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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1200/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, AT
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1799/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2859/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 17/08/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100018129474 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140008438806 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140008438806 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140008438806 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140008438806 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 2859/6/2022 del 28.6.2022 depositata il 17.08.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le due cartelle di pagamento indicate in epigrafe e i relativi ruoli, di cui asseriva di aver avuto conoscenza attraverso gli estratti di ruolo.
In particolare, i primi giudici osservavano che il Ricorrente_1 aveva impugnato l'estratto di ruolo, tuttavia non impugnabile in via autonoma ma soltanto unitamente ad un atto notificato, mentre il ricorrente aveva dedotto che le cartelle non gli erano state notificate;
il ricorrente non aveva dedotto l'interesse all'impugnazione degli estratti di ruolo, né aveva provato la tempestività del ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 21 comma 1 D.Lgs. 546/1992.
Avverso tale sentenza proponeva appello Ricorrente_1, insistendo sull'ammissibilità dell'azione, avendo il Ricorrente_1 un concreto e reale interesse ad agire in quanto pensionato, Come tale avente un credito verso la pubblica amministrazione passibile di pignoramento;
insisteva inoltre sul difetto di notifica delle cartelle di pagamento e su una serie di vizi per delle cartelle, oltre che sull'intervenuta prescrizione dei crediti e sull'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, da distrarsi.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, appellata, si costituiva in giudizio, controdeducendo alle varie censure dell'appellante ed eccependo altresì la litispendenza, in relazione al giudizio pendente avverso l'intimazione di pagamento fondata sulle medesime cartelle oggetto del presente giudizio.
Il procedimento era trattato all'udienza dell'1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento, per i motivi che vanno ad illustrarsi.
Il contribuente ha impugnato le cartelle solo dopo aver ottenuto due estratti di ruolo relativi alle medesime, assumendole come non notificate.
In proposito, tuttavia, deve osservarsi che, alla luce delle nuove norme di legge nelle more introdotte, il ricorso proposto in primo grado correttamente era da dichiarare inammissibile.
Si sottolinea, infatti, come, nel corso del primo grado di giudizio, sia intervenuta una nuova normativa sull'impugnativa degli estratti di ruolo.
L'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r. 20.9.1973, n. 602, disponendo come regola generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. L'impugnazione del ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate è ammessa soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l'iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio:
- per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50,
- per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all'art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602,
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La norma, quindi, ha espressamente limitato le possibilità di impugnazione del ruolo del contribuente.
A questo proposito, non può sottacersi che, nelle more del deposito della presente motivazione, le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
In relazione all'impugnazione del ruolo e delle cartelle affermate come non notificate, le Sezioni Unite hanno affermato che le relative previsioni del citato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che va dimostrato.
Ma nel caso di specie tale interesse non è stato dimostrato, non rientrando il semplice status di pensionato tra le tre ipotesi predefinite previste dal citato comma 4 bis (v. Cass., Sezione Tributaria, ordinanza n. 17606 del 26 giugno 2024). Il ricorrente non ha dimostrato una concreta possibilità di sospensione del trattamento pensionistico, ma esclusivamente l'aggredibilità di quota della pensione. Peraltro, le cartelle di pagamento non risultano ancora oggetto di esecuzione e, comunque, in grado di incidere concretamente sulla sfera giuridico–economica del ricorrente.
L'appello proposto deve essere pertanto rigettato, dovendosi confermare l'inammissibilità dell'impugnazione originaria avverso l'estratto di ruolo.
Condanna l'appellante, soccombente, al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Terza, rigetta l'appello proposto da
Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento in favore di ADER delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.280,00, oltre spese ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Palermo, all'udienza dell'1 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
SA QU HE LO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, AT
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1799/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2859/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 17/08/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100018129474 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140008438806 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140008438806 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140008438806 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140008438806 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 2859/6/2022 del 28.6.2022 depositata il 17.08.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le due cartelle di pagamento indicate in epigrafe e i relativi ruoli, di cui asseriva di aver avuto conoscenza attraverso gli estratti di ruolo.
In particolare, i primi giudici osservavano che il Ricorrente_1 aveva impugnato l'estratto di ruolo, tuttavia non impugnabile in via autonoma ma soltanto unitamente ad un atto notificato, mentre il ricorrente aveva dedotto che le cartelle non gli erano state notificate;
il ricorrente non aveva dedotto l'interesse all'impugnazione degli estratti di ruolo, né aveva provato la tempestività del ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 21 comma 1 D.Lgs. 546/1992.
Avverso tale sentenza proponeva appello Ricorrente_1, insistendo sull'ammissibilità dell'azione, avendo il Ricorrente_1 un concreto e reale interesse ad agire in quanto pensionato, Come tale avente un credito verso la pubblica amministrazione passibile di pignoramento;
insisteva inoltre sul difetto di notifica delle cartelle di pagamento e su una serie di vizi per delle cartelle, oltre che sull'intervenuta prescrizione dei crediti e sull'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, da distrarsi.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, appellata, si costituiva in giudizio, controdeducendo alle varie censure dell'appellante ed eccependo altresì la litispendenza, in relazione al giudizio pendente avverso l'intimazione di pagamento fondata sulle medesime cartelle oggetto del presente giudizio.
Il procedimento era trattato all'udienza dell'1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento, per i motivi che vanno ad illustrarsi.
Il contribuente ha impugnato le cartelle solo dopo aver ottenuto due estratti di ruolo relativi alle medesime, assumendole come non notificate.
In proposito, tuttavia, deve osservarsi che, alla luce delle nuove norme di legge nelle more introdotte, il ricorso proposto in primo grado correttamente era da dichiarare inammissibile.
Si sottolinea, infatti, come, nel corso del primo grado di giudizio, sia intervenuta una nuova normativa sull'impugnativa degli estratti di ruolo.
L'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r. 20.9.1973, n. 602, disponendo come regola generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. L'impugnazione del ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate è ammessa soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l'iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio:
- per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50,
- per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all'art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602,
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La norma, quindi, ha espressamente limitato le possibilità di impugnazione del ruolo del contribuente.
A questo proposito, non può sottacersi che, nelle more del deposito della presente motivazione, le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
In relazione all'impugnazione del ruolo e delle cartelle affermate come non notificate, le Sezioni Unite hanno affermato che le relative previsioni del citato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che va dimostrato.
Ma nel caso di specie tale interesse non è stato dimostrato, non rientrando il semplice status di pensionato tra le tre ipotesi predefinite previste dal citato comma 4 bis (v. Cass., Sezione Tributaria, ordinanza n. 17606 del 26 giugno 2024). Il ricorrente non ha dimostrato una concreta possibilità di sospensione del trattamento pensionistico, ma esclusivamente l'aggredibilità di quota della pensione. Peraltro, le cartelle di pagamento non risultano ancora oggetto di esecuzione e, comunque, in grado di incidere concretamente sulla sfera giuridico–economica del ricorrente.
L'appello proposto deve essere pertanto rigettato, dovendosi confermare l'inammissibilità dell'impugnazione originaria avverso l'estratto di ruolo.
Condanna l'appellante, soccombente, al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Terza, rigetta l'appello proposto da
Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento in favore di ADER delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.280,00, oltre spese ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Palermo, all'udienza dell'1 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
SA QU HE LO