Art. 5.
Per l'anno 1983 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.180 miliardi, al netto dei trasferimenti al fondo nazionale trasporti.
Per l'anno 1983, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 2.900 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall' articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 .
Il predetto importo e' finanziato per lire 475.989.266.000 e per lire 77.618.690.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.
Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151 , possono essere rideterminati, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.
A valere sul fondo di cui al secondo comma del presente articolo, una somma non superiore a lire 40 miliardi e' destinata alla copertura degli oneri derivanti dall' articolo 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
Le somme spettanti alle singole aziende sono erogate alle rispettive regioni previa certificazione da parte delle stesse che devono attestare:
a) che le societa' siano a totale partecipazione pubblica;
b) che la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1981 risulti dal bilancio regolarmente approvato a norma di legge;
c) che detta perdita permanga nella situazione patrimoniale delle aziende al momento della certificazione stessa.
Per l'anno 1983 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.180 miliardi, al netto dei trasferimenti al fondo nazionale trasporti.
Per l'anno 1983, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 2.900 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall' articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 .
Il predetto importo e' finanziato per lire 475.989.266.000 e per lire 77.618.690.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.
Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151 , possono essere rideterminati, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.
A valere sul fondo di cui al secondo comma del presente articolo, una somma non superiore a lire 40 miliardi e' destinata alla copertura degli oneri derivanti dall' articolo 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
Le somme spettanti alle singole aziende sono erogate alle rispettive regioni previa certificazione da parte delle stesse che devono attestare:
a) che le societa' siano a totale partecipazione pubblica;
b) che la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1981 risulti dal bilancio regolarmente approvato a norma di legge;
c) che detta perdita permanga nella situazione patrimoniale delle aziende al momento della certificazione stessa.