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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5519/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
“ ”, P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante , nato a Parte_1
Pietrapaola l'11.8.1944, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
EO TI presso il cui studio in Cariati al vico Campanile n. 9, elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
E
nato a [...] il 18. 8.1971 ed ivi residente in [...]
61, C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti. Luigi Fraia e C.F._2
AN TA presso il cui studio in Corigliano-Rossano alla via Papa Urbano VIII
n. 9, A.U. Rossano, elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 26.10.2022, la Parte_1
ha proposto opposizione avverso atto di precetto dell'8.9.2022, notificato in
[...] data 5.10.2022 da con oggetto la somma complessiva di € Controparte_1
33.390,18 (di cui € 32.989,86 per sorte capitale) richiesta per inadempimento agli obblighi assunti in data 3.8.2021 col verbale di conciliazione dell'Ispettorato del lavoro di Cosenza, giunto a conclusione di una vertenza intercorrente tra le parti.
Nello specifico, eccepiva preliminarmente la nullità del precetto per violazione dell'art. 480, co. 2 c.p.c. ritenendo mancare l'indicazione delle medesime persone o centri di interesse che sono state parti nel procedimento da cui è scaturito il titolo nonché contestava la validità del titolo stesso ai fini esecutivi.
Nel merito, poi, premessa l'esistenza del prefato accordo conciliativo attestatosi sul riconoscimento della somma complessiva di € 40.372,34 da corrispondersi, quanto ad €
6.244,90 entro il 20.8.2021 e quanto ai residui € 34.127,44, in 30 rate mensili di €
1.137,58 cadauna, da versarsi a decorrere da settembre 2021 entro il giorno 25 di ogni mese nonché considerato il pagamento iniziale della somma di € 6.244,90 e della prima rata di € 1.137,58 e l'inadempienza dei successivi ratei da ottobre 2021 fino a settembre
2022, parte opponente ha ritenuto di essere debitrice solo delle precitate mensilità scadute per un importo di € 13.650,96 ovvero € 1.137,58 per 12 mensilità (e non della maggior somma di € 32.989,86 erroneamente rivendicata anche con riferimento ai successivi ratei ancora non scaduti), opponendo compensazione con credito per lavori edilizi svolti a favore dell'opposto per l'importo di € 15.616,00, per come decreto ingiuntivo.
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva la parte opposta, dando atto di come l'avanzata richiesta, anche degli importi non scaduti, trovasse fondamento nell'art. 1186 c.c. (“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso”) e fosse motivata dall'insolvenza dimostrata e dalla scarsa fiducia nella società debitrice, emergente da una prodotta indagine patrimoniale svolta sulla stessa, risultata essere destinataria di diversi protesti per mancanza di autorizzazione all'incasso e nei cui confronti iscritte due ipoteche da parte di Equitalia.
Rappresentava, inoltre, di aver ricevuto dall'opponente - in seguito ad ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Castrovillari nel giudizio RGE 287/2022 - la somma di € 4.550,32 il cui importo, pertanto, andava sottratto dalla richiesta avanzata con l'atto di precetto. Sosteneva, infine, che l'opponente alcuna compensazione con altra vantata di sua spettanza oggetto di decreto ingiuntivo poteva opporre, attesa la proposta opposizione formulata avverso lo stesso, il cui sotteso credito asserito non era né certo né liquido e né esigibile.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con spese vinte e distrazione.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa nella modalità della trattazione, stante la natura documentale della stessa.
********
In via preliminare, devono dichiararsi infondate le sollevate eccezioni introduttive, considerata la rispondenza del notificato precetto ai requisiti previsti dall'invocato art. 480 c.p.c. nonché la validità quale titolo esecutivo del verbale conciliativo sottostante, reso tale in data 15.12.2021 con allegata attestazione di magistrato di questo Tribunale: invero, il comma 3-bis dell'art. 11 del D. Lgs 124/2004 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro) come modificato dall'art. 38 della
Legge 183/2010, sancisce che il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal Giudice competente, su istanza della parte interessata.
Nel merito, invece, considerata l'assenza di contestazione sul credito e sull'inadempienza per il periodo ottobre 2021/settembre 2022 ai termini del piano conciliativo di pagamento conclusivo di vertenza lavorativa tra le parti, parte ricorrente non ha dato prova di aver provveduto a regolarizzare la sua posizione debitoria neanche per il prosieguo e fino alla scadenza della rateizzazione prevista dal verbale conciliativo posto alla base del precetto (ottobre 2022/marzo 2024) e, pertanto, anche tenuto conto dell'inapplicabilità dell'invocata compensazione di un asserito credito oggetto di ingiunzione opposta, l'opposizione va rigettata.
La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - rigetta l'opposizione e dichiara, alla luce dell'indiscusso dichiarato versamento di €
4.550,32, il diritto di di procedere ad esecuzione forzata limitatamente Controparte_1 all'importo residuo rispetto alla somma complessiva di cui all'atto di precetto notificato il 5.10.2022;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
“ ”, P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante , nato a Parte_1
Pietrapaola l'11.8.1944, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
EO TI presso il cui studio in Cariati al vico Campanile n. 9, elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
E
nato a [...] il 18. 8.1971 ed ivi residente in [...]
61, C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti. Luigi Fraia e C.F._2
AN TA presso il cui studio in Corigliano-Rossano alla via Papa Urbano VIII
n. 9, A.U. Rossano, elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 26.10.2022, la Parte_1
ha proposto opposizione avverso atto di precetto dell'8.9.2022, notificato in
[...] data 5.10.2022 da con oggetto la somma complessiva di € Controparte_1
33.390,18 (di cui € 32.989,86 per sorte capitale) richiesta per inadempimento agli obblighi assunti in data 3.8.2021 col verbale di conciliazione dell'Ispettorato del lavoro di Cosenza, giunto a conclusione di una vertenza intercorrente tra le parti.
Nello specifico, eccepiva preliminarmente la nullità del precetto per violazione dell'art. 480, co. 2 c.p.c. ritenendo mancare l'indicazione delle medesime persone o centri di interesse che sono state parti nel procedimento da cui è scaturito il titolo nonché contestava la validità del titolo stesso ai fini esecutivi.
Nel merito, poi, premessa l'esistenza del prefato accordo conciliativo attestatosi sul riconoscimento della somma complessiva di € 40.372,34 da corrispondersi, quanto ad €
6.244,90 entro il 20.8.2021 e quanto ai residui € 34.127,44, in 30 rate mensili di €
1.137,58 cadauna, da versarsi a decorrere da settembre 2021 entro il giorno 25 di ogni mese nonché considerato il pagamento iniziale della somma di € 6.244,90 e della prima rata di € 1.137,58 e l'inadempienza dei successivi ratei da ottobre 2021 fino a settembre
2022, parte opponente ha ritenuto di essere debitrice solo delle precitate mensilità scadute per un importo di € 13.650,96 ovvero € 1.137,58 per 12 mensilità (e non della maggior somma di € 32.989,86 erroneamente rivendicata anche con riferimento ai successivi ratei ancora non scaduti), opponendo compensazione con credito per lavori edilizi svolti a favore dell'opposto per l'importo di € 15.616,00, per come decreto ingiuntivo.
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva la parte opposta, dando atto di come l'avanzata richiesta, anche degli importi non scaduti, trovasse fondamento nell'art. 1186 c.c. (“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso”) e fosse motivata dall'insolvenza dimostrata e dalla scarsa fiducia nella società debitrice, emergente da una prodotta indagine patrimoniale svolta sulla stessa, risultata essere destinataria di diversi protesti per mancanza di autorizzazione all'incasso e nei cui confronti iscritte due ipoteche da parte di Equitalia.
Rappresentava, inoltre, di aver ricevuto dall'opponente - in seguito ad ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Castrovillari nel giudizio RGE 287/2022 - la somma di € 4.550,32 il cui importo, pertanto, andava sottratto dalla richiesta avanzata con l'atto di precetto. Sosteneva, infine, che l'opponente alcuna compensazione con altra vantata di sua spettanza oggetto di decreto ingiuntivo poteva opporre, attesa la proposta opposizione formulata avverso lo stesso, il cui sotteso credito asserito non era né certo né liquido e né esigibile.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con spese vinte e distrazione.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa nella modalità della trattazione, stante la natura documentale della stessa.
********
In via preliminare, devono dichiararsi infondate le sollevate eccezioni introduttive, considerata la rispondenza del notificato precetto ai requisiti previsti dall'invocato art. 480 c.p.c. nonché la validità quale titolo esecutivo del verbale conciliativo sottostante, reso tale in data 15.12.2021 con allegata attestazione di magistrato di questo Tribunale: invero, il comma 3-bis dell'art. 11 del D. Lgs 124/2004 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro) come modificato dall'art. 38 della
Legge 183/2010, sancisce che il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal Giudice competente, su istanza della parte interessata.
Nel merito, invece, considerata l'assenza di contestazione sul credito e sull'inadempienza per il periodo ottobre 2021/settembre 2022 ai termini del piano conciliativo di pagamento conclusivo di vertenza lavorativa tra le parti, parte ricorrente non ha dato prova di aver provveduto a regolarizzare la sua posizione debitoria neanche per il prosieguo e fino alla scadenza della rateizzazione prevista dal verbale conciliativo posto alla base del precetto (ottobre 2022/marzo 2024) e, pertanto, anche tenuto conto dell'inapplicabilità dell'invocata compensazione di un asserito credito oggetto di ingiunzione opposta, l'opposizione va rigettata.
La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - rigetta l'opposizione e dichiara, alla luce dell'indiscusso dichiarato versamento di €
4.550,32, il diritto di di procedere ad esecuzione forzata limitatamente Controparte_1 all'importo residuo rispetto alla somma complessiva di cui all'atto di precetto notificato il 5.10.2022;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.