CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 605/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3668/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303911 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303911 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303911 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303911 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4117/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
Parte ricorrente esibisce sentenza n. 4990/2024 della sez.8 e si riserva di depositarla telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento in materia di IRPEF, Add.le Regionale all'IRPEF, Add.le Comunale all'IRPEF, IVA e relative sanzioni, per l'anno d'imposta 2018, con il quale l'Agenzia Entrate
Direzione Provinciale II Di Milano rideterminava il reddito di lavoro autonomo e irrogava sanzioni.
Il ricorrente precisa di svolgere l'attività di giornalista indipendente, addetto stampa e porta voce di alcuni
Comuni e che l'attività dallo stesso svolta costituisce opera dell'ingegno, tutelata sia sotto il profilo civilistico che sotto quello fiscale. Nell'anno di imposta 2018, come fatto per i periodi d'imposta pregressi, il Contribuente ha dichiarato, liquidato e versato le relative imposte in ottemperanza ai rispettivi regimi fiscali delle categorie reddituali premiali previste dall'artt. 53, c. 2, lett. b) e 54, c. 8, del “TUIR” ai fini delle imposte dirette, e all'art. 3, c. 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 ai fini Iva.
L'Ufficio ha inviato un Questionario in relazione agli anni d'imposta 2016, 2017e 2018 con richiesta di produrre documentazione relativa ai contratti oggetto del controllo e, sulla base delle Certificazioni Uniche pervenute dai sostituti d'imposta, ha riqualificato parte dei redditi come compensi percepiti per l'attività professionale e, quindi, assoggettabili al regime ordinario previsto per i redditi di lavoro autonomo ex art. 53, c. 1, TUIR, disconoscendo, per l'effetto, l'applicazione del regime premiale.
Il ricorrente precisa che aveva smarrito le credenziali di accesso alla propria PEC e per tale motivo non aveva risposto al questionario. Faceva comunque presente nel ricorso che i diversi sostituti di imposta avevano provveduto ad inviare certificazioni errate nelle indicazioni della causale. L'Agenzia pur riconoscendo come le opere del ricorrente fossero protette dal diritto d'autore, perché integranti i requisiti della creatività ed originalità, non aveva ritenuto tale circostanza determinante ai fini fiscali.
Il ricorrente censura le argomentazioni dell'Ufficio secondo cui, pur riconoscendo l'opera del ricorrente come protetta dal diritto d'autore, non sarebbe possibile cederla e sfruttarne il valore patrimoniale perché, ai sensi dell'art. 11 della legge sul diritto d'autore (L. n.633/41), il diritto patrimoniale spettava al Comune che le aveva realizzate a proprie spese. Secondo il contribuente la creazione dell'opera e la sua realizzazione costituivano un'attività da retribuire in forza di un contratto e come tale, per le sue caratteristiche di creatività ed originalità, andavano ricompresa nella tassazione agevolata.
Afferma di aver correttamente dichiarato i redditi nel rigo RL25 in quanto derivanti dallo sfruttamento economico di opere coperte da diritto di autore, e conclude chiedendo in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso impugnato - chiede lo scomputo della sanzione stante la asenza di colpa e le condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni-dichiarare illegittimo l'atto di cui in epigrafe nella parte in cui irroga la sanzione amministrativa senza applicare il cd. cumulo giuridico di cui all'art. 12, c. 5, D.Lgs. n. 472/1997, e, per l'effetto, rideterminare la sanzione dovuta dal Contribuente-, oppure rideterminarla ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, c. 4, D.Lgs. n. 472/1997 - in ogni caso, condannare l'Ufficio alla rifusione delle spese, diritti e onorari di causa, nonché, dei danni ingiustamente patiti a mente dell'art. 96, c. 1., c.p.c. ovvero ai sensi del c. 3 del medesimo articolo e art. 15, c.
2-bis, D.Lgs. n546/1992.
Si costituisce in giudizio la Agenzia Entrate Direzione Provinciale II Di Milano che replica alle deduzioni del ricorrente e chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. Precisa che stante la omessa risposta al questionario da parte del contribuente, aveva considerato i proventi percepiti dal ricorrente come compensi ricevuti nell'ambito dell'attività professionale svolta secondo il regime ordinario, e non secondo quello agevolato previsto per le opere protette dal diritto di autore.
Secondo la disciplina della legge sulla protezione del diritto di autore, occorre distinguere tra diritti morali e diritti di patrimoniali: i diritti morali prevedono il diritto d'essere riconosciuti autore dell'opera e garantiscono il rispetto dell'integrità dell'opera, mentre i diritti patrimoniali includono il diritto di utilizzare economicamente l'opera attraverso la distribuzione e comunicazione pubblica.
L'art. 11 co.1 della L. n. 633/1941 statuisce che alle Amministrazioni ed ai Comuni spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e per loro conto e spese e, pertanto, il ricorrente doveva considerarsi titolare di diritti morali sulle opere realizzate per i Comuni, mentre titolare dei diritti patrimoniali per le suddette opere restavano gli stessi Comuni.
Il ricorrente ha depositato una memoria di replica alle controdeduzioni dell'Ufficio e in udienza esibiva sentenza a lui favorevole, n.4990/2024 del 6/12/2024 emessa dalla sez.8 della CGT di Milano, avente ad oggetto avviso di accertamento per l'anno di imposta 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa ritiene che il ricorso sia da accogliere.
Anzitutto ricorda che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La Cassazione S.U. Civili n. 642 del 16.01.2015 ha precisato che al giudice è solo chiesto di assumere una decisione e spiegarne le ragioni .
Preliminarmente osserva la Corte che non è controversa la natura dell'attività professionale svolta come caratterizzata da creatività ed originalità. L'Ufficio riconosce al ricorrente l'esistenza di diritti morali sulle opere create e quindi riconosce le opere del sig. Ricorrente_1 come protette dalla legge sul diritto d'Autore.
L'Ufficio infatti, pur riconoscendo l'opera del ricorrente come protetta dal diritto d'autore, sostiene che non sarebbe possibile cederla e sfruttarne il valore patrimoniale perché, ai sensi dell'art. 11 della legge sul diritto d'autore (L. n.633/41), il diritto patrimoniale spetta al Comune che le aveva realizzate a proprie spese.
Non è però in discussione in questa sede, la possibilità del Comune di ricavare profitti dalle opere realizzate dal ricorrente.
La questione dirimente è relativa alla assoggettabilità a tassazione agevolata o meno, dei redditi percepiti dal contribuente per realizzare opere protette dal diritto d'autore. Il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 54, comma 2, TUIR si limita a contemplare la disciplina speciale di favore senza distinguere se il committente sia una Pubblica Amministrazione o un soggetto privato.
I redditi percepiti per diritti d'Autore in ragione della creazione dell'opera, sono soggetti a tassazione con le agevolazioni previste dal TUIR al suo Autore, con percentuali variabili in determinati casi anche in base all'età o alla residenza.
Il diritto d'autore ha per oggetto “le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 1, L. n. 633/1941). Requisiti dell'opera dell'ingegno sono la creatività e la concretezza d'espressione.
L'attività svolta dal ricorrente implica l'applicazione degli elementi della creatività, dell'intellettualità e dell'intermediazione critica delle notizie, che costituiscono i fondamenti delle opere dell'ingegno, tutelate sia sotto il profilo civilistico che sotto quello fiscale.
Dallo sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno può scaturire, per il soggetto titolare del diritto di autore, la corresponsione di un compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell'opera, forma di remunerazione stabilita nell'ambito di un rapporto contrattuale fra il committente/produttore/datore di lavoro e l'artista, derivante dalla cessione dello sfruttamento del diritto d'autore.
Ritiene questa Corte che la creazione dell'opera e la sua realizzazione da parte del ricorrente, attività da retribuire in forza di un contratto, per le caratteristiche di creatività ed originalità, vada ricompresa nella tassazione agevolata.
Il carattere assorbente dell'accoglimento di questo motivo, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e provvede alla compensazione delle spese, avendo il ricorrente omesso di contribuire ad una completa istruttoria, non rispondendo al questionario validamente notificatogli.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3668/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303911 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303911 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303911 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F303911 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4117/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
Parte ricorrente esibisce sentenza n. 4990/2024 della sez.8 e si riserva di depositarla telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento in materia di IRPEF, Add.le Regionale all'IRPEF, Add.le Comunale all'IRPEF, IVA e relative sanzioni, per l'anno d'imposta 2018, con il quale l'Agenzia Entrate
Direzione Provinciale II Di Milano rideterminava il reddito di lavoro autonomo e irrogava sanzioni.
Il ricorrente precisa di svolgere l'attività di giornalista indipendente, addetto stampa e porta voce di alcuni
Comuni e che l'attività dallo stesso svolta costituisce opera dell'ingegno, tutelata sia sotto il profilo civilistico che sotto quello fiscale. Nell'anno di imposta 2018, come fatto per i periodi d'imposta pregressi, il Contribuente ha dichiarato, liquidato e versato le relative imposte in ottemperanza ai rispettivi regimi fiscali delle categorie reddituali premiali previste dall'artt. 53, c. 2, lett. b) e 54, c. 8, del “TUIR” ai fini delle imposte dirette, e all'art. 3, c. 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 ai fini Iva.
L'Ufficio ha inviato un Questionario in relazione agli anni d'imposta 2016, 2017e 2018 con richiesta di produrre documentazione relativa ai contratti oggetto del controllo e, sulla base delle Certificazioni Uniche pervenute dai sostituti d'imposta, ha riqualificato parte dei redditi come compensi percepiti per l'attività professionale e, quindi, assoggettabili al regime ordinario previsto per i redditi di lavoro autonomo ex art. 53, c. 1, TUIR, disconoscendo, per l'effetto, l'applicazione del regime premiale.
Il ricorrente precisa che aveva smarrito le credenziali di accesso alla propria PEC e per tale motivo non aveva risposto al questionario. Faceva comunque presente nel ricorso che i diversi sostituti di imposta avevano provveduto ad inviare certificazioni errate nelle indicazioni della causale. L'Agenzia pur riconoscendo come le opere del ricorrente fossero protette dal diritto d'autore, perché integranti i requisiti della creatività ed originalità, non aveva ritenuto tale circostanza determinante ai fini fiscali.
Il ricorrente censura le argomentazioni dell'Ufficio secondo cui, pur riconoscendo l'opera del ricorrente come protetta dal diritto d'autore, non sarebbe possibile cederla e sfruttarne il valore patrimoniale perché, ai sensi dell'art. 11 della legge sul diritto d'autore (L. n.633/41), il diritto patrimoniale spettava al Comune che le aveva realizzate a proprie spese. Secondo il contribuente la creazione dell'opera e la sua realizzazione costituivano un'attività da retribuire in forza di un contratto e come tale, per le sue caratteristiche di creatività ed originalità, andavano ricompresa nella tassazione agevolata.
Afferma di aver correttamente dichiarato i redditi nel rigo RL25 in quanto derivanti dallo sfruttamento economico di opere coperte da diritto di autore, e conclude chiedendo in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso impugnato - chiede lo scomputo della sanzione stante la asenza di colpa e le condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni-dichiarare illegittimo l'atto di cui in epigrafe nella parte in cui irroga la sanzione amministrativa senza applicare il cd. cumulo giuridico di cui all'art. 12, c. 5, D.Lgs. n. 472/1997, e, per l'effetto, rideterminare la sanzione dovuta dal Contribuente-, oppure rideterminarla ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, c. 4, D.Lgs. n. 472/1997 - in ogni caso, condannare l'Ufficio alla rifusione delle spese, diritti e onorari di causa, nonché, dei danni ingiustamente patiti a mente dell'art. 96, c. 1., c.p.c. ovvero ai sensi del c. 3 del medesimo articolo e art. 15, c.
2-bis, D.Lgs. n546/1992.
Si costituisce in giudizio la Agenzia Entrate Direzione Provinciale II Di Milano che replica alle deduzioni del ricorrente e chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. Precisa che stante la omessa risposta al questionario da parte del contribuente, aveva considerato i proventi percepiti dal ricorrente come compensi ricevuti nell'ambito dell'attività professionale svolta secondo il regime ordinario, e non secondo quello agevolato previsto per le opere protette dal diritto di autore.
Secondo la disciplina della legge sulla protezione del diritto di autore, occorre distinguere tra diritti morali e diritti di patrimoniali: i diritti morali prevedono il diritto d'essere riconosciuti autore dell'opera e garantiscono il rispetto dell'integrità dell'opera, mentre i diritti patrimoniali includono il diritto di utilizzare economicamente l'opera attraverso la distribuzione e comunicazione pubblica.
L'art. 11 co.1 della L. n. 633/1941 statuisce che alle Amministrazioni ed ai Comuni spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e per loro conto e spese e, pertanto, il ricorrente doveva considerarsi titolare di diritti morali sulle opere realizzate per i Comuni, mentre titolare dei diritti patrimoniali per le suddette opere restavano gli stessi Comuni.
Il ricorrente ha depositato una memoria di replica alle controdeduzioni dell'Ufficio e in udienza esibiva sentenza a lui favorevole, n.4990/2024 del 6/12/2024 emessa dalla sez.8 della CGT di Milano, avente ad oggetto avviso di accertamento per l'anno di imposta 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa ritiene che il ricorso sia da accogliere.
Anzitutto ricorda che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La Cassazione S.U. Civili n. 642 del 16.01.2015 ha precisato che al giudice è solo chiesto di assumere una decisione e spiegarne le ragioni .
Preliminarmente osserva la Corte che non è controversa la natura dell'attività professionale svolta come caratterizzata da creatività ed originalità. L'Ufficio riconosce al ricorrente l'esistenza di diritti morali sulle opere create e quindi riconosce le opere del sig. Ricorrente_1 come protette dalla legge sul diritto d'Autore.
L'Ufficio infatti, pur riconoscendo l'opera del ricorrente come protetta dal diritto d'autore, sostiene che non sarebbe possibile cederla e sfruttarne il valore patrimoniale perché, ai sensi dell'art. 11 della legge sul diritto d'autore (L. n.633/41), il diritto patrimoniale spetta al Comune che le aveva realizzate a proprie spese.
Non è però in discussione in questa sede, la possibilità del Comune di ricavare profitti dalle opere realizzate dal ricorrente.
La questione dirimente è relativa alla assoggettabilità a tassazione agevolata o meno, dei redditi percepiti dal contribuente per realizzare opere protette dal diritto d'autore. Il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 54, comma 2, TUIR si limita a contemplare la disciplina speciale di favore senza distinguere se il committente sia una Pubblica Amministrazione o un soggetto privato.
I redditi percepiti per diritti d'Autore in ragione della creazione dell'opera, sono soggetti a tassazione con le agevolazioni previste dal TUIR al suo Autore, con percentuali variabili in determinati casi anche in base all'età o alla residenza.
Il diritto d'autore ha per oggetto “le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 1, L. n. 633/1941). Requisiti dell'opera dell'ingegno sono la creatività e la concretezza d'espressione.
L'attività svolta dal ricorrente implica l'applicazione degli elementi della creatività, dell'intellettualità e dell'intermediazione critica delle notizie, che costituiscono i fondamenti delle opere dell'ingegno, tutelate sia sotto il profilo civilistico che sotto quello fiscale.
Dallo sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno può scaturire, per il soggetto titolare del diritto di autore, la corresponsione di un compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell'opera, forma di remunerazione stabilita nell'ambito di un rapporto contrattuale fra il committente/produttore/datore di lavoro e l'artista, derivante dalla cessione dello sfruttamento del diritto d'autore.
Ritiene questa Corte che la creazione dell'opera e la sua realizzazione da parte del ricorrente, attività da retribuire in forza di un contratto, per le caratteristiche di creatività ed originalità, vada ricompresa nella tassazione agevolata.
Il carattere assorbente dell'accoglimento di questo motivo, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e provvede alla compensazione delle spese, avendo il ricorrente omesso di contribuire ad una completa istruttoria, non rispondendo al questionario validamente notificatogli.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.