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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO dell’Economia e delle Finanze, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione promosso da: PI EN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/05/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Pasquale SERRAO D’AQUINO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette la memoria di replica e le conclusioni scritte del difensore di PI EN, Avv. Pietro Bertone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1302 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 12/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza del 8 maggio 2025 in epigrafe, accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita da EN RI, prima, in carcere dal 09.09.2014 al 13.09.2014 e, poi, agli arresti domiciliari dal 14.09.2014 al 06.03.2015, per complessivi 179 giorni, giorni, nell’ambito del procedimento penale n. 2145/2014 R.G.N.R., e condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di EN RI della somma di euro 23.864,98 oltre agli interessi al tasso legale dalla definitività del provvedimento sino all’integrale soddisfo. 2. La vicenda trae origine dalla perquisizione effettuata dai carabinieri della stazione di Palizzi Superiore in un vasto terreno ritenuto anche nella disponibilità di EN RI, nel corso della quale venivano rinvenuti nell’area prossima ad un ovile, oltre a munizioni per fucile calibro 12 e varie armi clandestine, due buste di cellophane contenenti 420 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e materiale idoneo alla pesatura (un bilancino di precisione) e al confezionamento (buste di plastica) della sostanza stupefacente. Il G.i.p. di Locri con ordinanza del 13.09.2015 convalidava l’arresto eseguito il 09.09.2014 e applicava a EN RI la misura cautelare degli arresti domiciliari relativamente ai reati di detenzione illegale di armi (artt. 10 e 12 L. n. 497/74), detenzione di armi clandestine (art. 23, comma 3, L. n. 110/1975), ricettazione (art. 648 cod. pen.) e detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90). A EN RI era contestato, altresì, il reato di cui all’art. 697 cod. pen. per la detenzione illegale di 9 cartucce. Con sentenza del 07.07.2016, il G.u.p. del Tribunale di Locri condannava EN RI alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione. La sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 21.09.2017. La Corte di cassazione, con sentenza n. 20244/2019 del 06.11.2018, annullava la sentenza della Corte di appello, rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di appello, rilevando che non era stata adeguatamente considerata la circostanza, pur emersa nel processo, che l’immobile in cui era stata rinvenuto il materiale oggetto della perquisizione non fosse nella esclusiva disponibilità del ricorrente. In sede di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 277/2021 del 08.04.2021, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alla detenzione illegale di munizioni e assolveva EN RI da tutte le altre contestazioni per non aver commesso il fatto. 3 3. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e conseguente violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza della causa ostativa all’affermazione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, costituita dall’avere EN RI dato causa, per dolo o colpa grave, all’instaurazione e al mantenimento della custodia cautelare. Sostiene il ricorrente che dalla sentenza di assoluzione emergeva che le armi e la sostanza stupefacente erano state rinvenute, nel corso di una perquisizione, in un terreno del quale EN RI aveva la disponibilità, seppure non esclusiva, e che EN RI aveva tenuto una condotta connivente con l’autore del reato e aveva commesso il reato di cui all’art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di munizioni) dichiarato prescritto. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e conseguente violazione dell’art. 315 cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione dell’indennizzo. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello aveva liquidato l’indennizzo in base al c.d. criterio aritmetico, ma aveva poi aumentato l’indennizzo del 10% per lo stato di incensuratezza del RI, nonostante che il criterio aritmetico di liquidazione dell’indennizzo fosse tendenzialmente esaustivo. Lamenta, inoltre, che la Corte di appello non aveva tenuto conto del comportamento colposo di EN RI nella causazione della custodia cautelare (la connivenza con l’autore del reato e la prescrizione del reato di detenzione illegale di munizioni) che doveva essere valutato ai fini della taxatio sul quantum debeatur. 4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Pasquale SERRAO D’AQUINO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 5. Il difensore di PI EN, Avv. Pietro Bertone, ha depositato memoria di replica e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, PE e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione;
Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione;
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. 259082-01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 5 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01). 2.1. Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 – 01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 – 01, secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le “frequentazioni ambigue” con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle “frequentazioni ambigue” con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Abruzzese, Rv. 280547 – 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione). 6 2.2. Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del suo collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01). 3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato. Dalla ordinanza della Corte di appello risulta, invero, che EN RI era uno dei comproprietari del terreno ove erano state rinvenute varie armi clandestine e la sostanza stupefacente e che, in sede di interrogatorio di garanzia, EN RI aveva ammesso la detenzione delle munizioni calibro 12 ossia dello stesso identico calibro del fucile sequestrato. La Corte di appello ha omesso di motivare su questo comportamento di EN RI, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione in quanto, seppure poi ricondotto dalla sentenza di assoluzione della Corte di appello nell’ambito della mera connivenza, appare il presupposto che ha ingenerato nell'autorità procedente la falsa apparenza della sua responsabilità per i reati contestati e che, quindi, ha dato causa all’adozione della misura cautelare nei suoi confronti. 4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di giudizio. Così deciso il 12/12/2025. Il Consigliere estensore La Presidente LU RE LA RR
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Pasquale SERRAO D’AQUINO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette la memoria di replica e le conclusioni scritte del difensore di PI EN, Avv. Pietro Bertone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1302 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 12/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza del 8 maggio 2025 in epigrafe, accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita da EN RI, prima, in carcere dal 09.09.2014 al 13.09.2014 e, poi, agli arresti domiciliari dal 14.09.2014 al 06.03.2015, per complessivi 179 giorni, giorni, nell’ambito del procedimento penale n. 2145/2014 R.G.N.R., e condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di EN RI della somma di euro 23.864,98 oltre agli interessi al tasso legale dalla definitività del provvedimento sino all’integrale soddisfo. 2. La vicenda trae origine dalla perquisizione effettuata dai carabinieri della stazione di Palizzi Superiore in un vasto terreno ritenuto anche nella disponibilità di EN RI, nel corso della quale venivano rinvenuti nell’area prossima ad un ovile, oltre a munizioni per fucile calibro 12 e varie armi clandestine, due buste di cellophane contenenti 420 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e materiale idoneo alla pesatura (un bilancino di precisione) e al confezionamento (buste di plastica) della sostanza stupefacente. Il G.i.p. di Locri con ordinanza del 13.09.2015 convalidava l’arresto eseguito il 09.09.2014 e applicava a EN RI la misura cautelare degli arresti domiciliari relativamente ai reati di detenzione illegale di armi (artt. 10 e 12 L. n. 497/74), detenzione di armi clandestine (art. 23, comma 3, L. n. 110/1975), ricettazione (art. 648 cod. pen.) e detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90). A EN RI era contestato, altresì, il reato di cui all’art. 697 cod. pen. per la detenzione illegale di 9 cartucce. Con sentenza del 07.07.2016, il G.u.p. del Tribunale di Locri condannava EN RI alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione. La sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 21.09.2017. La Corte di cassazione, con sentenza n. 20244/2019 del 06.11.2018, annullava la sentenza della Corte di appello, rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di appello, rilevando che non era stata adeguatamente considerata la circostanza, pur emersa nel processo, che l’immobile in cui era stata rinvenuto il materiale oggetto della perquisizione non fosse nella esclusiva disponibilità del ricorrente. In sede di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 277/2021 del 08.04.2021, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alla detenzione illegale di munizioni e assolveva EN RI da tutte le altre contestazioni per non aver commesso il fatto. 3 3. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e conseguente violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza della causa ostativa all’affermazione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, costituita dall’avere EN RI dato causa, per dolo o colpa grave, all’instaurazione e al mantenimento della custodia cautelare. Sostiene il ricorrente che dalla sentenza di assoluzione emergeva che le armi e la sostanza stupefacente erano state rinvenute, nel corso di una perquisizione, in un terreno del quale EN RI aveva la disponibilità, seppure non esclusiva, e che EN RI aveva tenuto una condotta connivente con l’autore del reato e aveva commesso il reato di cui all’art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di munizioni) dichiarato prescritto. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e conseguente violazione dell’art. 315 cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione dell’indennizzo. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello aveva liquidato l’indennizzo in base al c.d. criterio aritmetico, ma aveva poi aumentato l’indennizzo del 10% per lo stato di incensuratezza del RI, nonostante che il criterio aritmetico di liquidazione dell’indennizzo fosse tendenzialmente esaustivo. Lamenta, inoltre, che la Corte di appello non aveva tenuto conto del comportamento colposo di EN RI nella causazione della custodia cautelare (la connivenza con l’autore del reato e la prescrizione del reato di detenzione illegale di munizioni) che doveva essere valutato ai fini della taxatio sul quantum debeatur. 4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Pasquale SERRAO D’AQUINO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 5. Il difensore di PI EN, Avv. Pietro Bertone, ha depositato memoria di replica e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, PE e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione;
Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione;
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. 259082-01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 5 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01). 2.1. Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 – 01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 – 01, secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le “frequentazioni ambigue” con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle “frequentazioni ambigue” con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Abruzzese, Rv. 280547 – 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione). 6 2.2. Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del suo collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01). 3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato. Dalla ordinanza della Corte di appello risulta, invero, che EN RI era uno dei comproprietari del terreno ove erano state rinvenute varie armi clandestine e la sostanza stupefacente e che, in sede di interrogatorio di garanzia, EN RI aveva ammesso la detenzione delle munizioni calibro 12 ossia dello stesso identico calibro del fucile sequestrato. La Corte di appello ha omesso di motivare su questo comportamento di EN RI, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione in quanto, seppure poi ricondotto dalla sentenza di assoluzione della Corte di appello nell’ambito della mera connivenza, appare il presupposto che ha ingenerato nell'autorità procedente la falsa apparenza della sua responsabilità per i reati contestati e che, quindi, ha dato causa all’adozione della misura cautelare nei suoi confronti. 4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di giudizio. Così deciso il 12/12/2025. Il Consigliere estensore La Presidente LU RE LA RR