Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12540
CASS
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento personale e alla consapevolezza dell'affare illecito

    Il ricorso è inammissibile in quanto meramente rivalutativo e si risolve nell'auspicio di una ricostruzione alternativa degli elementi rispetto a quella contenuta nel provvedimento impugnato. Il Tribunale ha formulato una plausibile lettura della trascrizione del colloquio, valorizzando il riferimento al nipote individuabile nel ricorrente e gli accertamenti anagrafici. La cointeressenza consapevole è tratta da una plausibile lettura di contesto. L'attribuzione del soprannome "scoccolato" è dettagliatamente spiegata nell'ordinanza del Tribunale del riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12540
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12540
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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