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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 604/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2860/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005289400000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140010606558000 BOLLO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha adito questa Corte eccependo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 03020249005289400000, notificata il 30/10/2024, per l'importo di euro 526,75, per inesistenza o nullità della notifica della cartella di pagamento n. 03020140010606558000, relativa a "Tassa automobilistica 2008", atto prodromico mai ricevuto. Ha eccepito, altresì, la prescrizione del credito tributario (tassa automobilistica), stante il decorso di oltre dieci anni dalla presunta notifica della cartella (asserita per il 18/07/2014) senza validi atti interruttivi.
L'Agenzia delle Entrate - CO si è costituita con controdeduzioni depositate il 03/01/2025, contestando l'eccezione di difetto di notifica mediante produzione del referto di notifica della cartella n.
03020140010606558000 eseguita personalmente al destinatario il 18/07/2014. Al fine di confutare l'eccezione di prescrizione, la resistente ha depositato una serie di atti interruttivi: l'intimazione n.
03020179000986455000 (notificata il 04/09/2017), l'intimazione n. 03020199004402854000 (notificata il
18/02/2022) e l'intimazione n. 03020219001416914000 (ricevuta il 15/04/2023). L'Ufficio ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa è stata trattata nel merito in pubblica udienza, assenti le parti, alla udienza monocratica del
24.02.2026 e ivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le motivazioni di seguito espresse.
In ordine al primo motivo di gravame, relativo al difetto di notifica dell'atto presupposto, la documentazione prodotta dalla resistente prova inequivocabilmente che la cartella di pagamento n. 03020140010606558000 è stata notificata al sig. Ricorrente_1 in data 18/07/2014 mediante consegna a mani proprie, come attestato dal messo notificatore. Tale circostanza rende la notifica pienamente valida e conforme al disposto dell'art. 138 c.p.c., rendendo l'eccezione del ricorrente priva di fondamento fattuale.
Quanto all'eccezione di prescrizione, occorre preliminarmente osservare che il credito per "Tassa automobilistica" è soggetto al termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/1982. Tuttavia, l'analisi degli atti processuali evidenzia una sequenza ininterrotta di atti notificati idonei a interrompere il decorso del termine ex art. 2943 c.c. Nello specifico, la notifica della cartella del 18/07/2014 è stata seguita dall'intimazione notificata il 04/09/2017 (entro il triennio successivo, considerando la sospensione dei termini ove applicabile).
Successivamente, sono intervenute le intimazioni notificate il 18/02/2022 e il 15/04/2023, fino a giungere all'intimazione odierna del 30/10/2024. In nessun intervallo temporale tra i suddetti atti è maturato il termine triennale di prescrizione, tenendo anche conto delle sospensioni straordinarie dei termini di riscossione disposte dalla legislazione d'emergenza (art. 68 D.L. 18/2020 e succ. mod.).
Tale ricostruzione è conforme all'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU., n. 23397/2016), la quale ribadisce che la notifica di un atto interruttivo recettizio produce l'effetto di far iniziare un nuovo periodo di prescrizione. Nel caso in esame, la pretesa tributaria è stata costantemente azionata dalla resistente, impedendo l'estinzione del diritto per inerzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Agenzia delle
Entrate - CO, tenuto conto dei parametri forensi vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA, sez. 2°, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -
CO, liquidate in complessivi euro 373,00 (Fasi di studio introduttiva e istruttoria), oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in TA, il 24 febbraio 2026
Il Giudice (Roberto Garzulli)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2860/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005289400000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140010606558000 BOLLO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha adito questa Corte eccependo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 03020249005289400000, notificata il 30/10/2024, per l'importo di euro 526,75, per inesistenza o nullità della notifica della cartella di pagamento n. 03020140010606558000, relativa a "Tassa automobilistica 2008", atto prodromico mai ricevuto. Ha eccepito, altresì, la prescrizione del credito tributario (tassa automobilistica), stante il decorso di oltre dieci anni dalla presunta notifica della cartella (asserita per il 18/07/2014) senza validi atti interruttivi.
L'Agenzia delle Entrate - CO si è costituita con controdeduzioni depositate il 03/01/2025, contestando l'eccezione di difetto di notifica mediante produzione del referto di notifica della cartella n.
03020140010606558000 eseguita personalmente al destinatario il 18/07/2014. Al fine di confutare l'eccezione di prescrizione, la resistente ha depositato una serie di atti interruttivi: l'intimazione n.
03020179000986455000 (notificata il 04/09/2017), l'intimazione n. 03020199004402854000 (notificata il
18/02/2022) e l'intimazione n. 03020219001416914000 (ricevuta il 15/04/2023). L'Ufficio ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa è stata trattata nel merito in pubblica udienza, assenti le parti, alla udienza monocratica del
24.02.2026 e ivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le motivazioni di seguito espresse.
In ordine al primo motivo di gravame, relativo al difetto di notifica dell'atto presupposto, la documentazione prodotta dalla resistente prova inequivocabilmente che la cartella di pagamento n. 03020140010606558000 è stata notificata al sig. Ricorrente_1 in data 18/07/2014 mediante consegna a mani proprie, come attestato dal messo notificatore. Tale circostanza rende la notifica pienamente valida e conforme al disposto dell'art. 138 c.p.c., rendendo l'eccezione del ricorrente priva di fondamento fattuale.
Quanto all'eccezione di prescrizione, occorre preliminarmente osservare che il credito per "Tassa automobilistica" è soggetto al termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/1982. Tuttavia, l'analisi degli atti processuali evidenzia una sequenza ininterrotta di atti notificati idonei a interrompere il decorso del termine ex art. 2943 c.c. Nello specifico, la notifica della cartella del 18/07/2014 è stata seguita dall'intimazione notificata il 04/09/2017 (entro il triennio successivo, considerando la sospensione dei termini ove applicabile).
Successivamente, sono intervenute le intimazioni notificate il 18/02/2022 e il 15/04/2023, fino a giungere all'intimazione odierna del 30/10/2024. In nessun intervallo temporale tra i suddetti atti è maturato il termine triennale di prescrizione, tenendo anche conto delle sospensioni straordinarie dei termini di riscossione disposte dalla legislazione d'emergenza (art. 68 D.L. 18/2020 e succ. mod.).
Tale ricostruzione è conforme all'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU., n. 23397/2016), la quale ribadisce che la notifica di un atto interruttivo recettizio produce l'effetto di far iniziare un nuovo periodo di prescrizione. Nel caso in esame, la pretesa tributaria è stata costantemente azionata dalla resistente, impedendo l'estinzione del diritto per inerzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Agenzia delle
Entrate - CO, tenuto conto dei parametri forensi vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA, sez. 2°, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -
CO, liquidate in complessivi euro 373,00 (Fasi di studio introduttiva e istruttoria), oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in TA, il 24 febbraio 2026
Il Giudice (Roberto Garzulli)