Articolo 2 della Legge 1 ottobre 1951, n. 1133
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 novembre 1951
Art. 2.
Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo e' demandata ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.
Entrata in vigore il 23 novembre 1951