Sentenza 5 dicembre 2008
Massime • 1
Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma secondo n. 2, cod. pen. (lesione personale procurata con l'uso di strumenti atti ad offendere) nel fatto di minaccia commesso con l'uso di un randello di legno, qualificabile come arma impropria, in quanto si tratta di attrezzo che, in date circostanze, può essere usato come strumento contundente e, pertanto, di offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2008, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/12/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 4375
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 30151/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
11.7.2008 dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona;
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Recanati del 23 giugno 2008;
nel procedimento a carico di:
AJ IL, nata a [...] il [...]. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Meloni Vittorio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 612 c.p., con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Recanati, a seguito di citazione a giudizio del PM, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RA IL (imputata dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. poiché ingiuriava e minacciava MO UN, proferendo all'indirizzo di questi parole del tipo ZI...TA....". E ancora, brandendo un randello di legno, parole del tipo "ti ammazzo....ti ammazzo (sub a) e di cui all'art.581 c.p. poiché percuoteva MO UN, spingendolo ripetutamele e colpendolo al torace, per intervenuta remissione tacita di querela e tacita accettazione.
Rilevava il giudicante che il verbale contenente l'ammonimento sulle conseguenze della sua persistente assenza era stato regolarmente trasmesso all'imputata mediante servizio postale, mentre la persona offesa ne aveva ricevuto comunicazione il 5.11.2007, sicché nella loro condotta erano ravvisabili gli estremi della remissione tacita e della tacita accettazione di querela.
Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l'incompetenza per materia del giudicante nonché inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento all'art. 152 c.p., e art. 612 c.p., comma 2, in relazione all'art.339 c.p.. Deduceva, in proposito, che la minaccia contestata era aggravata per il fatto che l'imputata si era avvalsa di un randello di legno, configurabile arma impropria ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, contestata in fatto nella formulazione della rubrica. Trattandosi di reato di competenza del Tribunale,il Giudice di pace non avrebbe potuto pronunciarsi in merito, ma avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza. Inoltre, proprio perché aggravata, la minaccia non era suscettibile di estinzione per remissione di querela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso del PG è certamente fondato e merita, pertanto, accoglimento. Ed invero, alla stregua della perspicua formulazione della rubrica, la minaccia contestata era certamente aggravata, ai sensi dell'art. 612 c.p. in riferimento all'art. 339 c.p., in quanto posta in essere con uso di randello di legno che è certamente qualificabile come arma impropria, ai sensi dell'art. 585 c.p., comma 2, n. 2, posto che si tratta di attrezzo che, in determinate circostanze, può essere usato come strumento contundente e, dunque, di offesa (cfr., tra le altre, Cass. 20.12.2004, n. 1762, rv 230741). Trattandosi di ipotesi aggravata dell'art. 612 c.p., il reato esulava dalla competenza ratione materiae del giudice di pace, rientrando, invece, in quella del tribunale monocratico, ai sensi degli artt. 6 e 33 ter, codice di rito in rapporto al D.Lgs. n. 274 del 2000, art.
4. Peraltro, la perseguibilità d'ufficio della minaccia aggravata, sancita dal menzionato art. 612 c.p., comma 2, rendeva il reato insuscettibile di estinzione per remissione di querela. 3. - Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al reato di cui all'art. 612 c.p., cui esclusivamente si riferisce il ricorso di parte ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 612 c.p. (capo a) e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Macerata per quanto di competenza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009