Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1357
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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Con riguardo ad impresa ammessa al concordato preventivo, il contratto di vendita immobiliare stipulato senza autorizzazione del giudice delegato è inefficace nei confronti dei creditori, a norma dell'art. 167, secondo comma, legge fallimentare, anche quando si tratti di vendita preceduta da contratto preliminare conclusa da impresa edilizia nello svolgimento dell'ordinaria gestione della propria attività e il compratore abbia versato interamente il prezzo prima dell'ammissione dell'impresa venditrice alla procedura concorsuale, in quanto in rapporto a ciascuno degli atti indicati nella citata norma - la cui astratta pericolosità per la massa è insita nella previsione normativa - deve essere valutata l'attitudine ad alterare la situazione patrimoniale oggetto della proposta di concordato, attraverso una valutazione preventiva del giudice delegato, espressa nella concessione o nella negazione della predetta autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1357
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1357
    Data del deposito : 18 febbraio 1999

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