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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30498/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30498/2023 promossa da:
Parte_1
(p.i ) n.q. amministratore sig. P.IVA_1 Parte_1
C.F._1
in proprio, Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Quirino Fiorini del Foro di ON (C.F.
), ed elett.te domiciliati in Ferentino (Fr), via Stazione n. 75 C.F._2
presso lo studio del difensore opponenti contro
con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122, Milano Controparte_1
(C.F. e P.I. , in persona del Procuratore Avv. P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Cardini (CF ; C.F._3
pec: ed Elisabetta Scotti (CF Email_1 ; pec: del C.F._4 Email_2
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazza
Bertarelli 1
opposta
Oggetto: Contratto di somministrazione
Conclusioni
Per l'attrice: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in Via Preliminare in rito,
- accertare e dichiarare viziato:
1) il D.I. 10460/23 opposto, in quanto carente di rituale procedura di mediazione notificata alla società opponente e suoi soci ed eredi;
2) il procedimento monitorio in quanto carente di legittimazione nei confronti degli eredi del socio defunto sig. Parte_1
3) Rideterminazione del credito e conseguentemente, dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto.
4) Opponendosi sin d'ora alla richiesta di provvisoria esecuzione.
- Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art 93 cpc.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività, attesa la natura dilatoria della proposta opposizione, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10460/2023 del 13.06.2023, R.G. n. 20217/2023, in ordine all'integralità dell'importo ingiunto, nei confronti del NO
, CF: residente in [...] C.F._1 D'Orlando n.1, in qualità di socio amministratore della società
[...]
e con essa illimitatamente e solidalmente Parte_1 responsabile;
In via principale nel merito
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla CP_3 [...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in quanto tardiva;
- In ogni caso, respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10460/2023 del 13.06.2023, R.G. n. 20217/2023, pure emesso nei confronti del NO , Parte_1
pag. 2 illimitatamente e solidalmente responsabile con la
[...]
e, nella denegata ipotesi di revoca dello Controparte_4 stesso, comunque condannare il NO , CF: Parte_1 C.F._1 residente in [...], in qualità di socio amministratore della società a Parte_1 pagare, in solido con la predetta Società, a favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di Euro 38.901,25, oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas n. 200/99.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire ed articolare capitoli di prova negli assegnandi termini.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24.08.2023 la società
[...]
(d'ora in avanti anche Parte_1 solo ”) e il sig. in proprio hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 10460/2023 del 13.06.2023 con cui il Tribunale di
Milano aveva ingiunto alla società opponente e al suo socio amministratore di pagare Cont in favore di (di seguito anche solo ”) l'importo di € Controparte_1
38.901,25 per forniture di energia elettrica.
Cont
si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto stesso.
Tenutasi la prima udienza in data 16.05.2024, la scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa in data 26.03.2024, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e ha fissato l'udienza del 23.10.2024 per la rimessione in decisione della causa.
pag. 3 Cont A tale udienza la giudice ha rimesso la causa in decisione e la difesa di ha dichiarato di rinunciare ai termini per il deposito di scritti difensivi finali, stante l'inattività dell'opponente.
Ad entrambe le udienze nessuno è comparso per gli opponenti.
2. E' incontestato in atti che tra le parti è intercorso un contratto di somministrazione di energia elettrica e che il credito azionato in via monitoria - per complessivi
€38.901,25 - è sorto in relazione a nove fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e risultanti dall'estratto autentico delle scritture contabili, i cui importi sono rimasti impagati.
Gli opponenti hanno preliminarmente dedotto che, essendo la domanda soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, la mancata attivazione della procedura di mediazione da parte della creditrice opposta renderebbe improcedibile l'azione esercitata in sede monitoria.
In rito gli opponenti hanno inoltre lamentato la mancata proposizione dell'azione monitoria anche nei confronti degli eredi del socio defunto - sig. Parte_1
– essendo stato il decreto ingiuntivo richiesto ed emesso unicamente nei confronti della società e del socio superstite Parte_1
Assumono il e il socio, richiamando il disposto dell'art. 2284 c.c. – che Parte_1
così come gli eredi hanno il diritto di dichiarare di voler proseguire o meno nell'attività sociale del dante causa, così dovrebbero essere posti a conoscenza dei debiti societari, con conseguente nullità del procedimento monitorio non esteso agli eredi del socio defunto.
Nel merito, gli opponenti hanno dedotto che l'importo richiesto in sede monitoria sarebbe inesatto, non essendo stata stralciata la somma di €9.512,12 a titolo di corrispettivo Cmor, asseritamente versato dai debitori.
3. La convenuta si è costituita in giudizio facendo rilevare che, secondo quanto disposto dall'art. 5 co. 6 lett. a) del d.lgs. 28/2010, nei procedimenti per ingiunzione il pag. 4 procedimento di mediazione non deve essere esperito fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, e che, quindi, al momento della proposizione del ricorso monitorio non si era verificata alcuna causa di improcedibilità.
Ha inoltre dedotto la tardività dell'opposizione proposta della società , Parte_1 notificata all'opposta il 24.08.2023, posto che, mentre la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. si era perfezionata in data Parte_1
27.06.2023, quella alla società era avvenuta in data 15.06.2023 a mezzo Parte_1
pec, come da ricevuta allegata alla copia del decreto ingiuntivo notificato e prodotta in giudizio, con conseguente termine ultimo al 25.07.2023 per la proposizione di opposizione da parte del . Parte_1
Con riguardo all'eccepita carenza di legittimazione, l'opposta ha affermato che, trattandosi di società in nome collettivo e data la natura solidale ed illimitata della responsabilità dei soci nelle società di persone, il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del socio che non proponga tempestiva opposizione. Nega inoltre rilievo, nel caso in esame, al disposto dell'art. 2284 c.c., in quanto lo scioglimento della società a seguito di morte di uno dei soci non incide sul rapporto tra la società debitrice e i terzi.
Quanto alla richiesta di rideterminazione dell'importo ingiunto, la creditrice, rilevata la mancata contestazione da parte degli opponenti in ordine alla sussistenza del rapporto di somministrazione ed al quantum di energia elettrica erogata dalla società fornitrice, ha eccepito la mancata prova circa l'asserita parziale corresponsione di importo a titolo di CMor rilevando, peraltro, che lo storno del corrispettivo Cmor sarebbe potuto avvenire solo a seguito di notificazione di annullamento dell'indennizzo operata dal venditore uscente nell'ambito del SII (Sistema
Informativo Integrato).
pag. 5 Cont Nel caso concreto, ha dichiarato di non aver ricevuto tale comunicazione e che neppure è stata provata dagli opponenti la chiusura della posizione debitoria nei confronti del precedente fornitore.
4. Rileva il Tribunale preliminarmente che deve ritenersi accertata la tardività dell'opposizione proposta dalla società ; a fronte della prova dell'avvenuta Parte_1
notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti della società in data 15.06.2023, la citazione in opposizione è stata notificata solo in data 24.08.2024, circostanza non contestata dall'opponente . Parte_1
A tal riguardo la Suprema Corte ha chiarito che la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, e nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori.
Ne consegue che il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo ad altro debitore solidale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva (così Cass. 11867/2008).
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società
per tardività rispetto ai termini di cui all'art. 641 c,p,c., con conseguente Parte_1
esecutività del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
5. Con riguardo all'opposizione del sig. si rileva quanto segue. Parte_1
E' infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 posto che la creditrice, in seguito alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, conformemente a quanto previsto dalla lett. a) comma 6 della medesima norma, ha proposto istanza per la procedura di mediazione, prodotta in giudizio (cfr. SS.UU. n. 19596/20 sulla possibilità di esperimento della mediazione una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo).
pag. 6 Venendo alla dedotta nullità del procedimento monitorio per carenza della notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi del socio defunto sig.
deve evidenziarsi che gli eredi non subentrano direttamente Parte_1
nella posizione di soci, in sostituzione del socio defunto, ma hanno unicamente il diritto di esprimere il proprio consenso alla continuazione dell'attività sociale ai sensi dell'art. 2284 c.c. (cfr. Cass. 30542/11 nonché 24476/11 ove si afferma che non sussiste “un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la società in accomandita semplice e gli eredi in parola. Difatti, questi ultimi hanno solo diritto alla liquidazione della quota, salvo diverso accordo con gli altri soci”)
Di conseguenza, il creditore non è tenuto a far valere la propria pretesa anche nei loro confronti, potendo agire, come nel caso concreto, avverso la società e i soci superstiti, fatti salvi i diversi rapporti interni tra soci superstiti ed eredi del socio defunto.
Quanto alla pretesa di deduzione dall'importo ingiunto della somma di €9.512,12, asseritamente corrisposta a titolo di corrispettivo Cmor, manca in atti la prova sia del pagamento di detto importo sia dell'eventuale annullamento dell'indennizzo da parte del venditore uscente, pur incombendo l'onere di tali prove sul debitore opponente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta dal socio Parte_1
6. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza, con conseguente condanna in solido a carico degli opponenti al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia (da €26.001 ad €52.000) in € 7.616,00 per compensi (di cui
€1.701,00 per la fase di studio, €1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €2.905,00 per la fase decisionale), oltre
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pag. 7 assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile per tardività l'opposizione proposta dal
[...]
Parte_1
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma, pertanto, Parte_1
l'opposto decreto;
- condanna in solido il Parte_1
ed il socio in proprio al
[...] Parte_1
rimborso delle spese in favore di relative al presente Controparte_1
giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30498/2023 promossa da:
Parte_1
(p.i ) n.q. amministratore sig. P.IVA_1 Parte_1
C.F._1
in proprio, Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Quirino Fiorini del Foro di ON (C.F.
), ed elett.te domiciliati in Ferentino (Fr), via Stazione n. 75 C.F._2
presso lo studio del difensore opponenti contro
con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122, Milano Controparte_1
(C.F. e P.I. , in persona del Procuratore Avv. P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Cardini (CF ; C.F._3
pec: ed Elisabetta Scotti (CF Email_1 ; pec: del C.F._4 Email_2
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazza
Bertarelli 1
opposta
Oggetto: Contratto di somministrazione
Conclusioni
Per l'attrice: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in Via Preliminare in rito,
- accertare e dichiarare viziato:
1) il D.I. 10460/23 opposto, in quanto carente di rituale procedura di mediazione notificata alla società opponente e suoi soci ed eredi;
2) il procedimento monitorio in quanto carente di legittimazione nei confronti degli eredi del socio defunto sig. Parte_1
3) Rideterminazione del credito e conseguentemente, dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto.
4) Opponendosi sin d'ora alla richiesta di provvisoria esecuzione.
- Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art 93 cpc.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività, attesa la natura dilatoria della proposta opposizione, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10460/2023 del 13.06.2023, R.G. n. 20217/2023, in ordine all'integralità dell'importo ingiunto, nei confronti del NO
, CF: residente in [...] C.F._1 D'Orlando n.1, in qualità di socio amministratore della società
[...]
e con essa illimitatamente e solidalmente Parte_1 responsabile;
In via principale nel merito
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla CP_3 [...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in quanto tardiva;
- In ogni caso, respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10460/2023 del 13.06.2023, R.G. n. 20217/2023, pure emesso nei confronti del NO , Parte_1
pag. 2 illimitatamente e solidalmente responsabile con la
[...]
e, nella denegata ipotesi di revoca dello Controparte_4 stesso, comunque condannare il NO , CF: Parte_1 C.F._1 residente in [...], in qualità di socio amministratore della società a Parte_1 pagare, in solido con la predetta Società, a favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di Euro 38.901,25, oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas n. 200/99.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire ed articolare capitoli di prova negli assegnandi termini.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24.08.2023 la società
[...]
(d'ora in avanti anche Parte_1 solo ”) e il sig. in proprio hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 10460/2023 del 13.06.2023 con cui il Tribunale di
Milano aveva ingiunto alla società opponente e al suo socio amministratore di pagare Cont in favore di (di seguito anche solo ”) l'importo di € Controparte_1
38.901,25 per forniture di energia elettrica.
Cont
si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto stesso.
Tenutasi la prima udienza in data 16.05.2024, la scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa in data 26.03.2024, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e ha fissato l'udienza del 23.10.2024 per la rimessione in decisione della causa.
pag. 3 Cont A tale udienza la giudice ha rimesso la causa in decisione e la difesa di ha dichiarato di rinunciare ai termini per il deposito di scritti difensivi finali, stante l'inattività dell'opponente.
Ad entrambe le udienze nessuno è comparso per gli opponenti.
2. E' incontestato in atti che tra le parti è intercorso un contratto di somministrazione di energia elettrica e che il credito azionato in via monitoria - per complessivi
€38.901,25 - è sorto in relazione a nove fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e risultanti dall'estratto autentico delle scritture contabili, i cui importi sono rimasti impagati.
Gli opponenti hanno preliminarmente dedotto che, essendo la domanda soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, la mancata attivazione della procedura di mediazione da parte della creditrice opposta renderebbe improcedibile l'azione esercitata in sede monitoria.
In rito gli opponenti hanno inoltre lamentato la mancata proposizione dell'azione monitoria anche nei confronti degli eredi del socio defunto - sig. Parte_1
– essendo stato il decreto ingiuntivo richiesto ed emesso unicamente nei confronti della società e del socio superstite Parte_1
Assumono il e il socio, richiamando il disposto dell'art. 2284 c.c. – che Parte_1
così come gli eredi hanno il diritto di dichiarare di voler proseguire o meno nell'attività sociale del dante causa, così dovrebbero essere posti a conoscenza dei debiti societari, con conseguente nullità del procedimento monitorio non esteso agli eredi del socio defunto.
Nel merito, gli opponenti hanno dedotto che l'importo richiesto in sede monitoria sarebbe inesatto, non essendo stata stralciata la somma di €9.512,12 a titolo di corrispettivo Cmor, asseritamente versato dai debitori.
3. La convenuta si è costituita in giudizio facendo rilevare che, secondo quanto disposto dall'art. 5 co. 6 lett. a) del d.lgs. 28/2010, nei procedimenti per ingiunzione il pag. 4 procedimento di mediazione non deve essere esperito fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, e che, quindi, al momento della proposizione del ricorso monitorio non si era verificata alcuna causa di improcedibilità.
Ha inoltre dedotto la tardività dell'opposizione proposta della società , Parte_1 notificata all'opposta il 24.08.2023, posto che, mentre la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. si era perfezionata in data Parte_1
27.06.2023, quella alla società era avvenuta in data 15.06.2023 a mezzo Parte_1
pec, come da ricevuta allegata alla copia del decreto ingiuntivo notificato e prodotta in giudizio, con conseguente termine ultimo al 25.07.2023 per la proposizione di opposizione da parte del . Parte_1
Con riguardo all'eccepita carenza di legittimazione, l'opposta ha affermato che, trattandosi di società in nome collettivo e data la natura solidale ed illimitata della responsabilità dei soci nelle società di persone, il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del socio che non proponga tempestiva opposizione. Nega inoltre rilievo, nel caso in esame, al disposto dell'art. 2284 c.c., in quanto lo scioglimento della società a seguito di morte di uno dei soci non incide sul rapporto tra la società debitrice e i terzi.
Quanto alla richiesta di rideterminazione dell'importo ingiunto, la creditrice, rilevata la mancata contestazione da parte degli opponenti in ordine alla sussistenza del rapporto di somministrazione ed al quantum di energia elettrica erogata dalla società fornitrice, ha eccepito la mancata prova circa l'asserita parziale corresponsione di importo a titolo di CMor rilevando, peraltro, che lo storno del corrispettivo Cmor sarebbe potuto avvenire solo a seguito di notificazione di annullamento dell'indennizzo operata dal venditore uscente nell'ambito del SII (Sistema
Informativo Integrato).
pag. 5 Cont Nel caso concreto, ha dichiarato di non aver ricevuto tale comunicazione e che neppure è stata provata dagli opponenti la chiusura della posizione debitoria nei confronti del precedente fornitore.
4. Rileva il Tribunale preliminarmente che deve ritenersi accertata la tardività dell'opposizione proposta dalla società ; a fronte della prova dell'avvenuta Parte_1
notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti della società in data 15.06.2023, la citazione in opposizione è stata notificata solo in data 24.08.2024, circostanza non contestata dall'opponente . Parte_1
A tal riguardo la Suprema Corte ha chiarito che la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, e nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori.
Ne consegue che il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo ad altro debitore solidale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva (così Cass. 11867/2008).
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società
per tardività rispetto ai termini di cui all'art. 641 c,p,c., con conseguente Parte_1
esecutività del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
5. Con riguardo all'opposizione del sig. si rileva quanto segue. Parte_1
E' infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 posto che la creditrice, in seguito alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, conformemente a quanto previsto dalla lett. a) comma 6 della medesima norma, ha proposto istanza per la procedura di mediazione, prodotta in giudizio (cfr. SS.UU. n. 19596/20 sulla possibilità di esperimento della mediazione una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo).
pag. 6 Venendo alla dedotta nullità del procedimento monitorio per carenza della notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi del socio defunto sig.
deve evidenziarsi che gli eredi non subentrano direttamente Parte_1
nella posizione di soci, in sostituzione del socio defunto, ma hanno unicamente il diritto di esprimere il proprio consenso alla continuazione dell'attività sociale ai sensi dell'art. 2284 c.c. (cfr. Cass. 30542/11 nonché 24476/11 ove si afferma che non sussiste “un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la società in accomandita semplice e gli eredi in parola. Difatti, questi ultimi hanno solo diritto alla liquidazione della quota, salvo diverso accordo con gli altri soci”)
Di conseguenza, il creditore non è tenuto a far valere la propria pretesa anche nei loro confronti, potendo agire, come nel caso concreto, avverso la società e i soci superstiti, fatti salvi i diversi rapporti interni tra soci superstiti ed eredi del socio defunto.
Quanto alla pretesa di deduzione dall'importo ingiunto della somma di €9.512,12, asseritamente corrisposta a titolo di corrispettivo Cmor, manca in atti la prova sia del pagamento di detto importo sia dell'eventuale annullamento dell'indennizzo da parte del venditore uscente, pur incombendo l'onere di tali prove sul debitore opponente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta dal socio Parte_1
6. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza, con conseguente condanna in solido a carico degli opponenti al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia (da €26.001 ad €52.000) in € 7.616,00 per compensi (di cui
€1.701,00 per la fase di studio, €1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €2.905,00 per la fase decisionale), oltre
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pag. 7 assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile per tardività l'opposizione proposta dal
[...]
Parte_1
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma, pertanto, Parte_1
l'opposto decreto;
- condanna in solido il Parte_1
ed il socio in proprio al
[...] Parte_1
rimborso delle spese in favore di relative al presente Controparte_1
giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 8