TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2453
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Accolto
    Modifica dell'offerta tecnica in sede di giustificativi

    Il Collegio ritiene fondate le censure, poiché la modifica dell'offerta in sede di giustificativi è inammissibile e legittima l'esclusione del concorrente. Le modifiche apportate dalla controinteressata hanno comportato una riduzione del personale e l'eliminazione di elementi qualificanti dell'offerta, rendendo l'offerta stessa meno vantaggiosa e ingiustificata l'attribuzione dei punteggi.

  • Accolto
    Incongruità dei giustificativi forniti

    Le giustificazioni fornite dalla controinteressata sono considerate inidonee sia perché non è possibile giustificare la congruità dell'offerta con una modifica della stessa, sia perché le modifiche apportate si rivelano peggiorative rispetto all'offerta originaria, rendendo ingiustificata l'attribuzione dei punteggi.

  • Rigettato
    Grave illecito professionale per collegamento sostanziale con altra impresa

    Il Collegio ritiene il ricorso incidentale infondato. Il collegamento sostanziale tra operatori economici è motivo escludente solo nella gara in cui tale collegamento si manifesti, non in gare successive. Pertanto, la vicenda pregressa non rileva ai fini della presente procedura né fa sorgere l'obbligo dichiarativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2453
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2453
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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