Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza breve 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 09/03/2026, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01886/2026REG.PROV.COLL.
N. 01388/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2026, proposto dal Comune di Cornedo Vicentino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il signor RU NI, rappresentato e difeso dall’avvocato Fiorenza Scagliotti, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione prima, n. 24 giugno 2025, n. 1065 che ha accolto il ricorso r.g. n. 70/2022 proposto per l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Cornedo Vicentino n. 72 del 19 ottobre 2021 recante “esame osservazioni e approvazione definitiva del nuovo Piano di recupero del Centro storico di Cornedo” , pubblicata all’Albo pretorio dal 10 ottobre al 5 novembre 2021, della delibera di Giunta comunale n. 92 del 9 ottobre 2020 di adozione del Piano di recupero del centro storico di Cornedo Vicentino nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor RU NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 la Cons. EM IA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
1. Con l’appello in esame il Comune di Cornedo Vicentino ha impugnato la sentenza n. 1065 del 24 giugno 2025 emessa dal T.a.r. per il Veneto, Sezione I, con la quale il giudice di primo grado ha accolto il ricorso r.g. n. 70/2022 e ha annullato la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Cornedo Vicentino n. 72 del 19 ottobre 2021 e la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 9 ottobre 2020 di adozione del Piano di recupero del centro storico di Cornedo Vicentino.
1.1. Il primo giudice ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro duemilacinquecento (2.500,00) nei confronti del ricorrente.
2. Con memoria di costituzione del 27 febbraio 2026 l’appellato, signor RU NI, ha rappresentato che, nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per la bonaria definizione della controversia in essere – formalizzato mediante transazione stipulata in data 20 febbraio 2026 – che priva di utilità, per l’appellato, l’annullamento del Piano di recupero ottenuto a mezzo della sentenza di primo grado.
Pertanto, il Comune di Cornedo Vicentino ha dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza emessa dal T.a.r. per il Veneto e ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
2.1. Con memoria in data 27 febbraio 2026, il Comune di Cornedo Vicentino ha dichiarato di non opporsi ex art. 84 c.p.a. alla rinuncia, da parte del signor RU NI, al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza che lo definiva e si è associato alla istanza dell’appellato di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3. Alla camera di consiglio del 5 marzo 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione dopo aver avvisato le parti sulla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. Il Collegio rileva che parte appellante risulta avere posto in essere le formalità richieste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia.
5. Pertanto, nel caso all’esame, in relazione al contenuto e alle forme delle memorie sopra indicate, non resta al Collegio che dichiarare l’estinzione del giudizio.
6. Il Collegio compensa le spese del doppio grado di giudizio sull’accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ES AM PI, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
EM IA, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM IA | ES AM PI |
IL SEGRETARIO