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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6929/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM SC Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa LB FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27.10.2025 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Manuela Mauri, elettivamente domiciliati in Mariano Comense,
Via E. De Amicis n. 11, presso e nello studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
-dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
-ordinare al Comune di Bosisio Parini (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. OMOLOGARE
I SEGUENTI PATTI E CONDIZIONI
1. Affido delle figlie minori, e ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento suddiviso equamente tra i due genitori come verrà illustrato nel proseguo. La residenza delle figlie viene individuata presso la residenza del padre, in Meda (MB), Via S. Marco n.
3. Qualora in futuro i coniugi debbano trasferire altrove la residenza e quella delle figlie si dovrà darne preavviso con congruo anticipo;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alle minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. L'affidamento delle figlie ed è ripartito equamente al 50% tra i genitori, Persona_1 Per_2 nel rispetto anche dei propri impegni lavorativi, nonché di studio, sportivi e sociali delle minori e nel rispetto delle loro volontà. L'affidamento verrà distribuito come segue, a settimane alterne: il padre, Sig. il lunedì mattina accompagna le figlie a scuola/asilo e al Pt_2 pomeriggio vengono riprese dalla madre, Sig.ra e rimangono con lei sino al Pt_1 mercoledì mattina che le accompagna a scuola/asilo; il mercoledì pomeriggio le figlie vengono riprese dal padre e rimangono con lui sino al venerdì mattina che le accompagna a scuola/asilo; il venerdì pomeriggio vengono riprese dalla madre e rimangono con lei per tutto il fine settimana sino al lunedì mattina che accompagna le figlie a scuola/asilo e al pomeriggio vengono riprese dal padre e rimangono con lui sino al mercoledì mattina che le accompagna a scuola/asilo; il mercoledì pomeriggio le figlie vengono riprese dalla madre e rimangono con lei sino al venerdì mattina che le accompagna a scuola/asilo; il venerdì pomeriggio vengono riprese dal padre e rimangono con lui per tutto il fine settimana sino al lunedì mattina, riprendendo lo schema a settimane alterne;
3. Per quanto concerne le festività natalizie un genitore avrà la facoltà di trascorrere con le figlie ed un anno la sera del 24 Dicembre sino alla mattina del 25 Dicembre ed Persona_1 Per_2 il giorno di San Silvestro (31 dicembre) sino alla mattina del 1 Gennaio con un genitore e l'intera giornata del 25 dicembre e l'intera giornata del 1 Gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
il giorno 26 dicembre, non essendo una giornata celebrativa in famiglia, verrà concordato di volta in volta;
4. Relativamente alle vacanze pasquali un genitore avrà facoltà di trascorrere con le figlie un'intera giornata (con orari da stabilire di volta in volta) in modo che le minori possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa;
5. In ordine alle vacanze estive, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, ciascuno avrà la facoltà di trascorrere con le figlie 7 (sette) giorni consecutivi, nel periodo di Agosto di ogni anno solare, da concordare di anno in anno nel rispetto delle esigenze lavorative e del piano di ferie stabilite. Le ferie dovranno essere stabilite, previo accordo, entro il mese di Giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di villeggiatura dove porteranno le figlie, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno;
6. Essendo la collocazione delle figlie stabilita equamente al 50% tra i due genitori così come meglio indicato nel punto 2 delle presenti condizioni di separazione ed essendo entrambi i coniugi completamente indipendenti economicamente, gli stessi non intendono richiedere alcun assegno di mantenimento per le figlie ed essendo le spese per il Persona_1 Per_2 mantenimento ordinario delle stesse già equamente ripartite tra i due genitori. L'Assegno unico universale verrà suddiviso al 50% tra i due genitori richiedenti;
7. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie saranno a carico di ciascun genitore al 50% (cinquanta per cento), dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i genitori si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (es. tassa d'iscrizione, libri di testo, mensa). Preventivo accordo sarà al contrario necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo devono ritenersi straordinarie, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, In ogni caso compresi anche i tickets del
SSN;
Scolastiche: mensa scolastica, rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche, viaggi di istruzione, gite didattiche, ripetizioni, alloggio e relative utenze nelle eventuali sedi universitarie, corsi di lingue;
Sportive - ricreative: costi di iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi), acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(macchina, motorino, minicar) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo alle figlie il rilascio del proprio passaporto;
10. Le parti prestano reciproco consenso per l'espatrio;
11. Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12. Per quanto concerne le due autovetture, ad oggi, intestate entrambe alla Sig.ra Parte_1
, Un veicolo Fiat Grande Punto targato DJ889WS (cfr. doc. 29), utilizzata principalmente
[...] dalla stessa Sig.ra ed un veicolo KIA NI targato GC998DC (cfr. doc. 30), utilizzata Pt_1 principalmente dal Sig. , le parti sin da ora si impegnano a trasferire la proprietà Parte_2 del veicolo KIA NI targato GC998DC entro 1 anno dall'omologa della separazione al Sig.
, a sue cure e spese;
Parte_2
13. Per quanto concerne la all'atto della costituzione della Società avvenuto Controparte_1 il 28/01/2023 (doc. 36), i Sig.ri e hanno sottoscritto dei patti Parte_2 Parte_1 parasociali per regolare le rispettive posizioni.
In particolare, la scrittura privata sottoscritta dalle parti prevede che, considerata la momentanea indisponibilità finanziaria da parte della Sig.ra all'epoca della costituzione della Pt_1
Società l'intero capitale sociale pari ad Euro 60.000,00, veniva versato dal Sig. CP_1
con l'impegno da parte della Sig.ra di acquistare entro il nono anno dalla Pt_2 Pt_1 costituzione della società al valore nominale e senza interessi, la quota pari al 60% del capitale della predetta società;
Inoltre, per quanto concerne la divisione degli utili, le parti hanno concordato, nella medesima scrittura privata, che l'attuale socio unico, Sig. previo accantonamento della quota del Pt_2
5% da parte della società, potrà chiedere che venga deliberato in suo favore il dividendo. Chiedono inoltre pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Motivi della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in Bosisio Parini in data 5.7.2015 (Atto n. 13, Parte II, Serie C, Anno 2015 degli atti del Comune di Bosisio Parini) e dalla cui unione sono nate (in data 27.3.2018) Persona_1 ed (in data 30.4.2021), hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione Per_2 personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 9.12.2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie 27.3.2018 ed Persona_1
30.4.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2 1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Bosisio Parini in data 5.7.2015.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bosisio Parini, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
RM SC
Il Giudice est.
LB FA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM SC Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa LB FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27.10.2025 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Manuela Mauri, elettivamente domiciliati in Mariano Comense,
Via E. De Amicis n. 11, presso e nello studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
-dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
-ordinare al Comune di Bosisio Parini (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. OMOLOGARE
I SEGUENTI PATTI E CONDIZIONI
1. Affido delle figlie minori, e ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento suddiviso equamente tra i due genitori come verrà illustrato nel proseguo. La residenza delle figlie viene individuata presso la residenza del padre, in Meda (MB), Via S. Marco n.
3. Qualora in futuro i coniugi debbano trasferire altrove la residenza e quella delle figlie si dovrà darne preavviso con congruo anticipo;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alle minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. L'affidamento delle figlie ed è ripartito equamente al 50% tra i genitori, Persona_1 Per_2 nel rispetto anche dei propri impegni lavorativi, nonché di studio, sportivi e sociali delle minori e nel rispetto delle loro volontà. L'affidamento verrà distribuito come segue, a settimane alterne: il padre, Sig. il lunedì mattina accompagna le figlie a scuola/asilo e al Pt_2 pomeriggio vengono riprese dalla madre, Sig.ra e rimangono con lei sino al Pt_1 mercoledì mattina che le accompagna a scuola/asilo; il mercoledì pomeriggio le figlie vengono riprese dal padre e rimangono con lui sino al venerdì mattina che le accompagna a scuola/asilo; il venerdì pomeriggio vengono riprese dalla madre e rimangono con lei per tutto il fine settimana sino al lunedì mattina che accompagna le figlie a scuola/asilo e al pomeriggio vengono riprese dal padre e rimangono con lui sino al mercoledì mattina che le accompagna a scuola/asilo; il mercoledì pomeriggio le figlie vengono riprese dalla madre e rimangono con lei sino al venerdì mattina che le accompagna a scuola/asilo; il venerdì pomeriggio vengono riprese dal padre e rimangono con lui per tutto il fine settimana sino al lunedì mattina, riprendendo lo schema a settimane alterne;
3. Per quanto concerne le festività natalizie un genitore avrà la facoltà di trascorrere con le figlie ed un anno la sera del 24 Dicembre sino alla mattina del 25 Dicembre ed Persona_1 Per_2 il giorno di San Silvestro (31 dicembre) sino alla mattina del 1 Gennaio con un genitore e l'intera giornata del 25 dicembre e l'intera giornata del 1 Gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
il giorno 26 dicembre, non essendo una giornata celebrativa in famiglia, verrà concordato di volta in volta;
4. Relativamente alle vacanze pasquali un genitore avrà facoltà di trascorrere con le figlie un'intera giornata (con orari da stabilire di volta in volta) in modo che le minori possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa;
5. In ordine alle vacanze estive, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, ciascuno avrà la facoltà di trascorrere con le figlie 7 (sette) giorni consecutivi, nel periodo di Agosto di ogni anno solare, da concordare di anno in anno nel rispetto delle esigenze lavorative e del piano di ferie stabilite. Le ferie dovranno essere stabilite, previo accordo, entro il mese di Giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di villeggiatura dove porteranno le figlie, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno;
6. Essendo la collocazione delle figlie stabilita equamente al 50% tra i due genitori così come meglio indicato nel punto 2 delle presenti condizioni di separazione ed essendo entrambi i coniugi completamente indipendenti economicamente, gli stessi non intendono richiedere alcun assegno di mantenimento per le figlie ed essendo le spese per il Persona_1 Per_2 mantenimento ordinario delle stesse già equamente ripartite tra i due genitori. L'Assegno unico universale verrà suddiviso al 50% tra i due genitori richiedenti;
7. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie saranno a carico di ciascun genitore al 50% (cinquanta per cento), dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i genitori si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (es. tassa d'iscrizione, libri di testo, mensa). Preventivo accordo sarà al contrario necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo devono ritenersi straordinarie, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, In ogni caso compresi anche i tickets del
SSN;
Scolastiche: mensa scolastica, rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche, viaggi di istruzione, gite didattiche, ripetizioni, alloggio e relative utenze nelle eventuali sedi universitarie, corsi di lingue;
Sportive - ricreative: costi di iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi), acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(macchina, motorino, minicar) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo alle figlie il rilascio del proprio passaporto;
10. Le parti prestano reciproco consenso per l'espatrio;
11. Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12. Per quanto concerne le due autovetture, ad oggi, intestate entrambe alla Sig.ra Parte_1
, Un veicolo Fiat Grande Punto targato DJ889WS (cfr. doc. 29), utilizzata principalmente
[...] dalla stessa Sig.ra ed un veicolo KIA NI targato GC998DC (cfr. doc. 30), utilizzata Pt_1 principalmente dal Sig. , le parti sin da ora si impegnano a trasferire la proprietà Parte_2 del veicolo KIA NI targato GC998DC entro 1 anno dall'omologa della separazione al Sig.
, a sue cure e spese;
Parte_2
13. Per quanto concerne la all'atto della costituzione della Società avvenuto Controparte_1 il 28/01/2023 (doc. 36), i Sig.ri e hanno sottoscritto dei patti Parte_2 Parte_1 parasociali per regolare le rispettive posizioni.
In particolare, la scrittura privata sottoscritta dalle parti prevede che, considerata la momentanea indisponibilità finanziaria da parte della Sig.ra all'epoca della costituzione della Pt_1
Società l'intero capitale sociale pari ad Euro 60.000,00, veniva versato dal Sig. CP_1
con l'impegno da parte della Sig.ra di acquistare entro il nono anno dalla Pt_2 Pt_1 costituzione della società al valore nominale e senza interessi, la quota pari al 60% del capitale della predetta società;
Inoltre, per quanto concerne la divisione degli utili, le parti hanno concordato, nella medesima scrittura privata, che l'attuale socio unico, Sig. previo accantonamento della quota del Pt_2
5% da parte della società, potrà chiedere che venga deliberato in suo favore il dividendo. Chiedono inoltre pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Motivi della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in Bosisio Parini in data 5.7.2015 (Atto n. 13, Parte II, Serie C, Anno 2015 degli atti del Comune di Bosisio Parini) e dalla cui unione sono nate (in data 27.3.2018) Persona_1 ed (in data 30.4.2021), hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione Per_2 personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 9.12.2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie 27.3.2018 ed Persona_1
30.4.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2 1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Bosisio Parini in data 5.7.2015.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bosisio Parini, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
RM SC
Il Giudice est.
LB FA