Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07389/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7389 del 2025, proposto, in relazione alla procedura CIG B2C0DA3B4C, da GMC Lavori s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LB, quale C.U.C. di LB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
D'Ambrosca Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Fasulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso principale
per l’annullamento:
a) della determina a firma del Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti del Comune di LB n. 680 del 24/11/2025, pubblicata sulla piattaforma di gara il 25/11/2025, di aggiudicazione dell'appalto delle “ Opere di completamento nel Comune di Sessa Aurunca del Grande Progetto - La Bandiera Blu del Litorale Domitio ” (CIG: B2C0DA3B4C) in favore della D' Ambrosca Costruzioni s.r.l.;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi la nota del RUP prot. n. 15298 del 5/10/2025 (di richiesta alla predetta ditta D'Ambrosca della documentazione per la verifica di congruità del costo della manodopera), il verbale prot. n. 16937 del 6/11/2025 a firma del medesimo RUP (di verifica delle giustificazioni e richiesta di documentazione integrativa) e, infine, il verbale dello stesso RUP prot. n. 17344 del 13/11/2025 (di verifica delle giustificazioni e contestuale proposta di aggiudicazione), comunque lesivo del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa;
nonché per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121, 122 e 124 c.p.a., dell'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato con la società controinteressata, e del diritto della ricorrente principale di conseguire l'aggiudicazione ed il contratto.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla D'Ambrosca Costruzioni s.r.l. il 10\1\2026, per l’annullamento
degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, nella parte in cui è però stata disposta l’ammissione della società GMC s.r.l..
Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale, e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della C.U.C. LB e della D'Ambrosca Costruzioni s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. IO Di RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato la società GMC Lavori s.r.l., seconda graduata, ha impugnato la determina, a firma del Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti del Comune di LB n. 680 del 24/11/2025, di aggiudicazione dell'appalto delle “ Opere di completamento nel Comune di Sessa Aurunca del Grande Progetto - La Bandiera Blu del Litorale Domitio ” in favore della società D' Ambrosca Costruzioni s.r.l..
Con i primi tre motivi la società GMC Lavori s.r.l., premettendo che il RUP aveva chiesto alla controinteressata chiarimenti per verificare la congruità del suo costo della manodopera, domandando quindi “ spiegazioni sul prezzo e sul costo proposti nell'offerta ”, e i motivi alla base della prospettata sua riduzione del costo del lavoro, ha lamentato non solo la modifica dell'offerta tecnica poi operata con i giustificativi trasmessi dalla controinteressata, ma altresì l’incongruità dei giustificativi stessi, facendo risalire tali criticità sia alla riduzione da tre a una delle squadre di lavoro offerte, e da n. 24 a n. 7 degli operai da utilizzare (primo motivo), sia alla eliminazione della proposta “Gestione del traffico con movieri” (secondo motivo), sia, infine, alla eliminazione, dall'unica squadra di lavoro indicata nei giustificativi, anche della figura del topografo (inizialmente prevista in ognuna delle tre squadre offerte), nonostante la sua indispensabilità per la realizzazione dei lavori (terzo motivo).
Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato la modifica in aumento dei costi di sicurezza interna operata nei giustificativi rispetto ai costi indicati nell'offerta, nonché l’incongruità dei giustificativi stessi.
Con il quinto motivo, proposto in via gradata, è stato dedotto che la controinteressata non avrebbe giustificato i costi aggiuntivi di manodopera per le ulteriori migliorie che invece li implicavano, ossia per la “Gestione del traffico con movieri”, la “Manutenzione quinquennale delle opere” e la “Mappatura dei sottoservizi esistenti”.
Con il sesto motivo, formulato sempre in via gradata, è stata censurata l'asserita inconferenza ed infondatezza delle giustificazioni fornite dalla controinteressata nel tentativo di far rientrare nel costo della manodopera indicato in offerta (coincidente con quello stimato dalla stazione appaltante per i lavori di progetto) anche il costo di realizzazione dei 3 km di tratto aggiuntivo di fognatura offerto quale miglioramento.
Con il settimo motivo, proposto in via ulteriormente gradata, si è allegata l'impossibilità di allocare in altre voci (e, in particolare, nell'utile di impresa) il costo della manodopera occorrente per la realizzazione dei suddetti 3 km di tratto aggiuntivo di fognatura offerto, in quanto tale operazione comporterebbe una modifica in aumento del costo della manodopera indicato in offerta.
Con l'ottavo ed ultimo motivo è stato infine opposto che l’offerta della controinteressata sarebbe economicamente insostenibile.
La ricorrente principale, in definitiva, ha quindi sostenuto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per svariate ragioni dalla gara, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di LB quale Centrale Unica di Committenza per resistere al ricorso introduttivo.
Si è costituita, altresì, la controinteressata, sostenendo l’infondatezza del medesimo ricorso.
La controinteressata ha tuttavia anche proposto a sua volta ricorso incidentale, lamentando la violazione degli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto la società GMC Lavori s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa in ragione di un proprio grave illecito professionale, non dichiarato, derivante dal fatto che essa aveva in passato partecipato a una gara indetta dal Comune di San Pietro Infine in collegamento sostanziale con la società SI.RO. Edilizia s.r.l., con la quale avrebbe realizzato un unitario centro decisionale e di imputazione degli interessi.
Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il Collegio deve preliminarmente individuare l’ordine di decisione del ricorso principale e di quello incidentale, entrambi in concreto escludenti.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che « l' ordo quaestionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Cons. Stato, IV, 10 luglio 2020 n. 4431). Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità ( rectius : sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale » (Cons Stato, IV, 13 ottobre 2020, n. 6151; rispetto a tale sentenza, si pone in dichiarata linea di continuità la decisione del Cons. Stato, sez. V, 03/03/2022, n. 1536, a sua volta richiamata in termini adesivi da Cons. Stato, sez. V, 08/05/2024, n. 4138).
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio esaminerà pertanto in via prioritaria il ricorso principale, il quale si rivelerà meritevole di accoglimento.
3. La ricorrente principale con i propri primi tre motivi ha lamentato che in sede di giustificativi la controinteressata, rispetto a quanto indicato nella propria offerta tecnica:
- ha ridotto da tre a una le squadre di lavoro e da 24 a 7 il numero degli operai da utilizzare (primo motivo);
- ha eliminato, altresì, la proposta “Gestione del traffico con movieri” (secondo motivo);
- ha eliminato, infine, dall'unica squadra di lavoro indicata nei propri giustificativi anche la figura del topografo, inizialmente prevista in ognuna delle tre squadre da essa offerte: e questo nonostante tale figura sia indispensabile per la realizzazione dei lavori in rilievo (terzo motivo).
In sostanza, dunque, con tali doglianze è stata addebitata alla concorrente una non consentita modifica dell’offerta tramite le giustificazioni rese in sede di procedimento di verifica della congruità, nonché, e comunque, l’insufficienza e inidoneità di tali giustificazioni fornite dalla controinteressata, le quali avevano, oltretutto, sancito la scomparsa dall’offerta di elementi costitutivi che avevano inciso in modo decisivo sulla attribuzione dei punteggi ai danni della ricorrente principale.
La controinteressata si è difesa, in sintesi, adducendo che con tali giustificazioni essa non avrebbe modificato l’offerta, ma solo reso chiarimenti in merito ad essa.
Il Collegio ritiene che le censure della ricorrente principale da ultimo richiamate, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, siano fondate.
Introduttivamente vale ricordare, in linea generale, che la giurisprudenza ha evidenziato che “ la modifica dell’offerta - anche emersa dalle giustificazioni fornite in sede di giudizio di anomalia - legittima l’esclusione del concorrente sia per l’inattendibilità dell’offerta originaria che essa denota, sia per l’inammissibilità di una nuova valutazione dell’offerta modificata (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2941 del 2022) … Appare dunque evidente e non giustificabile la modifica dell’offerta operata in sede di giustificazioni e, dunque, ineluttabile l’esito di esclusione dell’appellata dalla gara anche per tale autonoma ed ulteriore ragione ” (Cons. Stato, V, 08/05/2023 n. 4576).
3.1. Orbene, la lex specialis ha previsto il criterio 3.1 (“ Organizzazione delle risorse strumentali umane e tecnologiche ”), in base al quale “ L’offerente dovrà dimostrare l’efficacia e l’efficienza della struttura organizzativa, la trasparenza nel riconoscimento dei compiti in forma di organigramma con mansioni e, inoltre, i mezzi d’opera, le attrezzature disponibili nonché i controlli per l’espletamento del servizio e per l’esecuzione dei lavori ”. A fronte di tale criterio, nella propria offerta la controinteressata aveva previsto l’impiego di tre squadre tipo, ciascuna composta da un operaio specializzato, due operai qualificati, cinque operai comuni e un topografo, al fine di consentire alle tre squadre di lavorare contemporaneamente ciascuna separatamente dall’altra, per evitare interferenze reciproche. Tuttavia successivamente, nelle giustificazioni rese nel procedimento di verifica, nel documento denominato “Integrazione” (doc. 18 della produzione della ricorrente principale), la controinteressata ha dichiarato di voler utilizzare, al posto delle tre squadre offerte, una sola squadra di lavoro, la quale, oltretutto, avrebbe presentato una composizione diversa e ridotta rispetto a quella inizialmente proposta, essendo formata da due operai specializzati, due operai qualificati e tre operai comuni.
Ne deriva che con tali giustificazioni la società controinteressata ha ridotto, rispetto a quanto dichiarato nell’offerta, il numero delle proprie squadre da tre a una, e il totale degli operai impiegati nella commessa da 24 a 7, eliminando anche la figura del topografo: e questo, del tutto verosimilmente, con l’obiettivo di tentare di contenere diminuire i costi della manodopera.
È tuttavia evidente, come sostenuto in modo condivisibile nel primo motivo del ricorso principale, che tale riduzione delle squadre e degli operai impedirebbe alla Stazione appaltante di conseguire il vantaggio ricollegabile alla soluzione di più squadre, indicata nell’offerta, operanti contemporaneamente su più tratti senza interferenze reciproche.
3.2. La descritta riduzione del personale in sede di giustificazioni ha riguardato, in particolare, anche la virtuale soppressione integrale della proposta relativa all’impiego di una coppia di movieri per la gestione del traffico che era stata esplicitamente indicata dalla società controinteressata nella propria offerta tecnica per lo svolgimento dell’attività di controllo degli accessi alle aree di cantiere (doc. 5 della produzione della ricorrente principale); proprio in considerazione dell’impiego di una coppia di movieri, la controinteressata aveva previsto, nella propria offerta tecnica, l’utilizzo di tre squadre tipo, ciascuna composta, oltre che da un topografo, da un operaio specializzato, due operai qualificati e cinque operai comuni, di cui due presuntivamente appunto destinati alle funzioni di moviere.
Tuttavia, nelle giustificazioni rese nell’ambito della verifica di anomalia la controinteressata ha dichiarato di voler impiegare, in luogo delle tre squadre offerte, una sola squadra di lavoro, composta inoltre da due operai specializzati, due operai qualificati e tre operai comuni, eliminando quindi i due operai comuni destinati alle mansioni di moviere. E infatti, rispetto alla proposta iniziale di operare “ su parte della carreggiata, utilizzando una coppia di movieri per la gestione del traffico ”, nelle successive giustificazioni la controinteressata ha proposto di interdire senz’altro l’accesso alle strade interessate mediante recinzioni, mostrando quindi di voler sopprimere il Filtro, dianzi proposto, costituito dai movieri.
Come congruamente evidenziato nel secondo motivo del ricorso, tale eliminazione dei movieri, con la loro sostituzione con la stabile chiusura degli accessi stradali tramite recinzioni, reca lo svantaggio, rispetto all’offerta originaria, di non poter consentire l’accesso al sito nemmeno ai residenti, in quanto le recinzioni, rispetto ai movieri, non consentirebbero alcuna forma di accesso selettivo.
3.3. In ciascuna delle tre squadre tipo indicate nell’offerta tecnica la controinteressata aveva incluso, inoltre, anche la figura del topografo, che però successivamente con i giustificativi è stata eliminata.
Orbene, come evidenziato nel terzo motivo del ricorso, la presenza del topografo in ogni squadra è di fondamentale importanza, in quanto la realizzazione della nuova condotta fognaria richiede il rispetto di precise pendenze, secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, da ciò scaturendo quindi la necessità di effettuare frequentemente dei rilievi delle quote di scavo, i quali solo il topografo è in grado di eseguire mediante apposita strumentazione.
L’indispensabile presenza continua del topografo per la corretta esecuzione dei lavori rende pertanto anche ingiustificata e inopportuna la sua esclusione dall’unica squadra di lavoro (in luogo delle tre originariamente previste) indicata dalla controinteressata nei propri giustificativi.
Peraltro tale eliminazione, sempre tesa a ridurre i costi della manodopera, comporta di fatto la irrealizzabilità di un’ulteriore proposta migliorativa contenuta nell’offerta tecnica, ossia quella relativa alla “mappatura dei sottoservizi esistenti”, formulata con riferimento al criterio di valutazione A.1 e descritta dettagliatamente alle pagine 4 e 5 della “Relazione tecnica interventi migliorativi” (doc. 5 della ricorrente principale). Infatti, essendo tale mappatura un’attività che rientrava nelle competenze specifiche del topografo, l’eliminazione di quest’ultimo in base alle giustificazioni rende inevitabilmente irrealizzabile anche la proposta relativa alla suddetta mappatura dei sottoservizi, ciò rendendo sotto tale profilo ingiustificato e irragionevole il maggior punteggio conseguito dalla controinteressata.
3.4. Sotto i profili esaminati, quindi, le giustificazioni rese della controinteressata risultano del tutto inidonee allo scopo. Questo sia per la già decisiva ragione che non è possibile giustificare la congruità dell’offerta di gara con una non consentita modifica della stessa, sia perché le descritte modifiche, comunque non consentite in quanto incoerenti con l’offerta da giustificare, si rivelano manifestamente peggiorative rispetto ai connotati propri dell’offerta, rendendo quindi ex post anche ingiustificata l’attribuzione dei punteggi che la stessa aveva ottenuto.
Ne deriva che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, sia per l’inammissibile modifica della propria offerta di gara, sia per la mancata giustificazione della sostenibilità di quest’ultima.
3.5. In ragione dell’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale, restano assorbiti tutti gli altri motivi, del resto proposti in buona parte espressamente in via subordinata.
4. Il Collegio deve a questo punto occuparsi del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata. Questa ha lamentato la violazione degli artt. 94, 95, 96, 97, e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto la società GMC Lavori s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa in ragione di un grave illecito professionale, non dichiarato, derivante dal fatto che essa aveva in passato partecipato alla gara indetta dal Comune di San Pietro Infine in collegamento sostanziale con la società SI.RO. Edilizia s.r.l..
Più precisamente, la ricorrente incidentale ha dedotto che:
- nella gara indetta dal Comune di San Pietro Infine, la GMC Lavori s.r.l. ha partecipato in una condizione di collegamento sostanziale con la società SI.RO. Edilizia s.r.l.;
- l'istruttoria, confermata dalle sentenze del TAR Campania n. 8103/2021 e del Consiglio di Stato n. 6520/2023, ha acclarato la presenza di indizi " plurimi, precisi e concordanti " circa la riconducibilità delle due imprese, nella relativa vicenda, a un unico “centro decisionale”;
- nella vicenda relativa a tale gara il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 6520/2023, ha affermato che " la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte". Inoltre, sulla prova del collegamento : "Gli elementi di fatto valorizzati devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale quae singula non prosunt, collecta iuvant";
- quindi, alla stregua delle risultanze processuali espresse dalle succitate sentenze di primo e secondo grado, la GMC Lavori s.r.l. è stata protagonista di una grave vicenda di collegamento sostanziale con la società SI.RO. Edilizia s.r.l. in occasione della gara del Comune di San Pietro Infine;
- e tale condotta sarebbe stata poi reiterata in altra gara, indetta dal Comune di Pietravairano, dove entrambe le imprese avrebbero caricato la documentazione di gara utilizzando il medesimo supporto informatico e la medesima connessione internet, identificata dal medesimo indirizzo IP (5.170.140.195).
Su queste basi, con i tre connessi motivi del proprio ricorso incidentale l’aggiudicataria ha lamentato che:
- la condotta della società GMC integra la violazione degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, per carenza dei requisiti di integrità e per la sussistenza di cause di esclusione non automatica legata al descritto collegamento sostanziale;
- il menzionato comportamento tenuto dalla ricorrente principale viola anche l’art. 96 del d.lgs. n. 36 del 2023, per l’inadempimento dei correlativi obblighi informativi e di contraddittorio procedimentale, e altresì l’art. 97, atteso che non risultano documentate misure di self-cleaning per superare tale collegamento societario, connotato anche da legami familiari;
- è altresì violato l’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto l’omissione informativa in ordine al descritto collegamento societario si atteggia come una reticenza suscettibile di impedire un controllo sostanziale da parte della commissione di gara.
La ricorrente principale ha replicato a tutto ciò sostenendo, in sintesi, che non sussiste la prospettata causa di esclusione, in quanto il riferito collegamento con altro operatore economico è stato accertato non nella gara per cui è causa, ma in una precedente gara, risalente all’anno 2020, e con altra stazione appaltante.
4.1. La ricorrente principale ha peraltro eccepito in primo luogo l’irricevibilità del ricorso incidentale, sostenendo che esso avrebbe dovuto essere proposto già nel precedente giudizio intervenuto tra le parti, e avente ad oggetto la medesima gara per cui qui è causa. Ed è di tale eccezione che occorre subito occuparsi.
La ricorrente principale ha ricordato di avere impugnato la precedente aggiudicazione che era stata accordata alla controinteressata contestando la congruità dei costi della manodopera da essa allora dichiarati; e che all’esito di tale giudizio, con la sentenza n. 6436/2025, questa Sezione aveva accolto il detto ricorso, annullando l’aggiudicazione per l’omessa preventiva verifica di congruità del costo della manodopera indicato dalla controinteressata. In esecuzione di tale sentenza, la stazione appaltante aveva allora avviato il procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera dichiarato in gara dalla ditta D’Ambrosca, e all’esito disposto a favore di quest’ultima la nuova aggiudicazione in epigrafe, formante oggetto del presente giudizio.
Orbene, secondo la ricorrente principale le censure escludenti contenute nel ricorso incidentale avrebbero dovuto essere proposte già nel citato primo giudizio concluso con la sentenza di questa Sezione n. 6436/25, risultando invece tardivamente proposte nel presente giudizio.
Il Collegio ritiene che questa eccezione di irricevibilità sia infondata.
L’art. 42 c.p.a. prevede che il termine di 30 giorni per proporre il ricorso incidentale decorre dalla notifica del ricorso principale.
Nel caso in esame, la società GMC ha proposto un nuovo e autonomo ricorso principale, introduttivo del presente giudizio, per impugnare la Determina n. 680 del 24/11/2025, con cui è stata disposta la nuova aggiudicazione a seguito della nuova verifica di congruità, trattandosi quindi di un provvedimento diverso da quello impugnato nel precedente giudizio conclusosi con la citata sentenza n. 6436/25. Ne consegue, sotto il profilo processuale, che la società D’Ambrosca, al cospetto della nuova impugnativa avversaria della nuova aggiudicazione, ha esercitato tempestivamente e legittimamente il proprio diritto di difesa, notificando il ricorso incidentale entro il termine previsto dalla legge.
La circostanza che nel primo giudizio, concluso con la riferita sentenza n. 6436/25, non fosse stata contestata la sussistenza di motivi di esclusione nei confronti della società GMC, non potrebbe invero comportare alcuna preclusione della possibilità di far valere tale profilo in questa sede.
Il canone della “parità delle armi” tra le due contendenti, infatti, esige che alla piena libertà di censure dell’attuale ricorrente principale, contro la rinnovata aggiudicazione all’avversaria, debba fare riscontro, da parte della controinteressata, un rinnovato diritto di difendersi anche attraverso un ricorso incidentale escludente volto a contestare ragioni di esclusione della ricorrente principale già anteriormente eccepibili.
Il presente ricorso incidentale è quindi ricevibile.
4.2. Nel merito, il Collegio ritiene tuttavia che il ricorso incidentale sia infondato.
Il motivo escludente, prospettato dalla ricorrente incidentale, sarebbe integrato dal fatto che la GMC Lavori s.r.l., in una precedente gara del 2020 con altra stazione appaltante, si era trovata in una situazione di “ imputabilità dell’offerta a un unico centro decisionale ”, tanto che per tale ragione era stata annullata l’aggiudicazione disposta in favore di un’impresa ritenuta ad essa collegata.
Occorre tuttavia evidenziare che il collegamento sostanziale tra operatori economici, imputabili a un unico centro decisionale, integra un motivo escludente solo con riferimento alla gara in cui tale collegamento si manifesti, e non anche con riferimento a successive gare, nelle quali, quindi, non sussiste neppure l’obbligo dichiarativo relativo a tali pregresse vicende.
Questa conclusione emerge dalla lettura delle norme del d.lgs. n. 36 del 2023:
- l’art. 95 c. 1 lett. d) stabilisce che « La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: (…) d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara »;
- l’art. 96 c. 10 lett. b) prevede che « Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano: (…) b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere (…) d) »;
- l’art. 96 c. 14, infine, statuisce che « L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 ».
Ne deriva che l’imputazione delle offerte di più operatori ad un unico centro decisionale può rilevare, quale fatto escludente, solo nella gara in cui la relativa vicenda si realizzi, e non anche in gare successive, nelle quali tale pregresso fatto non assurge, quindi, a motivo escludente, con il risultato che non sussiste nemmeno il relativo obbligo di dichiarazione.
Peraltro la vicenda in esame non potrebbe nemmeno rientrare tra le ipotesi tassative di grave illecito professionale previste dall’art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, non essendo riconducibile a nessuna delle specifiche ipotesi previste dalla norma: senza dire che si tratterebbe comunque di un fatto risalente a una gara del 2020, e, dunque, precedente al periodo triennale di rilevanza previsto per tali illeciti, che decorre dalla data di commissione del “fatto” ai sensi dell’art. 96, comma 10, lett. c), n. 3, del D.Lgs. 36/2023, considerando che la gara per cui è causa è stata indetta dal Comune di LB in data 08.08.2024, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per la data del 13.9.2024.
Da quanto precede si desume, allora, che la vicenda richiamata dalla ricorrente incidentale, relativa a una pregressa gara, è del tutto irrilevante ai fini della presente procedura, non facendo sorgere in capo alla ricorrente principale neppure l’obbligo dichiarativo che si correla ai gravi illeciti professionali.
5. Dunque, il Tribunale deve accogliere il ricorso principale ma respingere quello incidentale.
Ne deriva che va annullata impugnata aggiudicazione disposta in favore della società controinteressata, e va dichiarato il diritto della ricorrente principale di conseguire l’aggiudicazione e il contratto, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato dalla controinteressata con l’Amministrazione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
1) accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
2) per l’effetto, annulla l’aggiudicazione impugnata con il ricorso principale, e dichiara il diritto della ricorrente principale di conseguire l’aggiudicazione e il contratto, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato dalla controinteressata con l’Amministrazione resistente;
3) condanna l’Amministrazione resistente e la controinteressata, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente principale, liquidandole nella complessiva somma di euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso in solido del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IO Di RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di RE | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO