente motivata, in quanto reca l'indicazione dell'atto di recupero dei crediti d'imposta precedentemente notificato, dell'Ente impositore, del ruolo ed il dettaglio delle somme dovute.
Contesta, infine, quanto eccepito dalla ricorrente, sulla configurazione , nella fattispecie del credito non spettante, con sanzione applicabile, a norma dell'art. 13 del D.lgs. 471/97, nella misura del 30% e non del
100%, come invece irrogata dall'Ufficio per credito inesistente, evidenziando, altresì, che le eccezioni avanzate sul merito dell'atto di recupero crediti devono ritenersi inammissibili ai sensi dell'art. 19, comma
3, del D.lgs. 546/92, secondo il quale ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
Con Ordinanza n. 318/2025 in data 9 settembre 2025, la Corte, ritenuta adeguatamente dimostrata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, ha accolto l'istanza di sospensione e rinviato il processo per la decisione nel merito a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e merita, quindi, accoglimento.
In via principale la Società ricorrente eccepisce la nullità della cartella esattoriale n. 054 2025 0004710562
000, per assoluta carenza di motivazione, poiché nella fattispecie trattasi di iscrizione a ruolo a titolo straordinario ex art. 15 bis del Dpr 602/73 ed ai sensi dell'art. 38 bis, comma 1 lettera d) del Dpr 600/73, avendo, pertanto, A.F. l'obbligo di esplicitare le ragioni della procedura adottata.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, rappresenta che l'Ufficio avendo, riscontrato il mancato versamento delle somme richieste con l'atto di recupero n. TA3CRT100053/2024, entro i termini per presentare ricorso, ha eseguito l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario e che quest'ultima è stata effettuata in applicazione della norma recata dall'art. 38-bis, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/73. Sottolinea che tale disposizione prevede, espressamente, che il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare il ricorso, senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e che in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, evidenziando che l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario dell'integrale importo dell'atto di recupero non si configura come un atto discrezionale dell'Ufficio, ma l'adempimento di una disposizione normativa.
Respinge l'eccepita nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione, in ordine al fondato pericolo per la riscossione, che la contribuente ha esposto essere avvenuta in violazione dell'art. 7, comma
3, della Legge n. 212/2000, sostenendo l'Ufficio che la cartella oggetto di impugnazione risulta correttamente motivata, in quanto reca l'indicazione dell'atto di recupero dei crediti d'imposta precedentemente notificato, dell'Ente impositore, del ruolo ed il dettaglio delle somme dovute.
Come detto, la ricorrente contesta la sussistenza di ragioni erariali sotto il profilo del "fondato pericolo per il positivo esito della riscossione" che legittimino l'utilizzo di tale strumento di cui all'art.15 bis del D.P.R.
602/1973. La norma di cui all'art.15 bis D.P.R.602/1973, oggi fondamentalmente sostituito nella portata applicativa dall'art. 38 bis del Dpr 600/73, a più riprese anch'esso oggetto di modifica di recente, consente all'Agenzia delle Entrate di affidare all'Agente della riscossione l'intero carico individuato, e non - come avveniva generalmente - il carico ridotto, costituito da un terzo della relativa imposta accertata e relativi interessi. In altri termini può essere iscritto nei ruoli straordinari l'intero importo inerente a crediti non spettanti o inesistenti, anche ove l'atto di recupero da cui scaturiscono sia non definitivo. Tali disposizioni però vanno lette, inderogabilmente in combinato disposto con il precedente art.11 dello stesso D.P.R. 602/1973, il quale prevede che l'iscrizione nei ruoli straordinari possa avvenire qualora vi sia
"fondato pericolo per la riscossione". E' quindi un principio immanente della disciplina in disamina quello secondo cui l'iscrizione nel ruolo straordinario può trovare applicazione laddove la posizione del contribuente possa non offrire garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale.
Sul punto, tuttavia, l'Ufficio si è limitato, in giustificazione, a sostenere che il solo mancato pagamento entro il termine assegnato delle somme dovute in base all'atto di recupero anche se non definitivo, poteva autorizzare l'iscrizione a ruolo straordinario, ai sensi del citato articolo 15-bis. Nulla dice circa il fondato pericolo per la riscossione. In sostanza nella fattispecie la motivazione è fondata unicamente sul riferimento all'atto di recupero del credito erariale, che seppur già conosciuto dal contribuente, di per se, tuttavia, non risulta idoneo a consentire il necessario controllo sulla correttezza della riscossione “straordinaria” e conseguentemente sulla sussistenza del fondato pericolo per la proficuità dell'azione di realizzazione delle pretesa tributaria, valutando, in sostanza, ma in modo erroneo, che la normativa di riferimento consenta in ogni caso l'iscrizione straordinaria, quindi senza necessita di ricorrenza di un "fondato pericolo per la riscossione".
Tale interpretazione non appare condivisibile, atteso che non tiene conto della circostanza che l'iscrizione a ruolo straordinaria non ha solo natura di riscossione coattiva, ma anche di misura cautelare, trattandosi di uno strumento di esecuzione anticipata del credito erariale posto a tutela del credito dell'Amministrazione.
Ne segue che è insita nella natura stessa dello strumento straordinario che debbano ricorrere elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, ovvero dell'eventualità possano disperdersi o sottrarsi alla garanzia, contenuti patrimoniali del contribuente, prima di poter essere soddisfatta la pretesa fiscale. (cfr in argomento Cass. SS.UU. n.758/2017). L'iscrizione nei ruoli straordinari, in buona sostanza, resta comunque una attività finalizzata a tutelare il credito erariale e si pone quale strumento cautelare di tipo eccezionale rispetto alla ordinaria iscrizione a titolo provvisorio delle somme in base ad accertamenti non definitivi. Ne segue che deve in ogni caso essere fornita adeguata motivazione in ordine al requisito del "fondato pericolo per la riscossione", e cioè della ricorrenza di un periculum fondato su circostanze concrete che comprovino la volontà del debitore di non pagare quanto richiesto o di non poter pagare in tempo successivo. In altri termini, l'Ufficio deve dar comunque conto della sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno indotto ad emettere il ruolo straordinario, con descrizione degli effetti che potrebbero derivare, nel caso specifico, dalla situazione soggettiva e/o dal comportamento del contribuente. In mancanza di tutto ciò, ritiene la Corte che nella fattispecie non ricorrano i presupposti per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario. E, per altro, la necessità di indicare, in sede di emissione della cartella di pagamento, le ragioni che hanno legittimato l'Ufficio alla formazione del ruolo straordinario, risponde al principio generale per il quale gli atti dell'Amministrazione Finanziaria, quindi anche l'emissione di ruolo di specie, devono essere motivati con riferimento ai presupposti ed alle ragioni giuridiche che hanno determinatola decisione, ciò al fine di consentire il controllo giudiziale sul legittimo esercizio del potere ed anche l'impugnazione di chi vi abbia interesse, (cfr. Cass. civ., sez. V, sent. n. 22306/2021, (in tal senso si richiamano, anche le seguenti pronunce: CGT di primo grado di L'Aquila sez. 2, Sent. n. 123/2025
e della medesima Corte, sez. 1, Sent, n.110/2025, dalle quali non si intende discostarsi).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, accolto, con annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Riguardo alle spese di causa, attesa la particolare natura della controversia e la specificità delle questioni giuridiche trattate, nonché la nuova normativa di riferimento, intervenuta medio tempore, comportante una attività interpretativa delle procedure novellate ai fini di una loro conferente applicazione, allo stato attuale non ancora consolidata, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, l'11/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Vagnoni Dott. Davide Rosati
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSATI DAVIDE, Presidente
VAGNONI DOMENICO, RE
FEDELE GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 370/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 & C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420250004710562000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse della Ricorrente_1 s.a.s.: chiede, in via pregiudiziale, anche con decreto presidenziale, a sensi dell'art. 47 terzo comma D.lgs 546/92, di disporre la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di eccezionale urgenza, anche in attesa dell'esito del giudizio riguardante il ricorso principale di cui al RG N. 5/2025; in via pregiudiziale subordinata, di fissare l'udienza di trattazione, e sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47, quarto comma, D.lgs 546/92; in via principale di annullare e/o dichiarare nulla e/o priva di ogni efficacia giuridica la cartella esattoriale per assoluta carenza di motivazione in ordine al “fondato pericolo”; in via principale subordinata, chiede l'annullamento della cartella esattoriale, e di dichiarare non dovute le somme, a qualsiasi titolo reclamate a seguito di iscrizione nel ruolo a titolo straordinario, in quanto emessa in carenza dei presupposti stabiliti dalle legge;
in ulteriore subordine applicare la riscossione frazionata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Dpr 602/73; con vittoria, di spese ed onorari della procedura.
Nell'interesse dell'Agenzia Entrate–Direzione Provinciale di L'Aquila: chiede il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della cartella oggetto di impugnazione ed il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La odierna ricorrente propone impugnativa avverso la cartella esattoriale n. 054 2025 0004710562 000, emessa dalla Agenzia Entrate Riscossione della Provincia di L'Aquila, notificata in data 10/04/2025 ed intimante il pagamento della complessiva somma di Euro 376.606,17, (derivante dall'atto di recupero n.
TA3CRT100053 2024 per l'anno di imposta 2020, con la quale si procede al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato nell'anno 2020, e relativo agli esercizi 2018 per Euro 74.367,00 e 2019 per Euro
97.000,00, per complessivi Euro 171.867,00, sanzioni pari al 100% per Euro 171.867,00, oltre interessi al
09/10/2024 per Euro 30.013,49 e spese di notifica per Euro 7,85, nei confronti del quale asserisce essere stato ritualmente notificato ricorso ed iscritto a ruolo presso la intestata Corte di Giustizia Tributaria con RG
N. 5/2025.
In via principale la istante eccepisce la nullità della cartella esattoriale n. 054 2025 0004710562 000, per assoluta carenza di motivazione, poiché nella fattispecie trattasi di iscrizione a ruolo a titolo straordinario
(art. 15 bis del Dpr 602/73) ai sensi dell'art. 38 bis, comma 1 lettera d) del Dpr 600/73 delle somme complessivamente dovute in base all'atto di recupero crediti, di cui sopra, contestando la sussistenza del fondato pericolo per la riscossione ed avendo, pertanto A.F. l'onere di esplicitarne le ragioni. Sottolinea, tra l'altro, che la “sedes “della norma di cui all'art. 38 bis del Dpr 600/73 richiamata, ovvero la sua collocazione nell'ambito del Dpr 600/73, che contiene disposizioni destinate alle sole imposte sui redditi, determina inevitabilmente il risultato di destinare solo a queste ultime la disciplina dell'atto di recupero di cui all'art. 38 bis citato, e pertanto insuscettibile di estensione al di là delle tipiche imposte sui redditi.
Sostiene, inoltre, che nella fattispecie nell'emesso atto di recupero andrebbe configurata l'ipotesi meno grave del “credito non spettante” e per ciò debba farsi riferimento esclusivamente alla detta ipotesi, rispetto a quella dedotta dall'A.d.E. di “credito inesistente”, con applicazione della sanzione del 30% e non quella del 100%.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di L'Aquila, rappresentando che l'Ufficio, avendo riscontrato il mancato versamento delle somme richieste con l'atto di recupero n.
TA3CRT100053/2024, entro i termini per presentare ricorso, ha eseguito l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario e che quest'ultima è stata effettuata in applicazione della norma recata dall'art. 38-bis, comma
1, lett. d), del D.P.R. 600/73. Sottolinea che tale disposizione prevede, espressamente, che il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare il ricorso, senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
e che in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, evidenziando che l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario dell'integrale importo dell'atto di recupero non si configura come un atto discrezionale dell'Ufficio, ma l'adempimento di una disposizione normativa. Respinge l'eccepita nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione, in ordine al fondato pericolo per la riscossione, che la contribuente ha esposto essere avvenuta in violazione dell'art. 7, comma
3, della Legge n. 212/2000, sostenendo l'Ufficio che la cartella oggetto di impugnazione risulta correttamente motivata, in quanto reca l'indicazione dell'atto di recupero dei crediti d'imposta precedentemente notificato, dell'Ente impositore, del ruolo ed il dettaglio delle somme dovute.
Contesta, infine, quanto eccepito dalla ricorrente, sulla configurazione , nella fattispecie del credito non spettante, con sanzione applicabile, a norma dell'art. 13 del D.lgs. 471/97, nella misura del 30% e non del
100%, come invece irrogata dall'Ufficio per credito inesistente, evidenziando, altresì, che le eccezioni avanzate sul merito dell'atto di recupero crediti devono ritenersi inammissibili ai sensi dell'art. 19, comma
3, del D.lgs. 546/92, secondo il quale ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
Con Ordinanza n. 318/2025 in data 9 settembre 2025, la Corte, ritenuta adeguatamente dimostrata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, ha accolto l'istanza di sospensione e rinviato il processo per la decisione nel merito a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e merita, quindi, accoglimento.
In via principale la Società ricorrente eccepisce la nullità della cartella esattoriale n. 054 2025 0004710562
000, per assoluta carenza di motivazione, poiché nella fattispecie trattasi di iscrizione a ruolo a titolo straordinario ex art. 15 bis del Dpr 602/73 ed ai sensi dell'art. 38 bis, comma 1 lettera d) del Dpr 600/73, avendo, pertanto, A.F. l'obbligo di esplicitare le ragioni della procedura adottata.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, rappresenta che l'Ufficio avendo, riscontrato il mancato versamento delle somme richieste con l'atto di recupero n. TA3CRT100053/2024, entro i termini per presentare ricorso, ha eseguito l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario e che quest'ultima è stata effettuata in applicazione della norma recata dall'art. 38-bis, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/73. Sottolinea che tale disposizione prevede, espressamente, che il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare il ricorso, senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e che in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, evidenziando che l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario dell'integrale importo dell'atto di recupero non si configura come un atto discrezionale dell'Ufficio, ma l'adempimento di una disposizione normativa.
Respinge l'eccepita nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione, in ordine al fondato pericolo per la riscossione, che la contribuente ha esposto essere avvenuta in violazione dell'art. 7, comma
3, della Legge n. 212/2000, sostenendo l'Ufficio che la cartella oggetto di impugnazione risulta correttamente motivata, in quanto reca l'indicazione dell'atto di recupero dei crediti d'imposta precedentemente notificato, dell'Ente impositore, del ruolo ed il dettaglio delle somme dovute.
Come detto, la ricorrente contesta la sussistenza di ragioni erariali sotto il profilo del "fondato pericolo per il positivo esito della riscossione" che legittimino l'utilizzo di tale strumento di cui all'art.15 bis del D.P.R.
602/1973. La norma di cui all'art.15 bis D.P.R.602/1973, oggi fondamentalmente sostituito nella portata applicativa dall'art. 38 bis del Dpr 600/73, a più riprese anch'esso oggetto di modifica di recente, consente all'Agenzia delle Entrate di affidare all'Agente della riscossione l'intero carico individuato, e non - come avveniva generalmente - il carico ridotto, costituito da un terzo della relativa imposta accertata e relativi interessi. In altri termini può essere iscritto nei ruoli straordinari l'intero importo inerente a crediti non spettanti o inesistenti, anche ove l'atto di recupero da cui scaturiscono sia non definitivo. Tali disposizioni però vanno lette, inderogabilmente in combinato disposto con il precedente art.11 dello stesso D.P.R. 602/1973, il quale prevede che l'iscrizione nei ruoli straordinari possa avvenire qualora vi sia
"fondato pericolo per la riscossione". E' quindi un principio immanente della disciplina in disamina quello secondo cui l'iscrizione nel ruolo straordinario può trovare applicazione laddove la posizione del contribuente possa non offrire garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale.
Sul punto, tuttavia, l'Ufficio si è limitato, in giustificazione, a sostenere che il solo mancato pagamento entro il termine assegnato delle somme dovute in base all'atto di recupero anche se non definitivo, poteva autorizzare l'iscrizione a ruolo straordinario, ai sensi del citato articolo 15-bis. Nulla dice circa il fondato pericolo per la riscossione. In sostanza nella fattispecie la motivazione è fondata unicamente sul riferimento all'atto di recupero del credito erariale, che seppur già conosciuto dal contribuente, di per se, tuttavia, non risulta idoneo a consentire il necessario controllo sulla correttezza della riscossione “straordinaria” e conseguentemente sulla sussistenza del fondato pericolo per la proficuità dell'azione di realizzazione delle pretesa tributaria, valutando, in sostanza, ma in modo erroneo, che la normativa di riferimento consenta in ogni caso l'iscrizione straordinaria, quindi senza necessita di ricorrenza di un "fondato pericolo per la riscossione".
Tale interpretazione non appare condivisibile, atteso che non tiene conto della circostanza che l'iscrizione a ruolo straordinaria non ha solo natura di riscossione coattiva, ma anche di misura cautelare, trattandosi di uno strumento di esecuzione anticipata del credito erariale posto a tutela del credito dell'Amministrazione.
Ne segue che è insita nella natura stessa dello strumento straordinario che debbano ricorrere elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, ovvero dell'eventualità possano disperdersi o sottrarsi alla garanzia, contenuti patrimoniali del contribuente, prima di poter essere soddisfatta la pretesa fiscale. (cfr in argomento Cass. SS.UU. n.758/2017). L'iscrizione nei ruoli straordinari, in buona sostanza, resta comunque una attività finalizzata a tutelare il credito erariale e si pone quale strumento cautelare di tipo eccezionale rispetto alla ordinaria iscrizione a titolo provvisorio delle somme in base ad accertamenti non definitivi. Ne segue che deve in ogni caso essere fornita adeguata motivazione in ordine al requisito del "fondato pericolo per la riscossione", e cioè della ricorrenza di un periculum fondato su circostanze concrete che comprovino la volontà del debitore di non pagare quanto richiesto o di non poter pagare in tempo successivo. In altri termini, l'Ufficio deve dar comunque conto della sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno indotto ad emettere il ruolo straordinario, con descrizione degli effetti che potrebbero derivare, nel caso specifico, dalla situazione soggettiva e/o dal comportamento del contribuente. In mancanza di tutto ciò, ritiene la Corte che nella fattispecie non ricorrano i presupposti per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario. E, per altro, la necessità di indicare, in sede di emissione della cartella di pagamento, le ragioni che hanno legittimato l'Ufficio alla formazione del ruolo straordinario, risponde al principio generale per il quale gli atti dell'Amministrazione Finanziaria, quindi anche l'emissione di ruolo di specie, devono essere motivati con riferimento ai presupposti ed alle ragioni giuridiche che hanno determinatola decisione, ciò al fine di consentire il controllo giudiziale sul legittimo esercizio del potere ed anche l'impugnazione di chi vi abbia interesse, (cfr. Cass. civ., sez. V, sent. n. 22306/2021, (in tal senso si richiamano, anche le seguenti pronunce: CGT di primo grado di L'Aquila sez. 2, Sent. n. 123/2025
e della medesima Corte, sez. 1, Sent, n.110/2025, dalle quali non si intende discostarsi).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, accolto, con annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Riguardo alle spese di causa, attesa la particolare natura della controversia e la specificità delle questioni giuridiche trattate, nonché la nuova normativa di riferimento, intervenuta medio tempore, comportante una attività interpretativa delle procedure novellate ai fini di una loro conferente applicazione, allo stato attuale non ancora consolidata, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, l'11/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Vagnoni Dott. Davide Rosati