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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/09/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 87-1/2024 r.g. p.u. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Matassa (c.f. Parte_1
), presso il cui studio in Teramo (TE), alla Via Fonte Baiano, n. 12, è C.F._1 elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. e p. iva Controparte_1
); P.IVA_1
-resistente contumace-
P.M.;
-intervenuto-
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
08/05/2024 nei confronti di Controparte_1
da ;
[...] Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, nella specie perfezionatasi ai sensi dell'art. 40, co. 8 CCII in data 31/07/2025 presso la Casa Comunale di San
Benedetto del Tronto (AP); ritenuto che non si applichi la sospensione feriale al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 92 O.G., norma dettata in tema di ricorso per fallimento e valida anche per la liquidazione giudiziale, con conseguente rispetto del termine a comparire di cui all'art. 41, co. 2
CCII; rilevato che la debitrice non si è costituita nonostante la ritualità della notifica del ricorso e ritenuto doversi, pertanto, dichiararne la contumacia;
ritenuto che
venga in rilievo l'insegnamento della Suprema Corte affermato in tema di fallimento ma valido anche per la procedura di liquidazione giudiziale, secondo cui “In tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.fall., la presunzione
"iuris tantum" di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito.” (Cass. n. 16116/2019; cfr., altresì, Cass., ord. n. 3081/2011);
1 rilevato che dagli atti sono emerse prove idonee a dimostrare che il centro direzionale dell'attività di impresa della società resistente coincida con la sua sede operativa sita in BA TI, alla Via Mazzini, 8/10; rilevato, infatti, che la notifica del ricorso presso la sede legale, in San Benedetto del Tronto (AP), alla Via Venezia Giulia, n. 4, non è andata a bon fine avendo attestato l'Ufficiale giudiziario notificante, nella relata di notifica del 22/07/2025, di avere rinvenuto al predetto indirizzo “lo studio commerciale presso il quale in passato” la resistente “aveva la sede legale così come” CP_2 dichiaratogli da “ commercialista” il quale ha affermato di non ritirare “più atti in CP_3 quanto è una società che non ha più sede legale da loro”; ritenuto, alla luce dell'attestazione contenuta nella predetta relata di notifica, che la sede legale della società resistente, che risulta non mutata a far data dalla sua costituzione (risalente al 18/12/2015), abbia sempre avuto carattere meramente fittizio difettando presso di essa una concreta struttura operativa della medesima società; ritenuta, pertanto, ininfluente ai fini della determinazione della competenza la circostanza che il bilancio della resistente chiuso al 31/12/2015 risulta discusso, deliberato e approvato in data 29/04/2016 dall'assemblea ordinaria dei soci “presso la sede sociale in VIA VENEZIA GIULIA 4 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO” (cfr. verbale della relativa assemblea riportato in calce al bilancio chiuso al 31/12/2015 in atti), dovendosi ritenere tale sede come meramente formale e fittizia alla luce dei rilievi che precedono;
rilevato che dalla visura camerale storica della resistente risulta che questa abbia una sede operativa in BA TI (TE), alla Via Mazzini, 8/10 e che in tale sede sia esercitata l'attività di “NEGOZIO
GIOCO IPPICO E SPORTIVO Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività Codice: 92.00.09 - altre attivita' connesse con le lotterie e le scommesse”; rilevato che il bilancio al 31/12/2016 risulta discusso, deliberato e approvato in data 01/02/2018 presso la predetta sede operativa da parte della assemblea ordinaria dei soci (cfr. verbale della relativa assemblea riportato in calce al bilancio chiuso al 31/12/2016 in atti); rilevato che non risultano depositati, da parte della resistente, i bilanci successivi al 2016;
ritenuto che
corrobori l'assunto secondo cui la sede operativa della resistente è sempre stata coincidente con la sua sede effettiva la circostanza che due dei suoi soci hanno il loro domicilio in
BA TI (nella specie, alla Via Veneto, 45, , socio e amministratore Parte_2 unico, e alla Via Abruzzo, 112, ); Parte_3 ritenuta superata in relazione alla resistente, alla luce dei superiori rilievi, pertanto, la presunzione della coincidenza della sua sede effettiva con la sua sede legale e ritenuto, pertanto, che il centro principale degli interessi della resistente rilevante ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. c) CCII sia presso la sua sede operativa, in BA TI (TE), alla Via Mazzini, 8/10; ritenuta, pertanto, la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. c) CCII;
rilevato che la creditrice istante vanta nei confronti della resistente, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo n. 114/2020 del 02/04/2020, un credito di euro 3.992,59 oltre interessi e spese, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 60.915,44 (al netto degli importi sospesi, nella specie pari a zero) al 17/06/2024, come risulta dalla nota informativa di Agenzia delle
Entrate Riscossione acquisita in pari data;
ritenuto che
la debitrice sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “La commercializzazione e l'esercizio di giochi pubblici, dietro regolare autorizzazione rilasciata dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dagli altri enti preposti (…)” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII non
2 essendosi la stessa costituita, nonostante la regolarità della notifica, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
ritenuto, infatti, che non possano valere, al predetto fine, i dati riportati negli unici due bilanci depositati dalla resistente, vale a dire, i bilanci chiusi al 31/12/2015 ed al 31/12/2016, essendo i relativi esercizi anteriori al triennio valutabile ai fini dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;
ritenuto che
la resistente, che risulta ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dai seguenti elementi sintomatici: inadempimento dell'esiguo debito in essere nei confronti della ricorrente e dell'esposizione debitoria in essere nei confronti dei creditori istituzionali per gli importi sopra indicati;
mancato deposito dei bilanci successivi al 2016 (cfr. visura camerale storica in atti); irreperibilità sia presso la sede legale che presso la sede operativa;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di Controparte_1 in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ); P.IVA_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
in persona del l.r.p.t. (c.f. e p. iva Controparte_1
), con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), alla via Venezia Giulia, n. 4 e sede P.IVA_1 effettiva in BA TI (TE), alla Via Mazzini, 8/10; nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina l'Avv. Curatore, la quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Controparte_4 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
3 il giorno 19/11/2025 alle ore 12:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 87-1/2024 r.g. p.u. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Matassa (c.f. Parte_1
), presso il cui studio in Teramo (TE), alla Via Fonte Baiano, n. 12, è C.F._1 elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. e p. iva Controparte_1
); P.IVA_1
-resistente contumace-
P.M.;
-intervenuto-
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
08/05/2024 nei confronti di Controparte_1
da ;
[...] Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, nella specie perfezionatasi ai sensi dell'art. 40, co. 8 CCII in data 31/07/2025 presso la Casa Comunale di San
Benedetto del Tronto (AP); ritenuto che non si applichi la sospensione feriale al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 92 O.G., norma dettata in tema di ricorso per fallimento e valida anche per la liquidazione giudiziale, con conseguente rispetto del termine a comparire di cui all'art. 41, co. 2
CCII; rilevato che la debitrice non si è costituita nonostante la ritualità della notifica del ricorso e ritenuto doversi, pertanto, dichiararne la contumacia;
ritenuto che
venga in rilievo l'insegnamento della Suprema Corte affermato in tema di fallimento ma valido anche per la procedura di liquidazione giudiziale, secondo cui “In tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.fall., la presunzione
"iuris tantum" di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito.” (Cass. n. 16116/2019; cfr., altresì, Cass., ord. n. 3081/2011);
1 rilevato che dagli atti sono emerse prove idonee a dimostrare che il centro direzionale dell'attività di impresa della società resistente coincida con la sua sede operativa sita in BA TI, alla Via Mazzini, 8/10; rilevato, infatti, che la notifica del ricorso presso la sede legale, in San Benedetto del Tronto (AP), alla Via Venezia Giulia, n. 4, non è andata a bon fine avendo attestato l'Ufficiale giudiziario notificante, nella relata di notifica del 22/07/2025, di avere rinvenuto al predetto indirizzo “lo studio commerciale presso il quale in passato” la resistente “aveva la sede legale così come” CP_2 dichiaratogli da “ commercialista” il quale ha affermato di non ritirare “più atti in CP_3 quanto è una società che non ha più sede legale da loro”; ritenuto, alla luce dell'attestazione contenuta nella predetta relata di notifica, che la sede legale della società resistente, che risulta non mutata a far data dalla sua costituzione (risalente al 18/12/2015), abbia sempre avuto carattere meramente fittizio difettando presso di essa una concreta struttura operativa della medesima società; ritenuta, pertanto, ininfluente ai fini della determinazione della competenza la circostanza che il bilancio della resistente chiuso al 31/12/2015 risulta discusso, deliberato e approvato in data 29/04/2016 dall'assemblea ordinaria dei soci “presso la sede sociale in VIA VENEZIA GIULIA 4 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO” (cfr. verbale della relativa assemblea riportato in calce al bilancio chiuso al 31/12/2015 in atti), dovendosi ritenere tale sede come meramente formale e fittizia alla luce dei rilievi che precedono;
rilevato che dalla visura camerale storica della resistente risulta che questa abbia una sede operativa in BA TI (TE), alla Via Mazzini, 8/10 e che in tale sede sia esercitata l'attività di “NEGOZIO
GIOCO IPPICO E SPORTIVO Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività Codice: 92.00.09 - altre attivita' connesse con le lotterie e le scommesse”; rilevato che il bilancio al 31/12/2016 risulta discusso, deliberato e approvato in data 01/02/2018 presso la predetta sede operativa da parte della assemblea ordinaria dei soci (cfr. verbale della relativa assemblea riportato in calce al bilancio chiuso al 31/12/2016 in atti); rilevato che non risultano depositati, da parte della resistente, i bilanci successivi al 2016;
ritenuto che
corrobori l'assunto secondo cui la sede operativa della resistente è sempre stata coincidente con la sua sede effettiva la circostanza che due dei suoi soci hanno il loro domicilio in
BA TI (nella specie, alla Via Veneto, 45, , socio e amministratore Parte_2 unico, e alla Via Abruzzo, 112, ); Parte_3 ritenuta superata in relazione alla resistente, alla luce dei superiori rilievi, pertanto, la presunzione della coincidenza della sua sede effettiva con la sua sede legale e ritenuto, pertanto, che il centro principale degli interessi della resistente rilevante ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. c) CCII sia presso la sua sede operativa, in BA TI (TE), alla Via Mazzini, 8/10; ritenuta, pertanto, la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. c) CCII;
rilevato che la creditrice istante vanta nei confronti della resistente, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo n. 114/2020 del 02/04/2020, un credito di euro 3.992,59 oltre interessi e spese, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 60.915,44 (al netto degli importi sospesi, nella specie pari a zero) al 17/06/2024, come risulta dalla nota informativa di Agenzia delle
Entrate Riscossione acquisita in pari data;
ritenuto che
la debitrice sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “La commercializzazione e l'esercizio di giochi pubblici, dietro regolare autorizzazione rilasciata dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dagli altri enti preposti (…)” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII non
2 essendosi la stessa costituita, nonostante la regolarità della notifica, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
ritenuto, infatti, che non possano valere, al predetto fine, i dati riportati negli unici due bilanci depositati dalla resistente, vale a dire, i bilanci chiusi al 31/12/2015 ed al 31/12/2016, essendo i relativi esercizi anteriori al triennio valutabile ai fini dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;
ritenuto che
la resistente, che risulta ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dai seguenti elementi sintomatici: inadempimento dell'esiguo debito in essere nei confronti della ricorrente e dell'esposizione debitoria in essere nei confronti dei creditori istituzionali per gli importi sopra indicati;
mancato deposito dei bilanci successivi al 2016 (cfr. visura camerale storica in atti); irreperibilità sia presso la sede legale che presso la sede operativa;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di Controparte_1 in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ); P.IVA_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
in persona del l.r.p.t. (c.f. e p. iva Controparte_1
), con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), alla via Venezia Giulia, n. 4 e sede P.IVA_1 effettiva in BA TI (TE), alla Via Mazzini, 8/10; nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina l'Avv. Curatore, la quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Controparte_4 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
3 il giorno 19/11/2025 alle ore 12:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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