Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4316 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
j ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 143 Tributa:TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.riMac: ati Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G. N. 1107 Cron. 952 Dott. Mario CICALA - Consigliere - Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Rel Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Ud.25/09/02 Dott. Achille MELONCELI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT DO, EL NI AN, NT IA, TI DO, US SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che li difendo unitamente all'avvocato PIERO BRUNORI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MIN FINANZE, UFF REGISTRC BORGO S LORENZO;
- intimati -
2002 avverso la sentenza 0. 119/99 delia Commissione 3331 tributaria regionale di FIRENZE, depositato il -1- 06/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore det líbila for l'accoglimentos Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso -2- Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro di Borgo San Lorenzo emetteva avviso di liquidazione di imposta a carico di RM RE, EL AN e VE GI, quali soci della EU s.p.a. e AS FO, quale legale rappresentante di quest'ultima, ritenendo, a seguito di verbale di assemblea straordinaria del 27-9-1991, avente ad oggetto l'acquisto per £600.000.000 di un programma di "analisi computerizzata ed elaborazione grafica" delle azioni quotate in borsa, verificatosi il “caso d'uso" di cui all'art. 6 del D.P.R. 131/1986. I suddetti soci e legale rappresentante proponevano ricorso avverso detto avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che lo rigettava. A seguito dell'impugnazione proposta dai contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza in esame rigettava il gravame confermato quanto statuito in primo grado;
sostenevano i giudici di secondo grado che la relazione di stima prodotta ex art. 2343 c.c., facendo riferimento alla compravendita in questione, configurava detto caso d'uso. Ricorrono per cassazione, con un unico articolato motivo, il RM, il EL, il VE e il AS nonché la EU s.p.a. in liquidazione;
non ha svolto attività difensiva l'intimato ufficio. не Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 6 del D.P.R. n. 131/1986 2343 c.c., non essendo applicabile alla fattispecie in esame l'ipotesi di cui al detto caso d'uso. Il ricorso non merita accoglimento. Come correttamente affermato dalla Commissione Regionale non costituisce “caso d'uso", pertanto, non è soggetto alla registrazione, l'atto che sia "obbligatorio” depositare.છે. Ne deriva, con riferimento al caso in questionc, che, se era obbligatorio produrre (sul punto non vi è alcuna contestazione) la perizia giurata di stima di cui all'art. 2343 cc., tale obbligo non sussisteva anche per gli atti posti a base della attività dello stimatore, tra cui il contratto di compravendita in oggetto, attcstante il valore che le parti hanno conferito al relativo bene. Non può poi non rilevarsi come, in virtù di un esame in fatto compiuto dalla Commissione di secondo grado, non ulteriormente sindacabile nella presente sede, detto atto di compravendita risulta concluso, per cui il suo deposito presso l'Ufficio del Registro non può che dar luogo al "caso d'uso di cui all'art. 6 del DPR n. 131/86. In definitiva, risulta priva di pregio la doglianza dei ricorrenti che estendono l'obbligatorietà del deposito della perizia all'allegato contratto. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato Ministero comporta il non doversi provvedere in ordine alle spcsc della presente fase.
P.Q.M.
ESENTE DA REGISTRAZIONE La Corte rigetta il ricorso. AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA In Roma, il 25-9-2002 Al Presidente L'estensore मिलन zer CANCELLIERE C1 Wow Gagano CANCELLERIA 25 MAR 2003 DE CANCELLIERĘ C Pasaro