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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5142/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5142/2024 R.G. LAVORO TRA
n. a AVERSA (CE) il 20/02/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO GIUSEPPINA, come da procura in atti. RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto 1. Premessa Parte ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha premesso:
- che in data 30.08.2018, ha depositato la domanda di primo riconoscimento di invalidità civile, relativa alle domande amministrative n. 3940791200993, e n. 3940791200994, onde ottenere il riconoscimento dello status di persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 1 e 3 art. 3 della L. 104/92 con connotazione di gravità, nonché della indennità di accompagnamento;
- che la competente commissione sanitaria, in data 17.12.2018, provvedeva a sottoporrla ai previsti accertamenti medici e con verbale, definito in data 20.02.2019, relativo alla domanda n. 3940791200994, ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, la riconosceva “Portatore di handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3” e con verbale definitivo legge 80 del 20.02.2019 relativo alla domanda n. 3940791200993 dichiarava l'istante “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”;
- che, con comunicazione di liquidazione del 17/10/2019, l' sede di Afragola, informava CP_1 la parte ricorrente che la richiesta del 30.08.2018 veniva accolta e che le era stata liquidata la prestazione, quale invalido totale comprensiva dell'indennità di accompagnamento, Cat. INVCIV n. 07797753 con decorrenza 01 settembre 2018;
- che, con lettera raccomandata notificata in data 18.09.2023, avente ad oggetto
“Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra Parte_1
1 CP_
cat. INVCIV n. 07797753”, l' – sede di Napoli Vomero – comunicava quanto Pt_1 segue: “Gentile Signora, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07797753 per un importo complessivo di euro 3.732,17 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di assegno non spettanti. Dovrà provvedere al pagamento di tale somma utilizzando l'Avviso di pagamento pagoPA (art. 5, comma2, d.lgs. n. 82/2005 e art. 65,comma 2, comma d.lgs. n. 217/2017, così come modificato dall'art. 8,comma 4, d.I. n. 135/2018) inviato in allegato, entro 30 giorni dalla notifica della presente comunicazione o, se più favorevole, entro il termine di scadenza indicato nel suddetto "Avviso di pagamento pagoPA.”. CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni di cui in memoria. La causa può essere decisa.
2. Nel merito Giova premettere sinteticamente la disciplina e la giurisprudenza rilevanti ai fini della decisione. Nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr. Cass. 2739 del 2016). È noto che, in tema di indebito, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (cfr. in generale Cass. 1228 del 2011). Con specifico riferimento all'indebito per le prestazioni di tipo assistenziale, quale quella di specie (si tratta di una pensione di invalidità civile) la Suprema Corte insegna che, da un lato, non trova applicazione la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale;
dall'altro, però, non si applica neppure tout court il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. (cfr. sul punto C. App. Napoli 1098 del 2025). Ha ritenuto infatti la Corte che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito;
cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223 ed anche Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915). La Corte ha ben chiarito, quindi, l'importanza dell'affidamento riposto dall'assistito che richiede tutela, stabilendo che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1
2 quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 28/03/2025 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali...”. La Suprema Corte ha, pure, di recente chiarito come “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento CP_2 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un CP_1 trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).” (cfr. sul punto Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011). Tanto premesso in linea teorica, con specifico riguardo al caso che ci occupa, va evidenziato che il provvedimento agli atti contiene la seguente motivazione delle ragioni del recupero: “Sono state riscosse rate di assegno non spettanti.”. Il Tribunale, anche alla luce delle difese dell'ente contenute nella memoria di costituzione, ritiene che si tratti di una motivazione fuorviante ed in ogni caso equivoca, per i motivi che di seguito si espongono. L'ente riferisce che la non debenza delle somme scaturisce dalla presenza di redditi del beneficiario relativi all'anno 2020, conosciuti dall'ente solo nel luglio 2023. Tale informazione è, tuttavia, del tutto omessa nel provvedimento agli atti, che reca, invece, solo un generico riferimento all'assegno, prestazione, però, non goduta dal beneficiario. Il provvedimento impugnato, quindi, è da ritenersi inidoneo a consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa dell'ente e il ricorso, pertanto, va accolto. Va dichiarata, quindi, l'irrepetibilità della somma di € 3.732,17 erogata dall' in favore di CP_1 [...]
nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, e il provvedimento di ripetizione della Parte_1 prestazione va annullato, trattandosi di somme da ritenersi non dovute all'ente, per i motivi espressi in motivazione.
3. Le spese Le spese seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia, nei valori minimi, senza la fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto b) annulla il provvedimento impugnato;
CP_ c) condanna l' alla restituzione delle somme, eventualmente e nelle more, indebitamente trattenute.
3 CP_ d) condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00, oltre iva e c.p.a., se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario, con attribuzione. Si comunichi. Aversa, 05/11/2025 Il Giudice del Lavoro Raffaela Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5142/2024 R.G. LAVORO TRA
n. a AVERSA (CE) il 20/02/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO GIUSEPPINA, come da procura in atti. RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto 1. Premessa Parte ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha premesso:
- che in data 30.08.2018, ha depositato la domanda di primo riconoscimento di invalidità civile, relativa alle domande amministrative n. 3940791200993, e n. 3940791200994, onde ottenere il riconoscimento dello status di persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 1 e 3 art. 3 della L. 104/92 con connotazione di gravità, nonché della indennità di accompagnamento;
- che la competente commissione sanitaria, in data 17.12.2018, provvedeva a sottoporrla ai previsti accertamenti medici e con verbale, definito in data 20.02.2019, relativo alla domanda n. 3940791200994, ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, la riconosceva “Portatore di handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3” e con verbale definitivo legge 80 del 20.02.2019 relativo alla domanda n. 3940791200993 dichiarava l'istante “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”;
- che, con comunicazione di liquidazione del 17/10/2019, l' sede di Afragola, informava CP_1 la parte ricorrente che la richiesta del 30.08.2018 veniva accolta e che le era stata liquidata la prestazione, quale invalido totale comprensiva dell'indennità di accompagnamento, Cat. INVCIV n. 07797753 con decorrenza 01 settembre 2018;
- che, con lettera raccomandata notificata in data 18.09.2023, avente ad oggetto
“Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra Parte_1
1 CP_
cat. INVCIV n. 07797753”, l' – sede di Napoli Vomero – comunicava quanto Pt_1 segue: “Gentile Signora, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07797753 per un importo complessivo di euro 3.732,17 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di assegno non spettanti. Dovrà provvedere al pagamento di tale somma utilizzando l'Avviso di pagamento pagoPA (art. 5, comma2, d.lgs. n. 82/2005 e art. 65,comma 2, comma d.lgs. n. 217/2017, così come modificato dall'art. 8,comma 4, d.I. n. 135/2018) inviato in allegato, entro 30 giorni dalla notifica della presente comunicazione o, se più favorevole, entro il termine di scadenza indicato nel suddetto "Avviso di pagamento pagoPA.”. CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni di cui in memoria. La causa può essere decisa.
2. Nel merito Giova premettere sinteticamente la disciplina e la giurisprudenza rilevanti ai fini della decisione. Nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr. Cass. 2739 del 2016). È noto che, in tema di indebito, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (cfr. in generale Cass. 1228 del 2011). Con specifico riferimento all'indebito per le prestazioni di tipo assistenziale, quale quella di specie (si tratta di una pensione di invalidità civile) la Suprema Corte insegna che, da un lato, non trova applicazione la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale;
dall'altro, però, non si applica neppure tout court il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. (cfr. sul punto C. App. Napoli 1098 del 2025). Ha ritenuto infatti la Corte che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito;
cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223 ed anche Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915). La Corte ha ben chiarito, quindi, l'importanza dell'affidamento riposto dall'assistito che richiede tutela, stabilendo che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1
2 quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 28/03/2025 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali...”. La Suprema Corte ha, pure, di recente chiarito come “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento CP_2 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un CP_1 trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).” (cfr. sul punto Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011). Tanto premesso in linea teorica, con specifico riguardo al caso che ci occupa, va evidenziato che il provvedimento agli atti contiene la seguente motivazione delle ragioni del recupero: “Sono state riscosse rate di assegno non spettanti.”. Il Tribunale, anche alla luce delle difese dell'ente contenute nella memoria di costituzione, ritiene che si tratti di una motivazione fuorviante ed in ogni caso equivoca, per i motivi che di seguito si espongono. L'ente riferisce che la non debenza delle somme scaturisce dalla presenza di redditi del beneficiario relativi all'anno 2020, conosciuti dall'ente solo nel luglio 2023. Tale informazione è, tuttavia, del tutto omessa nel provvedimento agli atti, che reca, invece, solo un generico riferimento all'assegno, prestazione, però, non goduta dal beneficiario. Il provvedimento impugnato, quindi, è da ritenersi inidoneo a consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa dell'ente e il ricorso, pertanto, va accolto. Va dichiarata, quindi, l'irrepetibilità della somma di € 3.732,17 erogata dall' in favore di CP_1 [...]
nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, e il provvedimento di ripetizione della Parte_1 prestazione va annullato, trattandosi di somme da ritenersi non dovute all'ente, per i motivi espressi in motivazione.
3. Le spese Le spese seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia, nei valori minimi, senza la fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto b) annulla il provvedimento impugnato;
CP_ c) condanna l' alla restituzione delle somme, eventualmente e nelle more, indebitamente trattenute.
3 CP_ d) condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00, oltre iva e c.p.a., se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario, con attribuzione. Si comunichi. Aversa, 05/11/2025 Il Giudice del Lavoro Raffaela Sorrentino
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