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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5905 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15573/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15573 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Parte_4
5 Controparte_1
6 Controparte_2
7 Controparte_3
8 , Controparte_4
9 Controparte_5
10 Controparte_6
11 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. , nato a [...]/SC, Brasile, il Parte_1 28/09/1994, portatore della carta d'identità e iscritto al CP CP NumeroD_1
, residente a [...], Bairro Tomaselli, Schroeder- C.F._1 SC, Brasile;
2. nato a [...]/SC, Brasile, il 15/10/1962, portatore Parte_2 della carta d'identità e iscritto al CP CP , residente a [...] C.F._2 Augusto Schwarz,735, Brasile;
3. , nata a [...]/SC Brasile, il Parte_3 13/09/1967, portatore di carta d'identità ed iscritta a CP , da NumeroD_3 C.F._3 sola ed in qualità di esercente la potestà genitoriale di: 4. , nata a [...]/SC, Brasile, il Parte_5 09/10/2007, nel presente atto rappresentato anche dal genitore: nato a Persona_1 Codi Jaraguá Do Sul/SC il giorno 10/11/1963 tutti residenti in [...], Bairro Tomaselli, Schroeder-SC, Brasile;
5. nato a [...]/SC Brasile, il 24/07/1981, Controparte_1 portatore di carta d'identità ed iscritto a CP , da solo ed in NumeroD_4 C.F._7 qualità di esercitatore della potestà genitoriale di:
6. nata a [...]/SC, Brasile, il 02/02/2020, Controparte_9
7. nata a [...]/SC Brasile, il 27/04/2015, i Persona_2 minori, nel presente atto rappresentati anche dalla madre: Persona_3 nata a [...]/SC il giorno 30/06/1980 RG 3378017, CP
[...]
, tutti residenti in [...] ap C.F._8 204; 8. , nata a [...]/SC Brasile, il Controparte_4 28/12/1983, portatore di carta d'identità ed iscritta a CP , da NumeroD_5 C.F._9 sola ed in qualità di esercente la potestà genitoriale di:
9. , nato a [...]/SC, Controparte_10 Brasile, il 15/05/2007,
10. , nata a [...]/SC Brasile, il 31/03/2016, Parte_6 i minori, nel presente atto rappresentati anche dal padre: nato Persona_4 a Taió/SC il giorno 06/10/1982 RG 4099259, CP , tutti residenti in [...]C.F._10 Do Sul Brasile, in Germano Stricker 446, Bairro: Tifa Monos;
11. nato a [...]/SC, Brasile, il 14/01/1999, Controparte_7 portatore della carta di identità e iscritto al CP CP , NumeroD_6 C.F._11 residenti a[...];
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano Sig. che gli ha validamente Persona_5 trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario. A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...], frazione Persona_5 nel Comune di Vallada Agordina (Provincia di Belluno) il giorno 21.11.1857, figlio del Sig.
e della Sig.ra , Persona_6 Parte_7 emigrato in Brasile, senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva
Dott. Giovanni Calasso 2
la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla unione di con la Sig.ra nasceva in Persona_5 Parte_8 Brasile:
• il 10.01.1889, il quale in data 11.01.1913 sposava la Persona_7 Sig.ra e dalla loro unione nascevano: Persona_8
➢ il 29.08.1923, il quale in data 25.10.1958 contraeva Parte_9 matrimonio con la Sig.ra dalla loro unione nasceva: Persona_9 il 15.10.1962, odierno ricorrente, il Persona_10 quale in data 23.12.1989 sposava la Sig.ra Persona_11
il 09.06.1925, il quale in data 09.02.1955 contraeva Parte_10 matrimonio con la Sig.ra dalla cui unione nascevano: Persona_12 il 09.10.1957, il quale in data 07.07.1979 sposava Persona_13 la Sig.ra dalla loro unione nasceva: Per_14 Parte_11 il 24.07.1981, odierno Parte_12 ricorrente, il quale in data 24.07.2012 sposava la Sig.ra e dalla loro unione nascevano: Persona_3 il 27.04.2015, Persona_15 odierna ricorrente;
il 02.02.2020, Parte_13 odierna ricorrente;
✓ il 13.09.1967, odierna ricorrente, la Parte_3 quale in data 17.09.1988 contraeva matrimonio con il Sig. Per_1
assumendo il nome di
[...] Parte_3
Dalla loro unione nascevano:
[...]
❖ il Parte_1 28.09.1994, odierno ricorrente, il quale in data 22.04.2022 sposava la Sig.ra Persona_16
❖ , il 09.10.2007, Parte_5 odierna ricorrente;
➢ il 01.02.1933, la quale in data 13.07.1963 contraeva Parte_14 matrimonio con il Sig. e dalla loro unione Parte_15 nascevano:
✓ , il 15.05.1964, la quale in data 14.05.1983 si Persona_17 sposava con il Sig. e dalla loro unione Controparte_11 nasceva: il 28.12.1983, Parte_16 odierna ricorrente, la quale in data 11.09.2015 contraeva matrimonio con il Sig. Persona_4 assumendo il nome di Controparte_4
Dalla loro unione nascevano:
[...]
▪ Controparte_10
il 15.05.2007, odierno ricorrente;
[...]
▪ il Parte_6 31.03.2016, odierna ricorrente;
✓ , il 20.11.1973, la quale in Controparte_12 data 03.06.1994 contraeva matrimonio con il Sig. CP_13
Dott. Giovanni Calasso 3
dalla loro unione nasceva: CP_7
❖ il 14.01.1999, odierna Controparte_7 ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
, nato a [...], frazione nel Comune di Vallada Agordina (BL) il giorno Per_5
21.11.1857, da e , Persona_6 Parte_7 prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3300, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_8 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello
Dott. Giovanni Calasso 4
status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_5
Sachet, frazione nel Comune di Vallada Agordina (BL) il giorno 21.11.1857.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_8 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_8 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8
Dott. Giovanni Calasso 5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 27.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15573 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Parte_4
5 Controparte_1
6 Controparte_2
7 Controparte_3
8 , Controparte_4
9 Controparte_5
10 Controparte_6
11 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. , nato a [...]/SC, Brasile, il Parte_1 28/09/1994, portatore della carta d'identità e iscritto al CP CP NumeroD_1
, residente a [...], Bairro Tomaselli, Schroeder- C.F._1 SC, Brasile;
2. nato a [...]/SC, Brasile, il 15/10/1962, portatore Parte_2 della carta d'identità e iscritto al CP CP , residente a [...] C.F._2 Augusto Schwarz,735, Brasile;
3. , nata a [...]/SC Brasile, il Parte_3 13/09/1967, portatore di carta d'identità ed iscritta a CP , da NumeroD_3 C.F._3 sola ed in qualità di esercente la potestà genitoriale di: 4. , nata a [...]/SC, Brasile, il Parte_5 09/10/2007, nel presente atto rappresentato anche dal genitore: nato a Persona_1 Codi Jaraguá Do Sul/SC il giorno 10/11/1963 tutti residenti in [...], Bairro Tomaselli, Schroeder-SC, Brasile;
5. nato a [...]/SC Brasile, il 24/07/1981, Controparte_1 portatore di carta d'identità ed iscritto a CP , da solo ed in NumeroD_4 C.F._7 qualità di esercitatore della potestà genitoriale di:
6. nata a [...]/SC, Brasile, il 02/02/2020, Controparte_9
7. nata a [...]/SC Brasile, il 27/04/2015, i Persona_2 minori, nel presente atto rappresentati anche dalla madre: Persona_3 nata a [...]/SC il giorno 30/06/1980 RG 3378017, CP
[...]
, tutti residenti in [...] ap C.F._8 204; 8. , nata a [...]/SC Brasile, il Controparte_4 28/12/1983, portatore di carta d'identità ed iscritta a CP , da NumeroD_5 C.F._9 sola ed in qualità di esercente la potestà genitoriale di:
9. , nato a [...]/SC, Controparte_10 Brasile, il 15/05/2007,
10. , nata a [...]/SC Brasile, il 31/03/2016, Parte_6 i minori, nel presente atto rappresentati anche dal padre: nato Persona_4 a Taió/SC il giorno 06/10/1982 RG 4099259, CP , tutti residenti in [...]C.F._10 Do Sul Brasile, in Germano Stricker 446, Bairro: Tifa Monos;
11. nato a [...]/SC, Brasile, il 14/01/1999, Controparte_7 portatore della carta di identità e iscritto al CP CP , NumeroD_6 C.F._11 residenti a[...];
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano Sig. che gli ha validamente Persona_5 trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario. A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...], frazione Persona_5 nel Comune di Vallada Agordina (Provincia di Belluno) il giorno 21.11.1857, figlio del Sig.
e della Sig.ra , Persona_6 Parte_7 emigrato in Brasile, senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva
Dott. Giovanni Calasso 2
la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla unione di con la Sig.ra nasceva in Persona_5 Parte_8 Brasile:
• il 10.01.1889, il quale in data 11.01.1913 sposava la Persona_7 Sig.ra e dalla loro unione nascevano: Persona_8
➢ il 29.08.1923, il quale in data 25.10.1958 contraeva Parte_9 matrimonio con la Sig.ra dalla loro unione nasceva: Persona_9 il 15.10.1962, odierno ricorrente, il Persona_10 quale in data 23.12.1989 sposava la Sig.ra Persona_11
il 09.06.1925, il quale in data 09.02.1955 contraeva Parte_10 matrimonio con la Sig.ra dalla cui unione nascevano: Persona_12 il 09.10.1957, il quale in data 07.07.1979 sposava Persona_13 la Sig.ra dalla loro unione nasceva: Per_14 Parte_11 il 24.07.1981, odierno Parte_12 ricorrente, il quale in data 24.07.2012 sposava la Sig.ra e dalla loro unione nascevano: Persona_3 il 27.04.2015, Persona_15 odierna ricorrente;
il 02.02.2020, Parte_13 odierna ricorrente;
✓ il 13.09.1967, odierna ricorrente, la Parte_3 quale in data 17.09.1988 contraeva matrimonio con il Sig. Per_1
assumendo il nome di
[...] Parte_3
Dalla loro unione nascevano:
[...]
❖ il Parte_1 28.09.1994, odierno ricorrente, il quale in data 22.04.2022 sposava la Sig.ra Persona_16
❖ , il 09.10.2007, Parte_5 odierna ricorrente;
➢ il 01.02.1933, la quale in data 13.07.1963 contraeva Parte_14 matrimonio con il Sig. e dalla loro unione Parte_15 nascevano:
✓ , il 15.05.1964, la quale in data 14.05.1983 si Persona_17 sposava con il Sig. e dalla loro unione Controparte_11 nasceva: il 28.12.1983, Parte_16 odierna ricorrente, la quale in data 11.09.2015 contraeva matrimonio con il Sig. Persona_4 assumendo il nome di Controparte_4
Dalla loro unione nascevano:
[...]
▪ Controparte_10
il 15.05.2007, odierno ricorrente;
[...]
▪ il Parte_6 31.03.2016, odierna ricorrente;
✓ , il 20.11.1973, la quale in Controparte_12 data 03.06.1994 contraeva matrimonio con il Sig. CP_13
Dott. Giovanni Calasso 3
dalla loro unione nasceva: CP_7
❖ il 14.01.1999, odierna Controparte_7 ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
, nato a [...], frazione nel Comune di Vallada Agordina (BL) il giorno Per_5
21.11.1857, da e , Persona_6 Parte_7 prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3300, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_8 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello
Dott. Giovanni Calasso 4
status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_5
Sachet, frazione nel Comune di Vallada Agordina (BL) il giorno 21.11.1857.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_8 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_8 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8
Dott. Giovanni Calasso 5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 27.11.2025.
IL GOP
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