CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 908/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4387/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Fiumefreddo Di Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2317 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2619 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 20.5.2024, depositato in data 21.5.2024 presso la Corte di
Ricorrente_1Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2619 del
2.11.2023 per omesso versamento della TASI relativa all'anno 2018 e l'avviso di accertamento n. 2317 del 24.10.2023 per parziale pagamento dell'IMU per l'anno 2018, entrambi notificati il emessi dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con i quali è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 918,00 (€. 95,00 per TASI e €. 823 per IMU), eccependo la decadenza e l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, pertanto,
l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di decadenza, avente natura assorbente, è fondata.
L'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 prevede che, in caso di eventi eccezionali che comportino la sospensione dei versamenti per i contribuenti, anche i termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori siano sospesi per un periodo corrispondente. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l'ordinanza n. 960/2025, sia pure per i crediti di natura extratributaria, ha affermato che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da
COVID. Successivamente la Corte di Cassazione, sezione 5, con l'ordinanza n. 21765 del
29 luglio 2025 ha affermato che “ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, - che riguarda
(anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato
(pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine”.
Ebbene, nel caso specie, gli avvisi di accertamento impugnati sono stati notificati al ricorrente il 29 marzo 2024 quindi oltre il termine di decadenza del 25 marzo 2024, tenuto conto del periodo di sospensione COVID (85 giorni)
Il ricorso, pertanto va accolto e gli atti impugnati annullati stante la fondatezza del primo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €.
250,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Fiumefreddo di Sicilia al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi €. 250,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 28 gennaio 2026.
Giudice
ZI CA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4387/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Fiumefreddo Di Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2317 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2619 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 20.5.2024, depositato in data 21.5.2024 presso la Corte di
Ricorrente_1Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2619 del
2.11.2023 per omesso versamento della TASI relativa all'anno 2018 e l'avviso di accertamento n. 2317 del 24.10.2023 per parziale pagamento dell'IMU per l'anno 2018, entrambi notificati il emessi dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con i quali è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 918,00 (€. 95,00 per TASI e €. 823 per IMU), eccependo la decadenza e l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, pertanto,
l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di decadenza, avente natura assorbente, è fondata.
L'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 prevede che, in caso di eventi eccezionali che comportino la sospensione dei versamenti per i contribuenti, anche i termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori siano sospesi per un periodo corrispondente. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l'ordinanza n. 960/2025, sia pure per i crediti di natura extratributaria, ha affermato che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da
COVID. Successivamente la Corte di Cassazione, sezione 5, con l'ordinanza n. 21765 del
29 luglio 2025 ha affermato che “ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, - che riguarda
(anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato
(pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine”.
Ebbene, nel caso specie, gli avvisi di accertamento impugnati sono stati notificati al ricorrente il 29 marzo 2024 quindi oltre il termine di decadenza del 25 marzo 2024, tenuto conto del periodo di sospensione COVID (85 giorni)
Il ricorso, pertanto va accolto e gli atti impugnati annullati stante la fondatezza del primo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €.
250,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Fiumefreddo di Sicilia al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi €. 250,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 28 gennaio 2026.
Giudice
ZI CA