CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 15941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15941 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL DI nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte di appello di Roma;
Udita la relazione svolta dal Consigliere IU OV;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. ssa Maria Luisa Miranda che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv.to Bernasconi Mario che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Rieti del 14.11.2024, assolvendo EL DI dal reato ex ar. 256 del Dlgs 152/06 a lui ascritto, rideterminando la pena in relazione al reato di cui al capo c), revocando la disposta confisca e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione EL DI mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 2. Deduce con il primo motivo il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rappresentando che nonostante il teste CH Penale Sent. Sez. 3 Num. 15941 Anno 2026 Presidente: PAZIENZA VITTORIO Relatore: LO EP Data Udienza: 03/04/2026 abbia riferito sulla consegna da lui effettuata della autovettura le cui targhe sono l’oggetto del reato di soppressione di atto pubblico contestato al capo C), escludendo di avere affidato l’auto medesima all’imputato, la corte non avrebbe spiegato le ragioni di ritenuta irrilevanza della predetta affermazione né avrebbe illustrato elementi deponenti a carico dell’imputato, e quindi la motivazione sarebbe contraddittoria nel sostenere la responsabilità del ricorrente a fronte dell’unico teste deputato a riferire della consegna dell’auto, che avrebbe escluso la consegna della stessa al EL. La motivazione in tal modo sarebbe anche illogica sovrapponendo soggetti diversi quali l’imputato e altro soggetto di nome DI, che saltuariamente lavorava presso la carrozzeria formalmente intestata a tale AC, pur essendo essa presente sulla medesima area anche frequentata dal EL. Emergerebbe, quindi, il travisamento di una prova decisiva. Si evidenzia inoltre, l’intervenuta assoluzione per il capo a), sul presupposto per cui trattavasi di attività regolare svolta dal AC sull’area e quindi si contesta anche sotto tale aspetto l’attribuzione all’imputato della consegna dell’auto e della soppressione delle targhe. Tanto più, lo si ribadisce, a fronte di una vettura consegnata ad altro DI, Colantuoni. 3 Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente, per non essere descritta la condotta dell’imputato né indicato il nesso causale tra l’imputato e l’evento e limitandosi i giudici a valorizzare il solo luogo del rinvenimento di parti dell’auto, omettendo ogni motivazione sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente siccome omogenei, laddove afferiscono alla corretta ricostruzione dei fatti. La motivazione della Corte è coerente: i giudici dapprima citando dichiarazioni testimoniali degli operanti, hanno spiegato le ragioni, condivisibili, giustificative della ritenuta sussistenza di un’area recintata, adibita ad attività sia di carrozzeria – formalmente intestata a tale AC, autodichiaratosi al riguardo, in realtà, mero dipendente del EL– sia di autodemolizione e stoccaggio di parti di veicoli, e riconducibile anche essa all’imputato, anche a fronte della intervenuta rilevazione, da parte degli operanti stessi, della costante presenza nell’area predetta dell’imputato; hanno quindi coerentemente proseguito concludendo per la riconducibilità al EL dello svolgimento, in quell’area di sua proprietà, di una attività non autorizzata di autodemolizione, corrispondente alla fattispecie contesta al capo b) e per la quale è intervenuta dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione. Tale quadro probatorio si correda anche della evidenziazione dell’avvenuto rinvenimento, nell’area stessa, tra le scocche di auto demolite presenti, di quella corrispondente alla vettura Fiat targata r1165878, intestata a Gianina Alexandru, mogli del teste CH. Rispetto a tale contesto inerente l’attività del EL, in grado di escludere anche ogni argomentazione difensiva circa la riconducibilità della stessa, piuttosto, ad altri distinti soggetti come il AC, si innestano le ulteriori notazioni elaborate per rinvenire la sussistenza, in capo all’imputato, della condotta di soppressione a lui ascritta al capo c). In particolare, come specificato dalla Corte stessa, anche alla luce dell’allegato verbale di dichiarazioni del CH, rileva in ogni caso la precisazione fornita da costui di avere, dapprima, sottoposto l’auto, per una auspicata riparazione, a tale DI Colantoni, e poi, su consiglio dello stesso, data la eccessiva onerosità della riparazione, di averla portata presso l’attuale imputato. In particolare, congruamente con quanto emerge dal predetto verbale, che questa Corte può esaminare siccome allegato al ricorso, senza alcuna possibilità di travisamento, come invece eccepito, i giudici hanno sottolineato come il CH abbia precisato di avere portato l’auto proprio da DI EL, senza che via sia mai stata alcuna smentita di tale affermazione, e in coerenza logica rispetto a ciò hanno anche congruamente rilevato che, nel rispondere alle domande postegli, il CH ha certamente affermato di non conoscere personalmente il EL, ma che tale dichiarazione – condivisibilmente – non implica anche la esclusione di quanto prima affermato, circa la consegna del mezzo direttamente all’imputato, per la rottamazione, Rottamazione ragionevolmente desunta, dunque, sia da tali dichiarazioni, sia dalla presenza, al momento di un accesso degli operanti, nell’area del EL, della scocca del veicolo della moglie del predetto teste, identificata come tale “perché riportante il numero di telaio”, sia dalla stessa circostanza riferita dal CH, per cui una volta consegnata non ebbe più notizie dell’auto fino a quando aveva ricevuto la richiesta di pagamento di bolli arretrati, segno della mancata radiazione dal PRA, cui seguì denuncia da parte della moglie. In altri termini, le citazioni di frasi del CH proposte dalla difesa non escludono né sono in grado di superare logicamente quanto sopra ricostruito e sostenuto dalla Corte nonché riscontrato nel verbale allegato. La Corte quindi, in maniera lineare con quanto affermato e qui riassunto, ha concluso nel senso che il EL, ricevuta l’auto per la demolizione e le correlate pratiche amministrative, aveva provveduto alla sola demolizione ma senza effettuate le predette pratiche;
e a fronte del mancato rinvenimento delle targhe del veicolo, in uno con l’assenza sul punto di ogni chiarimento da parte dell’imputato, del tutto logica appare la conclusione per cui l’imputato le ha “occultate o distrutte”, con attribuzione allo stesso del reato contestato, posto che, in punto di diritto, integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico. (Fattispecie relativa all'occultamento della targa di una vettura mediante terriccio, in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 102 Cod. Strad., riservata alle ipotesi in cui l'occultamento della targa sia stato determinato da fattori occasionali). (Sez. 5, n. 11072 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 263101 - 01) 2.. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.. In Roma il 3 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IU OV VI NZ
avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte di appello di Roma;
Udita la relazione svolta dal Consigliere IU OV;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. ssa Maria Luisa Miranda che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv.to Bernasconi Mario che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Rieti del 14.11.2024, assolvendo EL DI dal reato ex ar. 256 del Dlgs 152/06 a lui ascritto, rideterminando la pena in relazione al reato di cui al capo c), revocando la disposta confisca e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione EL DI mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 2. Deduce con il primo motivo il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rappresentando che nonostante il teste CH Penale Sent. Sez. 3 Num. 15941 Anno 2026 Presidente: PAZIENZA VITTORIO Relatore: LO EP Data Udienza: 03/04/2026 abbia riferito sulla consegna da lui effettuata della autovettura le cui targhe sono l’oggetto del reato di soppressione di atto pubblico contestato al capo C), escludendo di avere affidato l’auto medesima all’imputato, la corte non avrebbe spiegato le ragioni di ritenuta irrilevanza della predetta affermazione né avrebbe illustrato elementi deponenti a carico dell’imputato, e quindi la motivazione sarebbe contraddittoria nel sostenere la responsabilità del ricorrente a fronte dell’unico teste deputato a riferire della consegna dell’auto, che avrebbe escluso la consegna della stessa al EL. La motivazione in tal modo sarebbe anche illogica sovrapponendo soggetti diversi quali l’imputato e altro soggetto di nome DI, che saltuariamente lavorava presso la carrozzeria formalmente intestata a tale AC, pur essendo essa presente sulla medesima area anche frequentata dal EL. Emergerebbe, quindi, il travisamento di una prova decisiva. Si evidenzia inoltre, l’intervenuta assoluzione per il capo a), sul presupposto per cui trattavasi di attività regolare svolta dal AC sull’area e quindi si contesta anche sotto tale aspetto l’attribuzione all’imputato della consegna dell’auto e della soppressione delle targhe. Tanto più, lo si ribadisce, a fronte di una vettura consegnata ad altro DI, Colantuoni. 3 Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente, per non essere descritta la condotta dell’imputato né indicato il nesso causale tra l’imputato e l’evento e limitandosi i giudici a valorizzare il solo luogo del rinvenimento di parti dell’auto, omettendo ogni motivazione sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente siccome omogenei, laddove afferiscono alla corretta ricostruzione dei fatti. La motivazione della Corte è coerente: i giudici dapprima citando dichiarazioni testimoniali degli operanti, hanno spiegato le ragioni, condivisibili, giustificative della ritenuta sussistenza di un’area recintata, adibita ad attività sia di carrozzeria – formalmente intestata a tale AC, autodichiaratosi al riguardo, in realtà, mero dipendente del EL– sia di autodemolizione e stoccaggio di parti di veicoli, e riconducibile anche essa all’imputato, anche a fronte della intervenuta rilevazione, da parte degli operanti stessi, della costante presenza nell’area predetta dell’imputato; hanno quindi coerentemente proseguito concludendo per la riconducibilità al EL dello svolgimento, in quell’area di sua proprietà, di una attività non autorizzata di autodemolizione, corrispondente alla fattispecie contesta al capo b) e per la quale è intervenuta dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione. Tale quadro probatorio si correda anche della evidenziazione dell’avvenuto rinvenimento, nell’area stessa, tra le scocche di auto demolite presenti, di quella corrispondente alla vettura Fiat targata r1165878, intestata a Gianina Alexandru, mogli del teste CH. Rispetto a tale contesto inerente l’attività del EL, in grado di escludere anche ogni argomentazione difensiva circa la riconducibilità della stessa, piuttosto, ad altri distinti soggetti come il AC, si innestano le ulteriori notazioni elaborate per rinvenire la sussistenza, in capo all’imputato, della condotta di soppressione a lui ascritta al capo c). In particolare, come specificato dalla Corte stessa, anche alla luce dell’allegato verbale di dichiarazioni del CH, rileva in ogni caso la precisazione fornita da costui di avere, dapprima, sottoposto l’auto, per una auspicata riparazione, a tale DI Colantoni, e poi, su consiglio dello stesso, data la eccessiva onerosità della riparazione, di averla portata presso l’attuale imputato. In particolare, congruamente con quanto emerge dal predetto verbale, che questa Corte può esaminare siccome allegato al ricorso, senza alcuna possibilità di travisamento, come invece eccepito, i giudici hanno sottolineato come il CH abbia precisato di avere portato l’auto proprio da DI EL, senza che via sia mai stata alcuna smentita di tale affermazione, e in coerenza logica rispetto a ciò hanno anche congruamente rilevato che, nel rispondere alle domande postegli, il CH ha certamente affermato di non conoscere personalmente il EL, ma che tale dichiarazione – condivisibilmente – non implica anche la esclusione di quanto prima affermato, circa la consegna del mezzo direttamente all’imputato, per la rottamazione, Rottamazione ragionevolmente desunta, dunque, sia da tali dichiarazioni, sia dalla presenza, al momento di un accesso degli operanti, nell’area del EL, della scocca del veicolo della moglie del predetto teste, identificata come tale “perché riportante il numero di telaio”, sia dalla stessa circostanza riferita dal CH, per cui una volta consegnata non ebbe più notizie dell’auto fino a quando aveva ricevuto la richiesta di pagamento di bolli arretrati, segno della mancata radiazione dal PRA, cui seguì denuncia da parte della moglie. In altri termini, le citazioni di frasi del CH proposte dalla difesa non escludono né sono in grado di superare logicamente quanto sopra ricostruito e sostenuto dalla Corte nonché riscontrato nel verbale allegato. La Corte quindi, in maniera lineare con quanto affermato e qui riassunto, ha concluso nel senso che il EL, ricevuta l’auto per la demolizione e le correlate pratiche amministrative, aveva provveduto alla sola demolizione ma senza effettuate le predette pratiche;
e a fronte del mancato rinvenimento delle targhe del veicolo, in uno con l’assenza sul punto di ogni chiarimento da parte dell’imputato, del tutto logica appare la conclusione per cui l’imputato le ha “occultate o distrutte”, con attribuzione allo stesso del reato contestato, posto che, in punto di diritto, integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico. (Fattispecie relativa all'occultamento della targa di una vettura mediante terriccio, in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 102 Cod. Strad., riservata alle ipotesi in cui l'occultamento della targa sia stato determinato da fattori occasionali). (Sez. 5, n. 11072 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 263101 - 01) 2.. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.. In Roma il 3 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IU OV VI NZ