Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00502/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01296/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Micaela Barbieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolognabo, via Andrea Costa 114;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento del Questore della Provincia di Bologna del 17 giugno 2025, notificato in data 24 luglio 2025 con il quale veniva rifiutato il rilascio della carta di soggiorno UE di lungo periodo e rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. SI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.9.2025 e munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento della Questura di Bologna, meglio indicato in epigrafe, di rigetto di rilascio della carta di soggiorno UE di lungo periodo con contestuale rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025, è stata accolta, ai fini del riesame, la misura cautelare, nei limiti e termini ivi precisati.
In data 10.3.2026, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio avendo ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso va dichiarato improcedibile.
L’atto di rinuncia depositato in giudizio dal ricorrente in data 10.3.2026 non presenta i requisiti di cui all’art. 84, comma 3, del CPA, per cui non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ma il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 84, comma 4 e 35, comma 1, lett. c), del CPA.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SI AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AL | AO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.