CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81524 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1805/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. n. 81524 del 14.11.2024, notificato il 27.11 successivo, con il quale il Comune di Taranto ha richiesto il pagamento della IMU dovuta per l'anno 2020 in relazione all'immobile indicato (foglio 302, particella 715 senza sub, cat. A707, cl 3, rendita euro 1,581,65) , eccependo la sussistenza della esenzione ex art. 2, comma 4, DL n. 102/2011 (secondo il quale il personale in servizio permanente appartenente alla Forze Armate è esente dal pagamento della IMU afferente la abitazione principale e le sue pertinenze) essendo in forza alla base navale di Taranto a far tempo dal 03.04.2018 in qualità di ufficiale (nonostante il trasferimento della residenza solo a far data dal 25.8.2021).
Si è costituito in giudizio il COMUNE DI TARANTO, il quale, ha eccepito la infondatezza del ricorso, in difetto di presentazione della necessaria dichiarazione IMU al fine del riconoscimento della esenzione.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, al fine del riconoscimento dei benefici previsti per gli immobili di proprietà degli appartenenti alle Forze Armate, la normativa stabilisce, a pena di decadenza (come per il riconoscimento di qualsiasi esenzione e/o riduzione ) la presentazione della dichiarazione IMU attestante la sussistenza dei presupposti per la agevolazione , stante la vigenza della previsione di cui all'art. 2, comma 5 bis DL n. 102/2013.
Ne consegue che, non risultando in atti l'intervenuta ottemperanza da parte della ricorrente alla prefata previsione , la invocata esenzione non può trovare accoglimento (cfr Cass. 18.10.2023 n. 28931) .
Nella specie non può trovare applicazione la applicazione delle sanzioni nella minore misura del 25% in luogo del 30% prevista dal DLgs n. 87/2024 (invocato dalla ricorrente) , attesa la espressa previsione della efficacia della stessa per le violazioni commesse a far data dal 01.09.2024.
Per quanto questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Taranto delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Taranto delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00, oltre accessori di legge dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto il 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81524 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1805/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. n. 81524 del 14.11.2024, notificato il 27.11 successivo, con il quale il Comune di Taranto ha richiesto il pagamento della IMU dovuta per l'anno 2020 in relazione all'immobile indicato (foglio 302, particella 715 senza sub, cat. A707, cl 3, rendita euro 1,581,65) , eccependo la sussistenza della esenzione ex art. 2, comma 4, DL n. 102/2011 (secondo il quale il personale in servizio permanente appartenente alla Forze Armate è esente dal pagamento della IMU afferente la abitazione principale e le sue pertinenze) essendo in forza alla base navale di Taranto a far tempo dal 03.04.2018 in qualità di ufficiale (nonostante il trasferimento della residenza solo a far data dal 25.8.2021).
Si è costituito in giudizio il COMUNE DI TARANTO, il quale, ha eccepito la infondatezza del ricorso, in difetto di presentazione della necessaria dichiarazione IMU al fine del riconoscimento della esenzione.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, al fine del riconoscimento dei benefici previsti per gli immobili di proprietà degli appartenenti alle Forze Armate, la normativa stabilisce, a pena di decadenza (come per il riconoscimento di qualsiasi esenzione e/o riduzione ) la presentazione della dichiarazione IMU attestante la sussistenza dei presupposti per la agevolazione , stante la vigenza della previsione di cui all'art. 2, comma 5 bis DL n. 102/2013.
Ne consegue che, non risultando in atti l'intervenuta ottemperanza da parte della ricorrente alla prefata previsione , la invocata esenzione non può trovare accoglimento (cfr Cass. 18.10.2023 n. 28931) .
Nella specie non può trovare applicazione la applicazione delle sanzioni nella minore misura del 25% in luogo del 30% prevista dal DLgs n. 87/2024 (invocato dalla ricorrente) , attesa la espressa previsione della efficacia della stessa per le violazioni commesse a far data dal 01.09.2024.
Per quanto questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Taranto delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Taranto delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00, oltre accessori di legge dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto il 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)