Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 09/03/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 45/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
AM IE Presidente Paola Briguori Consigliere Oriella Martorana Consigliere Antonio Palazzo Consigliere VI D’Oro Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 61781 del registro di segreteria, promosso da:
xx (C.F. xx) nato a [...] e residente a xx, via xx ;
xx (C.F. xx) nato a [...] e residente a xx, via xx;
xx (C.F. xx) nato a [...] e residente a xx via xx;
xx (C.F. xx) nato a [...] e residente a xx, via xx;
xx (C.F. xx) nato a [...] e residente a xx Via xx;
xx(C.F. xx) nato ad [...] e residente a xx via xx;
xx (C.F. xx) nato a [...] e residente a xx, via xx;
xx (C.F. xx) nato a [...] e residente a xx, via xx;
xx (C.F. x) nato a [...] e residente a xx, via xx;
xx (C.F. xx) nato a [...] ed ivi residente in via xx:
xx (C.F. xx) nato ad [...] e residente a xx, via xx;
xx (C.F. xx) nato a [...] e residente a xx, Via xx:
rappresentati e difesi dall’Avv. Benedetta De Paola (C.F.
[...]), del Foro di Roma, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma ed elettivamente domiciliati presso e nello studio della stessa sito in Roma (RM), Largo della Fontanella di Borghese n. 84, nonché di eleggere domicilio telematico all'indirizzo PEC benedettadepaola@ordineavvocatiroma.org;
appellanti contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) in persona del Presidente pro tempore, presso la sede di Roma, Via Ciro il Grande n. 21 e Direzione Provinciale I.N.P.S. di Bolzano, Piazza Domenicani n. 30;
appellato avverso
la sentenza n. 25/2024 emessa dalla Sezione Giurisdizionale dalla Corte dei conti del Trentino Aldo Adige sede di Bolzano, pubblicata il 13/09/2024 e comunicata a mezzo PEC in pari data.
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 18 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Lucia Pellegrino, data per letta la relazione del relatore dr.ssa VI D’Oro, presenti l’avv. De Paola Benedetta per le parti appellanti e l’avv.
NN IN per l’INPS appellato;
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 25/2024 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti del Trentino Aldo Adige sede di Bolzano, pubblicata il 13/09/2024 rigettava il ricorso proposto dagli appellanti volto ad ottenere l’accertamento del loro diritto alla rivalutazione della propria pensione corrisposta dall’INPS in conseguenza di quanto disposto dalla legge n. 197/2022 art. 1, commi 309 e 310.
I ricorrenti impugnavano la sentenza chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale e nel merito accertare il loro diritto a percepire il trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dalla legge di bilancio.
2. In data 28.2.2025 gli appellanti depositavano istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese atteso che, nelle more, con sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei procedimenti avverso il taglio della rivalutazione della pensione.
In data 4.9.2025 gli appellanti depositavano istanza di passaggio in decisione senza discussione della causa fissata in data 8.10.2025 rinnovando la richiesta di cessazione della materia del contendere.
3. In data 17.9.2025 l’INPS si costituiva in giudizio.
L’istituto previdenziale, preso atto della richiesta di cessazione della materia del contendere, nel rappresentare di non opporsi alla richiesta degli appellanti di compensazione delle spese, chiedeva la cessazione della materia del contendere o la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza del 8.10.2025, preso atto dell’assenza del difensore degli appellanti, veniva disposto il rinvio dell’udienza al 18.2.2026 ai sensi dell’art.
196 c.g.c.
All’odierna udienza le parti richiamavano le proprie difese in atti.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
1. Il Collegio rammenta che l’interesse all’impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’articolo 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame.
Inoltre, l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con attribuzione al giudice del potere di verificare la persistenza della condizione dell'azione in relazione a ciascuno di tali momenti.
Nel caso di specie è venuto meno l’interesse concreto a contestare la sentenza di primo grado, come si evince dall’istanza con cui gli appellanti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere -cui non si è opposto l’INPS- sul presupposto che, nelle more, con sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei procedimenti avverso il taglio della rivalutazione della pensione.
Pertanto, alla luce dei richiamati atti in giudizio e delle richieste delle parti confermate all’odierna udienza, il Collegio, preso atto della dichiarazione resa dagli appellanti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l’inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dello stesso nonché giusti motivi per la compensazione delle spese di difesa.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61781 del ruolo generale,
DICHIARA
inammissibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
e per l’effetto conferma la sentenza n. 25/2024 della Sezione Giurisdizionale dalla Corte dei conti del Trentino Aldo Adige sede di Bolzano.
Compensa le spese di difesa. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2026.
Il Relatore Il Presidente VI D’Oro AM IE f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 09/03/2026 Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003 Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52, a tutela delle parti private.
Il Presidente
(AM IE)
f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private e dei loro danti causa.
Roma, lì 09/03/2026 Il Dirigente f.to digitalmente