Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/2002, n. 15296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15296 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
15 2967 02 IN NOME DEL POLO DIA JAND LA CORTE SUPREMADI CASSAZIOME Oggello SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagii Il mi Sigg i Magistrati: R.G.N. 16952/99 Presidente Dolt. Ange GIULIANO Rel. Consigliere Dotz. Cgo FAVARA Cron.35721 Consigliere - Rep. 3981 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Francesco TRIFONE ud.11/04/02 Consigliere Dott. Couato CALABRES5 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPLE SE NTENZA Richiesta copia studio sul ricorsc proposto da: dal Sig. par diritti €155 SACCHERO TERRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 11. 31/10/02 IL CANCELLIERE FIERLUIGI DA PALESTRINA E, presso To studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che la difende anche disgiuntamer:Le agli avvocati CLAUDIO DAL ГІДУ, MARIA CLOTILDE INGRASSIA, giusta delega in alti;
- ricorrente
contro
OPERA PIA "FONDAZIONE AVV GAGLIARDI", con sede in Ceres (TO), in persona del Pres donke pro tempore Berta Giovanni Luigi, cle livamente comiciliata in ROMA VIA DEL SEMINARIO 35, preaso lo studio dell'avvocato CARLO2002 878 ERUBEX TOMASSY, che difonde ancho disgiurtamente agli avvocal PAOLO CATALANO, MASSIVO OTTCLENCHI, giusta delega in atzi;
controricorrente avverso0 la sentenza F.. 261/98 del Tribunale di CASALE MONFERRATC, cmessa i 04/11/98 e depositata il 13/11/98 (R.G. 281/98); udita relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Doll. Ugo FAVARA;
udito i l P.M. in persona de_ Scstituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il Lige to del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cor ricorso del 14.5.97 diretto al Pretore di Casa- ie Monferrato, l'Opera Pia Fondazione avv. Gagliardi conveniva in giudizio RO ES chiedendo la ri- Boluzione del contrat o di locazione e La condanna a_ risarcimento dei danni dovuli per la distruzione di 171 edificio silo in Colcavagno, Regione Colombaro. Kadicatosi 1 contradditorio, la RO rimaneva contumace. All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva eseguita consulenza tecnica per ac- cerlare l'importa dei danni, il Pretore dichiarava ri- solto per inadempimento della RO il contratto di locazione condannandola al rilascio dell'immobile ed al pagamento della Somma Lire 44.176.000, oltre inte- ressi. A seguito di impugrazione della Socchero, Tribu- nale di Casale Monferrato con sentenza del 13.11.93 ri gettava il gravame condannando l'appellante al pagamen- zo delle spese. Osservava, tra l'altro, 1 Tribunale che la Sacche- το non aveva dato alcuna prova in merito all'importo del canone, lire 75.000 per anno, né che fosse stato הpattuito un oncre di ristrutturazione de l'immobile carico della locataria como corrispettivo per La sua occupazione. Quanto alla eccezione di prescrizione, do veva ritenersi inammissibile la sua proposizione in ap- pello ex art. 437 cpc. Alla stessa conduttrice i secon- di giudici, di poi, attribuivano lo stato di deteriora- mento dell'immobile, mentre In difetto di accertamento in ordine alle cause dell'incendio andava ascritta alia RO La responsabilità per i danni conseguenti in applicazione dell'arl. 1538 Г.Сп avendo provato che A deterioramento era avvenuto per fatto a lei non im- putabile e rimanendo a suo carico la causa sconosciuta. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la RO affidandolo a tre motivi. Ha resistico con controricorso 1'Opera Pia Fonda- zione avv. Gagliardi che ha presentato memoria. Motivi della decisione 3 Con il primo mezzo di impugnazione la RO, de- nunziala violazione dell'art. 437 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, Lamenta che il ribu- Dale di Casale Monferrato abbia erroneamento rigellato la eccezione di prescrizione in quanto Lardivamente da ossa ricorrente proposta in sede di appello. S_ Osserva Th contrario che la eccezione di pre- scrizione, in quanto no1 *ilevabile di ufficio, deve essere contenuti, a pena ci decadenza, nella memoria di costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 416 сро ed è inammissibile SE proposta per la prima volta in appello (cfr. Cass. 6086/91 e 5970/95). A tale principio si ё correttamente attenuto il Tribunale affermando la inammissibilità di nuove ecce- zioni nel giudizio di appelle quale è quella di pre- scrizione stanto il disposto de l'art. 437 cpc. Con il secondo mezzo di annullamento la RO denunzia la sentenza impugnala per violazione dell'art. 360 г. 5 cpc ed in particolare per nод essere stala sufficientemente esaustive nella ricostruzione dei fat- ti, né convincente nello sviluppo testuale dei motivi che vengono assunzi a Fondamento della decisione. Dedu- 0 in definitiva, la insufficiente motivazione de a 3 1 za su punto asserito decisivo della controversia. sen ten La doglianza non ha fondamento. 4 Cor riferimento all'importo del canone di locazic- a dice della corrento di lire 75.000 mensil , Va ne, evidenziato che Stessa RO ла armesso di non avere fornito prove sul punto pur giustificandosi che prove non avrebbe potuto dedurre venendo in considera zione una consuetudine di rapporti improntati a fiducia reciproca ed informalità. Con riferimento all'ulteriore profilo di Censura {"quantum" dovito per il trasferi- mento dei cani) V1 rilevato che la RO è stata condannata al soio sgombero dei cani e non 闩 quantum" per la sis mazione definitiva doi cani stessi. Feral- tre, la deduzione in o stala sollevata in sedo di ap- pello ove il motivo sulla CTO riguardava in effetti la determinazione de la Somma per lo sgombero dell'acca dagli animali, disinċestazione del terreno, agombero di rottami © masserizie. Nella motivazione delia sentenza impegnata il Tri- bunale ha evidenziato che la BA era venuta meno aqli obblighi sanciti dall'art. 1557 cc e con appagante motivazione ha ritenuto che Пon merizasse censura La sentenza del primo giudice sia in punto dichiarazione di risoluzione de' contrasto che in punto liquidazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento danni. Con il terzo mezzo di annullamento la RO la- menta che la sentenza impugnata non sia convincentemen- 5 Le motivala laddove attribuisce ad essa ricorrente la responsabilità per il detericramcnto dell'immobile, ar- che conseguent.e ail'incendio sviluppatosi nel 1993 censura dedctta ex ar. 360 T. 5 cpc). La doglianza è iniondata. L'art. 1588 cc per il quale il conduttore risponde della perdita A de_ deter cramento della cosa locata anche se derivante de incendio qualora non provi che i' fatto si sia verificato per cause a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore superabile Scio CON la dimostrazione che 11 causa de l'incendio identificata in modo positivo e concrato пог sia a lui imputabile, onde in difetto di tale prova la causa sconosciuta o anche dubbia della perdila o del deterioramento della Cosa locata rimane а 80 carico;
пе discende che a tāl fine non è sufficiente che il conduttore non sia alato ritenuto responsabile 'n sedu penale perché ciò non comporta di per sé la identifica- zione della causa ma occorre che questa sia nota pos- Sa dirsi поп addebitabile al condut.OR (cfr. Cass. 4799/01). Sull base della predetta giurisprudenza, daila quale non vi motivo di dissentire, non è, pertanto, suficienta il decreto di archiviazione del giudice pe- nale per essere stato il fatto accidentale essendo, in- vece, necessaria la prova che il deterioramento è avver nuto per fatto non imputabile al locatore a carico de quale rimane anche la causa ignota. A tali principi si è allencta la sentenza del Tri- bunale di Casale Monferrato che con esauriente motiva- zione ha attribuito la responsabilità dei danni deriva- i dall'incendio alla RO, quest'ultima, altresì responsabile dei danni dovuti ad incuria dell' immooile cosi come evidenziati nella relazione del CTU ing. Mon- gió.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dello spese che Liquida in 1835 92 e degli onorari che liquida In € 3.000. Così deciso in Roma 1 1.04.02 I l residente Il Consigliere est. Aeople Juistions avara E IL CANCELLIEREE! Dollssa Mata AiriK Depositata in Cancellería Oggi, 30.10.02 -- IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maga Ajalir 109T 129.11 4565 2066 149,77 F