CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12540 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20/06/2025, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha parzialmente riformato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 18/03/2025 a carico di US TA, annullandola con riferimento al capo B1) per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e sostituendo la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari con riguardo alla residua contestazione di cui al capo B19) per avere in concorso con altri tentato di importare, ricevere o commerciare un quantitativo non determinato ma notevole di cocaina, non riuscendovi a causa della mancata consegna a fronte del prezzo già corrisposto. In particolare da un’attività di monitoraggio audio e video effettuata dagli investigatori il 14/05/2021 era emerso che OC D’AG, US D’AG e TI IO si erano recati a casa di US AR, esponente apicale della criminalità ndranghetista reggina per riferirgli che due anni prima, nell’aprile 2019 avevano investito una somma pari almeno ad euro 125.000,00 per l’acquisto di un carico di cocaina che doveva giungere dall’estero a bordo di un aereo;
l’importo complessivo era stato raccolto da altri tra cui il nipote del IO, al quale egli faceva riferimento con il nome E”, aggiungendo che aveva fornito “venti, trenta mila” euro;
nel colloquio si affermava che la somma era stata consegnata il 25/4/2019 a OR IA nell’ambito di un affare in ordine al quale si era fatto garante il capo società di UC AR ST. La consegna non era però avvenuta e i D’AG e IO chiedevano l’intervento di US AR per riottenere il denaro. L’identificazione di TA è stata motivata dai plurimi accertati contatti telefonici tra costui e TI IO, che egli chiama zio e di cui è l’unico nipote, nonché da altre Penale Sent. Sez. 1 Num. 12540 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 14/01/2026 intercettazioni in cui i coindagati riferiscono di colloqui effettuati con il nipote di IO per affari comuni.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di US TA, deducendo con un unico articolato motivo la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione alle norme contenute negli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. Lamenta l’erronea o omessa valutazione degli elementi relativi al riconoscimento personale del soggetto menzionato dal conversante indicato come “IO TI” nel colloquio intercettato il 17/05/2021 presso l’abitazione di US AR. IO non associa il nome US al nipote ma parla del nipote come figlio di PE. Il ricorrente contesta la ricostruzione del provvedimento impugnato, secondo la quale IO avrebbe fatto una pausa dopo avere pronunciato “figlio di” e poi dopo avrebbe indicato PE come suo nipote. Sostiene che questa tesi è contraddetta dal valore semantico dei termini utilizzati. Contesta altresì che il nome del padre di PE non sarebbe udibile perché IO avrebbe abbassato la voce, considerandola una mera ipotesi che sconfina nell’invenzione della prova. Deduce in ogni caso che non si è proceduto all’ascolto del colloquio. Lamenta altresì l’erronea valutazione del contenuto del dialogo del 17/05/2021, dal quale non può inferirsi che il soggetto che aveva messo a disposizione la somma fosse consapevole dell’impiego che ne sarebbe stato fatto. Si duole ancora dell’erronea valutazione degli elementi che dovrebbero consentire di identificare il “US” menzionato nel corso degli altri colloqui intercettati. Si fa riferimento all’uso del soprannome “scoccolato”, che viene attribuito a IO senza spiegare in forza di quale elemento;
in assenza di dati di certezza sull’attribuzione del soprannome non si potrebbe affermare che i colloqui in cui si parla del nipote dello “scoccolato” hanno ad oggetto condotte di US TA. Per altro US AL con OC D’AG nei colloqui intercettati tra ottobre e novembre 2021 parla di tale E” e poi di un “compare Peppino” e non vi sono elementi certi circa il fatto che si riferisse alla stessa persona. In ogni caso questi altri colloqui non si comprende in che modo debbano ritenersi collegati con i fatti oggetto della contestazione con quello intercettato in casa AR il 14/05/2021. Pertanto la difesa chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore Generale, Luca Tampieri, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della 2 logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, rv. 215828 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, rv. 255460). È pertanto consequenziale il principio, secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Il giudizio di legittimità ha come ambito elettivo di verifica quello del controllo che l’ordinanza del Tribunale per il riesame (gravata da ricorso per cassazione) sia stata emessa nel rispetto degli obblighi gravanti sul giudice cautelare di secondo grado, secondo il principio per il quale «in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, rv. 279297). Non è consentito assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, rv. 256262).
3. Alla luce di queste premesse l’unico articolato motivo di ricorso - già esaustivamente sintetizzato in parte narrativa – appare meramente rivalutativo e si risolve nell'auspicio di una ricostruzione radicalmente alternativa di alcuni elementi, rispetto a quella contenuta nel provvedimento impugnato, e nella svalutazione di altri elementi che, invece, sono stati in maniera argomentata valorizzati nel provvedimento impugnato;
la doglianza non riesce, però, a evidenziare patologie effettivamente riconducibili al novero dei vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. Pen. Il Tribunale ha formulato una plausibile lettura della trascrizione del colloquio intercettato il 17/05/2021 presso l’abitazione di US AR, in cui si è ritenuto che lo zio TI IO stesse parlando del nipote US TA. La trascrizione del passaggio di interesse è la seguente «poi ho chiamato pure a mio nipote, al figlio di… PE… (inc. rumori ambientali e abbassa il tono della voce)». E' stato valorizzato dai giudici cautelari il riferimento ad un nipote, che dagli atti d'indagine è risultato essere individuabile soltanto nel ricorrente;
pertanto, l’alternativa interpretazione della difesa, che, escludendo ogni rilevanza all’interruzione e ai rumori, sostiene che il nipote non fosse US TA (cioè PE) ma il figlio di un non meglio identificato PE, non può considerarsi idonea ad evidenziare di per sé un vizio logico nella ricostruzione del Tribunale;
e, infatti, il provvedimento impugnato sorregge la sua lettura della trascrizione e degli accertamenti con l’esito degli accertamenti anagrafi sulla rete familiare di AR, che hanno evidenziato come US TA sia il suo unico nipote. La cointeressenza consapevole di TA nell’affare illecito già al momento in cui aveva versato il suo denaro è tratta da una plausibile lettura di contesto e anche dal fatto che nelle 3 conversazioni tra US AL e OC D’AG si fa riferimento ad un loro intervento per spiegare tutta la situazione che coinvolgeva IO anche al nipote. L’attribuzione del soprannome “scoccolato” a IO è dettagliatamente spiegata nella nota 2393 riportata al foglio 6 dell’ordinanza del Tribunale del riesame, avendo riguardo alla sua calvizie, alla conversazione del 21/12/2021 in cui OC D’AG e il AL parlano di un incontro da svolgere nel giorno dopo con lo “scoccolato” e poi lo chiamano anche “Bastiano” e a quella del 22/12/2021 in cui parlano di una consegna di una somma di 1.300,00 euro alla “scoccolato” e poi lo chiamano TI, corrispondente al nome proprio di IO. Si ricorda, in proposito, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976), secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito». Le doglianze proposte nel ricorso in esame presentano quindi caratteristiche, che le collocano al di fuori dei confini dell’ammissibilità.
4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del PG, LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20/06/2025, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha parzialmente riformato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 18/03/2025 a carico di US TA, annullandola con riferimento al capo B1) per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e sostituendo la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari con riguardo alla residua contestazione di cui al capo B19) per avere in concorso con altri tentato di importare, ricevere o commerciare un quantitativo non determinato ma notevole di cocaina, non riuscendovi a causa della mancata consegna a fronte del prezzo già corrisposto. In particolare da un’attività di monitoraggio audio e video effettuata dagli investigatori il 14/05/2021 era emerso che OC D’AG, US D’AG e TI IO si erano recati a casa di US AR, esponente apicale della criminalità ndranghetista reggina per riferirgli che due anni prima, nell’aprile 2019 avevano investito una somma pari almeno ad euro 125.000,00 per l’acquisto di un carico di cocaina che doveva giungere dall’estero a bordo di un aereo;
l’importo complessivo era stato raccolto da altri tra cui il nipote del IO, al quale egli faceva riferimento con il nome E”, aggiungendo che aveva fornito “venti, trenta mila” euro;
nel colloquio si affermava che la somma era stata consegnata il 25/4/2019 a OR IA nell’ambito di un affare in ordine al quale si era fatto garante il capo società di UC AR ST. La consegna non era però avvenuta e i D’AG e IO chiedevano l’intervento di US AR per riottenere il denaro. L’identificazione di TA è stata motivata dai plurimi accertati contatti telefonici tra costui e TI IO, che egli chiama zio e di cui è l’unico nipote, nonché da altre Penale Sent. Sez. 1 Num. 12540 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 14/01/2026 intercettazioni in cui i coindagati riferiscono di colloqui effettuati con il nipote di IO per affari comuni.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di US TA, deducendo con un unico articolato motivo la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione alle norme contenute negli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. Lamenta l’erronea o omessa valutazione degli elementi relativi al riconoscimento personale del soggetto menzionato dal conversante indicato come “IO TI” nel colloquio intercettato il 17/05/2021 presso l’abitazione di US AR. IO non associa il nome US al nipote ma parla del nipote come figlio di PE. Il ricorrente contesta la ricostruzione del provvedimento impugnato, secondo la quale IO avrebbe fatto una pausa dopo avere pronunciato “figlio di” e poi dopo avrebbe indicato PE come suo nipote. Sostiene che questa tesi è contraddetta dal valore semantico dei termini utilizzati. Contesta altresì che il nome del padre di PE non sarebbe udibile perché IO avrebbe abbassato la voce, considerandola una mera ipotesi che sconfina nell’invenzione della prova. Deduce in ogni caso che non si è proceduto all’ascolto del colloquio. Lamenta altresì l’erronea valutazione del contenuto del dialogo del 17/05/2021, dal quale non può inferirsi che il soggetto che aveva messo a disposizione la somma fosse consapevole dell’impiego che ne sarebbe stato fatto. Si duole ancora dell’erronea valutazione degli elementi che dovrebbero consentire di identificare il “US” menzionato nel corso degli altri colloqui intercettati. Si fa riferimento all’uso del soprannome “scoccolato”, che viene attribuito a IO senza spiegare in forza di quale elemento;
in assenza di dati di certezza sull’attribuzione del soprannome non si potrebbe affermare che i colloqui in cui si parla del nipote dello “scoccolato” hanno ad oggetto condotte di US TA. Per altro US AL con OC D’AG nei colloqui intercettati tra ottobre e novembre 2021 parla di tale E” e poi di un “compare Peppino” e non vi sono elementi certi circa il fatto che si riferisse alla stessa persona. In ogni caso questi altri colloqui non si comprende in che modo debbano ritenersi collegati con i fatti oggetto della contestazione con quello intercettato in casa AR il 14/05/2021. Pertanto la difesa chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore Generale, Luca Tampieri, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della 2 logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, rv. 215828 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, rv. 255460). È pertanto consequenziale il principio, secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Il giudizio di legittimità ha come ambito elettivo di verifica quello del controllo che l’ordinanza del Tribunale per il riesame (gravata da ricorso per cassazione) sia stata emessa nel rispetto degli obblighi gravanti sul giudice cautelare di secondo grado, secondo il principio per il quale «in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, rv. 279297). Non è consentito assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, rv. 256262).
3. Alla luce di queste premesse l’unico articolato motivo di ricorso - già esaustivamente sintetizzato in parte narrativa – appare meramente rivalutativo e si risolve nell'auspicio di una ricostruzione radicalmente alternativa di alcuni elementi, rispetto a quella contenuta nel provvedimento impugnato, e nella svalutazione di altri elementi che, invece, sono stati in maniera argomentata valorizzati nel provvedimento impugnato;
la doglianza non riesce, però, a evidenziare patologie effettivamente riconducibili al novero dei vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. Pen. Il Tribunale ha formulato una plausibile lettura della trascrizione del colloquio intercettato il 17/05/2021 presso l’abitazione di US AR, in cui si è ritenuto che lo zio TI IO stesse parlando del nipote US TA. La trascrizione del passaggio di interesse è la seguente «poi ho chiamato pure a mio nipote, al figlio di… PE… (inc. rumori ambientali e abbassa il tono della voce)». E' stato valorizzato dai giudici cautelari il riferimento ad un nipote, che dagli atti d'indagine è risultato essere individuabile soltanto nel ricorrente;
pertanto, l’alternativa interpretazione della difesa, che, escludendo ogni rilevanza all’interruzione e ai rumori, sostiene che il nipote non fosse US TA (cioè PE) ma il figlio di un non meglio identificato PE, non può considerarsi idonea ad evidenziare di per sé un vizio logico nella ricostruzione del Tribunale;
e, infatti, il provvedimento impugnato sorregge la sua lettura della trascrizione e degli accertamenti con l’esito degli accertamenti anagrafi sulla rete familiare di AR, che hanno evidenziato come US TA sia il suo unico nipote. La cointeressenza consapevole di TA nell’affare illecito già al momento in cui aveva versato il suo denaro è tratta da una plausibile lettura di contesto e anche dal fatto che nelle 3 conversazioni tra US AL e OC D’AG si fa riferimento ad un loro intervento per spiegare tutta la situazione che coinvolgeva IO anche al nipote. L’attribuzione del soprannome “scoccolato” a IO è dettagliatamente spiegata nella nota 2393 riportata al foglio 6 dell’ordinanza del Tribunale del riesame, avendo riguardo alla sua calvizie, alla conversazione del 21/12/2021 in cui OC D’AG e il AL parlano di un incontro da svolgere nel giorno dopo con lo “scoccolato” e poi lo chiamano anche “Bastiano” e a quella del 22/12/2021 in cui parlano di una consegna di una somma di 1.300,00 euro alla “scoccolato” e poi lo chiamano TI, corrispondente al nome proprio di IO. Si ricorda, in proposito, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976), secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito». Le doglianze proposte nel ricorso in esame presentano quindi caratteristiche, che le collocano al di fuori dei confini dell’ammissibilità.
4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4