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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3510/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serre
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 24 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5349/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl con sede a Sperlonga di Palomonte (SA), in persona del legale rapp.te p.t. e domiciliata e costituita come in atti, impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe descritta, notificata in data
18.12.2024 dalla PUBBLIALIFANA srl, nella qualità di concessionaria per l'accertamento e la riscossione delle entrate, per ICI anno 2010 e 2011 dovuta al comune di Serre, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso la società ricorrente deduceva la carenza di legittimazione attiva della concessionaria
Pubblialifana srl, in ragione del mancato rinnovo della concessione in materia di gestione accertamento e riscossione delle entrate comunali. Opponeva, poi, la non debenza del tributo in quanto l'immobile tassato doveva ritenersi di categoria F3 ovvero “in costruzione”. Eccepiva, inoltre, la omessa notifica degli atti prodromici e la consequenziale prescrizione del credito vantato dall'ente. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e distrazione al difensore costituito.
Si costituiva la Pubblialifana srl eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 comma 1 D.Lgs. 546/92. Quanto al sostenuto difetto di legittimazione, richiamava la proroga tecnica emessa dal comune di Serre con determina n. 16/2022. Contestava, infine, l'asserita omessa notifica degli atti presupposto sostenendo, invece, l'avvenuta e regolare notifica sia dell'ingiunzione notificata il
29.06.2017 sia di un pignoramento presso terzi notificato il 13.09.2019 circostanze, queste che escludevano la dedotta prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso, spese vinte e distrazione.
Il comune di Serre non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 31.12.1992, n. 546 “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel caso concreto, invece, l'intervallo temporale tra la notifica dell'atto e la presentazione del ricorso supera il limite previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/92.
E infatti, ancorché l'atto impugnato fosse stato notificato il 18.12.2024, come asserito dalla stessa società ricorrente, il ricorso risulta essere stato proposto con pec del successivo 10.06.2025, come dimostrano le ricevute di accettazione e consegna versate in atti.
Ne consegue che il ricorso risulta tardivo e, pertanto, inammissibile.
La normativa vigente, infatti, impone il rispetto rigoroso dei termini decadenziali per la proposizione dell'impugnazione, a tutela della certezza dei rapporti giuridici e della stabilità delle posizioni acquisite.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della resistente costituita che si liquidano in euro 380,00 oltre accessori come per legge, con distrazione al difensore costituito dichiaratosi antistatario. Il GM dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3510/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serre
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 24 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5349/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl con sede a Sperlonga di Palomonte (SA), in persona del legale rapp.te p.t. e domiciliata e costituita come in atti, impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe descritta, notificata in data
18.12.2024 dalla PUBBLIALIFANA srl, nella qualità di concessionaria per l'accertamento e la riscossione delle entrate, per ICI anno 2010 e 2011 dovuta al comune di Serre, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso la società ricorrente deduceva la carenza di legittimazione attiva della concessionaria
Pubblialifana srl, in ragione del mancato rinnovo della concessione in materia di gestione accertamento e riscossione delle entrate comunali. Opponeva, poi, la non debenza del tributo in quanto l'immobile tassato doveva ritenersi di categoria F3 ovvero “in costruzione”. Eccepiva, inoltre, la omessa notifica degli atti prodromici e la consequenziale prescrizione del credito vantato dall'ente. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e distrazione al difensore costituito.
Si costituiva la Pubblialifana srl eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 comma 1 D.Lgs. 546/92. Quanto al sostenuto difetto di legittimazione, richiamava la proroga tecnica emessa dal comune di Serre con determina n. 16/2022. Contestava, infine, l'asserita omessa notifica degli atti presupposto sostenendo, invece, l'avvenuta e regolare notifica sia dell'ingiunzione notificata il
29.06.2017 sia di un pignoramento presso terzi notificato il 13.09.2019 circostanze, queste che escludevano la dedotta prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso, spese vinte e distrazione.
Il comune di Serre non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 31.12.1992, n. 546 “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel caso concreto, invece, l'intervallo temporale tra la notifica dell'atto e la presentazione del ricorso supera il limite previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/92.
E infatti, ancorché l'atto impugnato fosse stato notificato il 18.12.2024, come asserito dalla stessa società ricorrente, il ricorso risulta essere stato proposto con pec del successivo 10.06.2025, come dimostrano le ricevute di accettazione e consegna versate in atti.
Ne consegue che il ricorso risulta tardivo e, pertanto, inammissibile.
La normativa vigente, infatti, impone il rispetto rigoroso dei termini decadenziali per la proposizione dell'impugnazione, a tutela della certezza dei rapporti giuridici e della stabilità delle posizioni acquisite.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della resistente costituita che si liquidano in euro 380,00 oltre accessori come per legge, con distrazione al difensore costituito dichiaratosi antistatario. Il GM dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno