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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 3609/2023 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale-opposizione a sanzione amministrativa”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Massaini Parte_1
-Appellante- E
, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Minucci Controparte_1
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di pace di Firenze, propose Parte_1
opposizione avverso il verbale di infrazione elevatogli dalla locale Polizia
pagina 1 di 5 Municipale in data 11 Gennaio 2022 per violazione dell'art. 7 co 1 lett. a) CdS per aver transitato in data 13 Gennaio 2023 col proprio autoveicolo sulle corsie riservate alla circolazione dei mezzi pubblici di trasporto.
Dedusse parte opponente, a fondamento della propria opposizione, la tardiva notifica del verbale eseguita oltre i 90 giorni legalmente previsti.
Si costituì il tramite funzionario delegato chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di con sentenza n. 260/2023, rigettò l'opposizione e CP_1
condannò il alla rifusione in favore del delle spese Pt_2 Controparte_1
processuali.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, che il dies a quo di 90 giorni previsto dal disposto di cui all'art. 201 CdS «è quello nel quale la P.A. verifica la sussistenza dell'illecito, non quello in cui è stata commessa l'infrazione», così che, nella fattispecie, l'illecito doveva considerarsi accertato in data 11 gennaio 2022, data in cui i riscontri del dispositivo utilizzato per il controllo ZTL avevano fornito la dimostrazione della commissione di infrazione in data 13 novembre 2022, in tempo comunque ragionevole.
Da tanto fece discendere che la notifica del verbale all'opponente in data 9 marzo 2022 risultava tempestiva, anche perché una prima notifica tentata al trasgressore a Pontedera in via Martin Luther King numero 14 non era andata a buon fine per la sua irreperibilità mentre la successiva si era perfezionata in data
9 marzo 2022 al corretto indirizzo di Pontedera via Macchiavelli n. 106.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello affidando le Parte_1
proprie doglianze al seguente motivo di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 201 CdS.
Aveva errato il primo giudice a ritenere che il dies a quo ai fini della notifica del verbale ai sensi dell'art. 201 CdS dovesse essere individuato al momento dell'accertamento dell'infrazione e non, invece, a quello della infrazione.
pagina 2 di 5 Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva il il quale sosteneva la correttezza della Controparte_1
sentenza impugnata deducendo, inoltre, che il si era reso irreperibile e Pt_1
che, di conseguenza, la prima notifica del verbale di infrazione, tentata senza successo alla via Martihn Luther King, era dipesa da causa imputabile al trasgressore.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Ed invero, risulta errato il principio affermato da parte del primo giudice secondo cui il dies a quo da cui far decorrere il termine previsto dall'art. 201 CdS decorre dall'accertamento dell'infrazione sul presupposto che risulta «necessario un ragionevole lasso di tempo per esaminare i dati raccolti e pervenire all'accertamento degli elementi dell'illecito»
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che «in materia di contravvenzioni stradali accertate mediante l'uso di apparecchi di rilevazione a distanza, il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 201, comma 1, del cod. della strada, per la notifica del relativo verbale decorre dall'accertamento dell'infrazione, momento che, ai sensi del comma 1-bis, lett. e), del medesimo art. 201, coincide con quello della rilevazione della violazione, tenuto conto che le operazioni di verifica delle rilevazioni di tali strumenti sono insite nel loro impiego, presupponendo la predisposizione, da parte dell'amministrazione, di modalità immediate per il loro compimento, né essendo prevista dalla legge pagina 3 di 5 alcuna deroga od eccezione in ordine ad una diversa decorrenza di detto temine in tali ipotesi»(Cass. n. 35262/2021).
Conseguentemente, posto che l'infrazione venne rilevata in data 13 Novembre
2022, la notifica al trasgressore del relativo verbale sarebbe dovuta avvenire entro l'11 Febbraio 2022 mentre, il primo tentativo di notifica da parte della
P.A. è del Marzo 2022.
Si aggiunga che è stato prodotto in giudizio la carta di circolazione del da Pt_1
cui risulta che egli è effettivamente residente, sin dal 2018, a Pontedera alla via
Macchiavelli numero 106.
La carta di circolazione è il documento associato a ogni veicolo immatricolato nell'Archivio Nazionale veicoli (Anv) della Motorizzazione civile e consultabile presso tale Archivio, così che la P.A. aveva a disposizione tutti i dati per procedere tempestivamente ad una rituale notifica.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
Le spese del doppi grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi(stante il modestissimo valore della causa, pari a circa 80 €).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza n. 260 emessa dal Giudice di pace di in data 31.1.2023, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da CP_1
nei confronti del e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
dichiara non dovute le somme di cui all'atto impugnato;
pagina 4 di 5 condanna il alla rifusione, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano, complessivamente, in
€ 64 per esborsi, € 139 per compenso quanto al giudizio di primo grado, 91 per esborsi, € 232 per compenso quanto al presente gravame oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 24.VII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 5 di 5
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 3609/2023 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale-opposizione a sanzione amministrativa”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Massaini Parte_1
-Appellante- E
, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Minucci Controparte_1
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di pace di Firenze, propose Parte_1
opposizione avverso il verbale di infrazione elevatogli dalla locale Polizia
pagina 1 di 5 Municipale in data 11 Gennaio 2022 per violazione dell'art. 7 co 1 lett. a) CdS per aver transitato in data 13 Gennaio 2023 col proprio autoveicolo sulle corsie riservate alla circolazione dei mezzi pubblici di trasporto.
Dedusse parte opponente, a fondamento della propria opposizione, la tardiva notifica del verbale eseguita oltre i 90 giorni legalmente previsti.
Si costituì il tramite funzionario delegato chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di con sentenza n. 260/2023, rigettò l'opposizione e CP_1
condannò il alla rifusione in favore del delle spese Pt_2 Controparte_1
processuali.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, che il dies a quo di 90 giorni previsto dal disposto di cui all'art. 201 CdS «è quello nel quale la P.A. verifica la sussistenza dell'illecito, non quello in cui è stata commessa l'infrazione», così che, nella fattispecie, l'illecito doveva considerarsi accertato in data 11 gennaio 2022, data in cui i riscontri del dispositivo utilizzato per il controllo ZTL avevano fornito la dimostrazione della commissione di infrazione in data 13 novembre 2022, in tempo comunque ragionevole.
Da tanto fece discendere che la notifica del verbale all'opponente in data 9 marzo 2022 risultava tempestiva, anche perché una prima notifica tentata al trasgressore a Pontedera in via Martin Luther King numero 14 non era andata a buon fine per la sua irreperibilità mentre la successiva si era perfezionata in data
9 marzo 2022 al corretto indirizzo di Pontedera via Macchiavelli n. 106.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello affidando le Parte_1
proprie doglianze al seguente motivo di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 201 CdS.
Aveva errato il primo giudice a ritenere che il dies a quo ai fini della notifica del verbale ai sensi dell'art. 201 CdS dovesse essere individuato al momento dell'accertamento dell'infrazione e non, invece, a quello della infrazione.
pagina 2 di 5 Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva il il quale sosteneva la correttezza della Controparte_1
sentenza impugnata deducendo, inoltre, che il si era reso irreperibile e Pt_1
che, di conseguenza, la prima notifica del verbale di infrazione, tentata senza successo alla via Martihn Luther King, era dipesa da causa imputabile al trasgressore.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Ed invero, risulta errato il principio affermato da parte del primo giudice secondo cui il dies a quo da cui far decorrere il termine previsto dall'art. 201 CdS decorre dall'accertamento dell'infrazione sul presupposto che risulta «necessario un ragionevole lasso di tempo per esaminare i dati raccolti e pervenire all'accertamento degli elementi dell'illecito»
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che «in materia di contravvenzioni stradali accertate mediante l'uso di apparecchi di rilevazione a distanza, il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 201, comma 1, del cod. della strada, per la notifica del relativo verbale decorre dall'accertamento dell'infrazione, momento che, ai sensi del comma 1-bis, lett. e), del medesimo art. 201, coincide con quello della rilevazione della violazione, tenuto conto che le operazioni di verifica delle rilevazioni di tali strumenti sono insite nel loro impiego, presupponendo la predisposizione, da parte dell'amministrazione, di modalità immediate per il loro compimento, né essendo prevista dalla legge pagina 3 di 5 alcuna deroga od eccezione in ordine ad una diversa decorrenza di detto temine in tali ipotesi»(Cass. n. 35262/2021).
Conseguentemente, posto che l'infrazione venne rilevata in data 13 Novembre
2022, la notifica al trasgressore del relativo verbale sarebbe dovuta avvenire entro l'11 Febbraio 2022 mentre, il primo tentativo di notifica da parte della
P.A. è del Marzo 2022.
Si aggiunga che è stato prodotto in giudizio la carta di circolazione del da Pt_1
cui risulta che egli è effettivamente residente, sin dal 2018, a Pontedera alla via
Macchiavelli numero 106.
La carta di circolazione è il documento associato a ogni veicolo immatricolato nell'Archivio Nazionale veicoli (Anv) della Motorizzazione civile e consultabile presso tale Archivio, così che la P.A. aveva a disposizione tutti i dati per procedere tempestivamente ad una rituale notifica.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
Le spese del doppi grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi(stante il modestissimo valore della causa, pari a circa 80 €).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza n. 260 emessa dal Giudice di pace di in data 31.1.2023, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da CP_1
nei confronti del e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
dichiara non dovute le somme di cui all'atto impugnato;
pagina 4 di 5 condanna il alla rifusione, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano, complessivamente, in
€ 64 per esborsi, € 139 per compenso quanto al giudizio di primo grado, 91 per esborsi, € 232 per compenso quanto al presente gravame oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 24.VII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 5 di 5