Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
Con riguardo ad impresa ammessa al concordato preventivo, il contratto di vendita immobiliare stipulato senza autorizzazione del giudice delegato è inefficace nei confronti dei creditori, a norma dell'art. 167, secondo comma, legge fallimentare, anche quando si tratti di vendita preceduta da contratto preliminare conclusa da impresa edilizia nello svolgimento dell'ordinaria gestione della propria attività e il compratore abbia versato interamente il prezzo prima dell'ammissione dell'impresa venditrice alla procedura concorsuale, in quanto in rapporto a ciascuno degli atti indicati nella citata norma - la cui astratta pericolosità per la massa è insita nella previsione normativa - deve essere valutata l'attitudine ad alterare la situazione patrimoniale oggetto della proposta di concordato, attraverso una valutazione preventiva del giudice delegato, espressa nella concessione o nella negazione della predetta autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfretdo ROCCHI -Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS PP, LI RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 80, presso l'avvocato V. OLIVIERI, rappresentati e difesi dall'avvocato NINO GIANNITTO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrenti contro
FA AM CURATORE DEL FALLIMENTO DI GI TO & C.;
intimato avverso la sentenza n.745/96 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 16/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SE
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 6 febbraio 1989 il curatore del fallimento della società di fatto DI CO ON & C." e dei singoli soci Di CO ON, SA EP, UT EN IA, Di CO AL e RI TT convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Catania i coniugi EP SE e IA TO, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 167 L.F., o in subordine dell'art. 67 commi 1 e 2 della stessa legge, dell'atto di compravendita per notar IM LL in data 18 aprile 1988, mediante il quale la signora EN UT, quale titolare dell'impresa, nel corso della procedura di concordato preventivo cui era stata ammessa la società di fatto, aveva venduto ai predetti coniugi, senza autorizzazione del giudice delegato, due appartamenti ed un'autorimessa, facenti parte del complesso edilizio in Acicastello, frazione Ficarazzi, via Tripoli n. 107, per il prezzo di lire 85.400.000, notevolmente inferiore al reale valore di mercato di detti immobili.
La curatela chiese inoltre la condanna dei convenuti al rilascio dei beni trasferiti, alla restituzione dei frutti civili dall'immissione in possesso ed al risarcimento dei danni.
I coniugi SE - TO contestarono la fondatezza della domanda, deducendo l'inapplicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 167 della legge fallimentare, perché, siccome la società di fatto Di CO operava nel settore dell'edilizia, l'atto di trasferimento degli immobili rientrava tra quelli di ordinaria amministrazione e non era quindi soggetto a preventiva autorizzazione del giudice delegato, trattandosi inoltre d'immobili già promessi in vendita prima della procedura concordataria, in forza di contratto preliminare del 5 gennaio 1981 e dei quali già il 6 agosto 1983 avevano avuto il materiale possesso.
Quanto alla domanda ex art. 67 L.F. dedussero la congruità del prezzo pagato e l'insussistenza di qualsiasi carattere di anormalità dell'alienazione, costituendo la vendita degli appartamenti la normale ed unica attività dell'impresa.
All'esito dell'istruzione, nel corso della quale fu espletata una consulenza tecnica, il tribunale, con sentenza depositata il 21 febbraio 1994, dichiarò l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, del contratto di compravendita in questione e condannò i convenuti al rilascio dei beni e al pagamento dei frutti, con gli interessi legali sulle somme a tal titolo liquidate e con il maggior danno ex art. 1224 c.c. in ragione di un ulteriore 3% annuo fino al 15 dicembre 1990, oltre alle spese del giudizio.
La sentenza fu impugnata dai coniugi SE - TO. Ma la corte di appello di Catania, con pronunzia depositata il 16 ottobre 1996, rigettò il gravame e condannò in solido gli appellanti al pagamento delle spese giudiziali del grado, osservando (per quanto qui ancora rileva):
Che la tesi dei coniugi SE - secondo cui, costituendo la costruzione e la vendita d'immobili l'oggetto dell'attività della società fallita, il contratto di compravendita relativo ai due appartamenti e all'autorimessa (costruiti nell'espletamento di detta attività) non era qualificabile come atto di straordinaria amministrazione ed era pertanto sottratto all'autorizzazione del giudice delegato ex art. 167 L.F. - non poteva essere condivisa;
Che, invero, detta norma sanziona espressamente con l'inefficacia le alienazioni d'immobili compiute durante la procedura di concordato preventivo senza autorizzazione scritta del giudice delegato, prevedendo la medesima conseguenza in relazione a numerosi negozi giuridici e concludendo l'enunierazione con la locuzione "e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione";
Che il significato univoco della norma, quindi, è quello di richiedere l'autorizzazione, pena l'inefficacia, per tutti i negozi esplicitamente indicati nonché per gli atti diversi da quelli menzionati. ma eccedenti l'ordinaria amministrazione;
Che, dunque, per le alienazioni di beni immobili la preventiva autorizzazione è sempre richiesta, in conseguenza della valutazione operata dal legislatore con riguardo agli effetti prodotti dall'atto, senza che vi sia spazio per una valutazione circa la natura (di ordinaria amministrazione o meno) che l'atto stesso possa assumere in relazione all'attività svolta dal soggetto che lo compie;
Che la natura di atto eccedente l'ordinaria amministrazione poteva essere ravvisata anche in atti diversi da quelli espressamente menzionati nell'art. 167 L.F., ma non poteva in alcun caso essere esclusa la preventiva autorizzazione per gli atti nominativamente indicati, comprendenti l'alienazione di beni immobili;
Che, conseguentemente, non rilevava che l'atto di compravendita riguardasse immobili costruiti da un'impresa operante nel settore edilizio, perché la sanzione dell'inefficacia era prevista per tutte le alienazioni di beni immobili poste in essere nel corso della procedura di concordato preventivo, prima della sentenza di omologazione;
Che la tesi degli appellanti non era condivisibile neppure nella parte in cui essi sostenevano che l'impresa Di CO, stipulando l'atto di trasferimento, realizzava l'obbligazione assunta con il preliminare del 1981, compiendo un atto di normale e doverosa gestione dell'impresa finalizzata all'adempimento del concordato;
Che, invero, la sanzione d'inefficacia comminata dall'art. 167 L.F. prescinde dalla causa determinativa dell'atto, rendendo quindi irrilevante che esso sia stato compiuto in adempimento di un obbligo assunto prima dell'apertura della procedura di concordato, ancorché costituente un "atto dovuto", dovendosi aderire all'indirizzo in base al quale l'autorizzazione prevista dall'art. 167 cit. è ispirata dall'esigenza di evitare il depauperamento del patrimonio del debitore, anche in vista dell'eventuale dichiarazione di fallimento in caso di diniego dell'omologazione (indirizzo sorretto sia dal tenore della menzionata norma sia dalla sua ratio, da individuare nella necessità di garantire un generale potere di controllo del giudice delegato su tutta una serie di atti incidenti in misura rilevante sul patrimonio del debitore);
Che non giovava addurre che l'atto di compravendita non aveva alterato la situazione patrimoniale dell'impresa Di CO, sia perché la sanzione dell'inefficacia (prevista dall'art. 167 L.F.) prescinde dall'esistenza di un pregiudizio per la massa, sia perché il pregiudizio per i creditori è ben configurabile in relazione agli effetti traslativi derivanti dalla stipula del contratto definitivo, essendo indubbio che il trasferimento di un bene immobile e la sua sostituzione con una somma liquida comportano una diminuzione della garanzia dei creditori e una modificazione- delle condizioni di ammissione alla procedura.
Contro la suddetta sentenza i coniugi SE - TO hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il fallimento intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Con l'unico mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano violazione o errata applicazione dell'art. 167 legge fall., in relazione all'art. 360, n.3 e 5, c.p.c.
Premesso che, ai sensi del capoverso dell'art. 167 cit., il debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo conserva, nel corso della stessa, l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sostengono che il rogito di cui la curatela ha chiesto la declaratoria d'inefficacia si sarebbe dovuto valutare sotto un duplice profilo:
1) la corte di merito avrebbe dovuto preliminarmente delibare in ordine alla possibilità di ricomprendere l'atto de quo tra quelli per i quali la norma in esame postula la preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato, ma l'indagine sarebbe stata compiuta con criterio assai rigoristico, senza alcun riguardo per la ratio della norma, chiaramente finalizzata ad evitare iniziative dell'impresa idonee a pregiudicare le legittime aspettative dei creditori. Invero, al di là dell'espressione letterale del testo legislativo, non potrebbe considerarsi di straordinaria amministrazione un atto, sia pure di alienazione d'immobile, costituente uno dei due aspetti fondamentali dell'attività di un'impresa edile, la quale si manifesta nella costruzione e nella vendita di beni immobili;
2) la corte di merito, poi, avrebbe dovuto considerare che il contratto notarile di vendita si poneva in termini di mera esecuzione del preliminare stipulato nel 1981, per beni il cui prezzo sarebbe stato già interamente pagato.
In sostanza, trasferendo l'immobile, l'impresa Di CO avrebbe eliminato una posizione creditoria dei promissari acquirenti e ciò sarebbe rientrato negli scopi della procedura concordataria. Peraltro nella procedura di concordato preventivo non potrebbe trovare applicazione l'art. 72 L.F., in quanto non richiamato dall'art. 169 della stessa legge. Il consenso alla vendita, quindi, si sarebbe posto come un ineludibile adempimento dell'obbligazione nascente dal preliminare.
Nè la valenza di questo principio troverebbe ostacolo nelle argomentazioni della corte di Catania, sia perché il potere di recesso dal preliminare non compete al commissario (e tanto meno all'imprenditore), sia perché non potrebbe essere privilegiata l'esposizione ad un'azione risarcitoria da inadempienza contrattuale rispetto all'adempimento doveroso.
Infine, andrebbe posto in evidenza che la vendita in questione non avrebbe alterato la posizione dei creditori dell'impresa quale era al momento della stipula del rogito, non soltanto perché l'immobile di cui si tratta, già promesso in vendita, non avrebbe potuto far parte del compendio immobiliare sul quale i creditori potevano fare affidamento, sia perché la vendita sarebbe rientrata nell'ambito delle operazioni imprenditoriali finalizzate all'eliminazione delle difficoltà economiche.
Il ricorso non ha fondamento.
In sostanza esso ripropone gli argomenti già esaminati e respinti, con congrua ed esauriente motivazione, dalla sentenza impugnata, la quale peraltro si è conformata ad un indirizzo già emerso nella giurisprudenza di questa corte.
Si è infatti osservato che l'art. 167 secondo comma della legge fallimentare elenca una serie di atti (tra cui le alienazioni di beni immobili) stabilendo che essi, se compiuti durante la procedura di concordato senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato stesso. La medesima norma estende la citata previsione agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Vero è che l'enumerazione, contenuta nel secondo comma dell'art. 167 L.F., ha carattere esemplificativo e non tassativo degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Ma ciò non significa che, nell'ambito dei casi enumerati dalla norma, possa distinguersi tra gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo un criterio di normalità, riferito ad una certa attività d'impresa (per cui, siccome la società poi fallita operava nel settore delle costruzioni edili, la vendita degli appartamenti sarebbe rientrata nella sua attività ordinaria). I casi specificamente previsti nel citato art. 167, secondo comma, nella loro diversa tipologia, sono tutti relativi ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, tali già considerati dal legislatore il quale ha poi ritenuto di aggiungere una formula di chiusura facendo riferimento agli atti (ancorché non tipizzati) comunque riconducibili nel novero di quelli che eccedono l'amministrazione ordinaria.
Soltanto rispetto agli atti non tipizzati l'interprete può compiere in concreto la valutazione di atto eccedente o non eccedente l'amministrazione ordinaria, dovendosi ricondurre alla seconda categoria ogni atto inerente alla conservazione o al miglioramento del patrimonio. Ma per gli atti oggetto della specifica previsione normativa la valutazione è stata già compiuta dal legislatore, il quale li ha collocati ex lege tra gli atti di amministrazione straordinaria, evidentemente ritenendo che ad essi siano estranee finalità soltanto Conservatrici del patrimonio del debitore (destinato a garantire il pagamento dei creditori concorrenti, tanto che, dalla data di presentazione del ricorso, costoro non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali: art. 168 L.F.).
Perciò la norma ha stabilito che quegli atti possano essere compiuti soltanto con la preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato, cui è demandato il controllo (art. 167 primo comma l.f) circa la convenienza dell'operazione rispetto alle esigenze che la procedura è destinata a realizzare: controllo che non può essere eluso o spostato ad un momento successivo, perché ciò sarebbe in palese contrasto con la previsione d'inefficacia comminata dalla norma stessa per gli atti compiuti in assenza dell'autorizzazione (cfr. Cass., 8 agosto 1997, n. 7390; Cass., 13 dicembre 1996, n. 11144). Nè giova ai ricorrenti addurre che il contratto notarile di vendita si poneva come mera esecuzione del preliminare stipulato nel 1981 (e il prezzo era stato già interamente pagato), sicché, trasferendo l'immobile, l'impresa Di CO avrebbe eliminato una posizione creditoria dei promissari compratori, e ciò sarebbe rientrato negli scopi della procedura concordataria, nella quale non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 72 della legge fallimentare. Si deve ancora replicare che la valutazione dei suddetti profili, e di ogni altro aspetto concernente il rapporto de quo anche in ordine alla sua attitudine ad alterare la situazione patrimoniale oggetto della proposta di concordato, non spettava all'impresa bensì al giudice delegato preposto a dirigere la procedura.
Non è senza significato, del resto, che la legge non soltanto abbia imposto, per il compimento degli atti specificamente indicati nell'art. 167 comma secondo L.F., un provvedimento autorizzatorio del giudice, ma abbia previsto per esso anche un determinato requisito formale, cioè la forma scritta. Tale requisito sottolinea la rilevanza del provvedimento, che esprime e traduce in concreto per l'appunto i poteri di controllo e di direzione del giudice delegato. Pertanto la stipula non autorizzata viola il chiaro dettato normativo ed inevitabilmente determina la sanzione d'inefficacia comminata in modo espresso dalla norma.
Non vale quindi addurre che la vendita in questione non avrebbe alterato la posizione dei creditori dell'impresa quale era al momento della stipula del rogito. A parte la natura apodittica dell'affermazione (relativa, peraltro, ad un accertamento di fatto che non può essere compiuto in sede di legittimità), la legge prescinde da tale aspetto, stabilendo l'inefficacia come conseguenza del difetto di autorizzazione proprio quale forma di garanzia per i creditori.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 18 Febbraio 1999