Articolo 2 della Legge 31 marzo 1980, n. 142
Articolo 1
Versione
7 maggio 1980
Art. 2.
All'onere di lire 230 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
All'onere di lire 250 milioni relativo all'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 dell'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 maggio 1980