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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 10317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10317 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC GI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 8/03/2022 della Corte di appello di Napoli sezione Misure di Prevenzione udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Senatore, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10317 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 04/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata per le Misure di prevenzione, ha confermato il decreto con il quale, in data 19 maggio 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha imposto a GI AR la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due mesi sei, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e cauzione di euro 2.500,00, oltre prescrizioni, nonché confisca dei beni già sottoposti a sequestro, ritenendo il predetto pericoloso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b),d. 1gs. n. 159 del 6 settembre 2011. 2.Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione GI AR, per il tramite del difensore, avv. D. Fico, deducendo mancanza di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità del proposto. 2.1. Si rileva cherultimo elemento indiziante a carico risalirebbe al 2017 e non al 2018, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, epoca in cui è stato commesso il reato per il quale si procede in sede di cognizione. Inoltre, si sottolinea che la detenzione è ininterrotta dal 7 maggio 2018 e che non sono stati indicati elementi concreti per reputare attuale la pericolosità, in assenza di espressa motivazione sul punto nel decreto impugnato, se non l'appartenenza del proposto ad un clan malavitoso prima della detenzione, in assenza di rapporti illeciti con la consorteria trattenuti durante la detenzione. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, V. Senatore, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e va, comunque, dichiarato inammissibile. 1.Va premesso che, ai sensi dell'art. 10 d. 1gs. n. 159 del 2011, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente. Sicché, è pacifico l'indirizzo interpretativo secondo il quale è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione, ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da 2 risultare meramente apparente (tra le altre, Sez. 6, n. 2125 del 18/06/2020, Rv. 279284; Sez. 1, n. 5838 del 7/01/2011, Rv. 249392 in motivazione;
Sez. 1, n. 5117 del 12/01/2011 non massimata). 1.1. In ogni caso, osserva il Collegio che il ricorrente non rappresenta, specificamente, elementi non valutati quanto alla dedotta carenza di pericolosità all'attualità, tali da giustificare l'accoglimento del ricorso. 1.2. Invero, è noto che in tema di misure di prevenzione, anche in relazione a soggetto di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto appartenente ad una mafia cd. storica (in questo caso in relazione al clan camorristico denominato Belforte, per essere stato, il AR, condannato per reati aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, per delitti commessi sino al gennaio 2018),sussiste in capo al giudice l'onere di verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale dell'interessato in presenza di un apprezzabile periodo di detenzione da questi subito. Tanto, soprattutto se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo e vi siano ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in senso favorevole (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526; Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723). 2.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che la Corte territoriale ha motivato in modo non apparente e sufficiente, comunque non manifestamente illogico, in conformità al richiamato indirizzo interpretativo, richiamandosi alla carenza di ulteriori elementi, successivi alla detenzione o insorti durante questo stato, da porre a base di un giudizio di carente pericolosità all'attualità. A ciò la Corte territoriale ha aggiunto che il ricorrente, in epoca immediatamente precedente alla carcerazione in atto (iniziata il 7 maggio 2018 e ancora in corso alla data del decreto impugnato) aveva saldato legami significativi, da reputarsi stabili, con la cosca di riferimento, tali da assicurare al proposto introiti economici consistenti e prestigio personale, rapporto che non risulta in alcun modo ridimensionato per effetto della detenzione, pur ininterrotta dal maggio 2018. Specificamente la Corte d'appello, con motivazione succinta, ma comunque non apparente, ha esposto che non vi è prova della recisione o della riduzione dei rapporti con l'ambiente criminale di riferimento. Sicché, da un lato, secondo il ragionamento completo svolto dalla Corte territoriale, manca ogni prova della definitiva recisione o della mera riduzione di tali legami significativi, pur in costanza di detenzione. 3 Dall'altro, il Collegio osserva che non sono dedotti, nel presente giudizio, elementi per reputare intervenuta o avviata, stante il decorso periodo detentivo di tre anni, una concreta risocializzazione o, comunque, l'esistenza di circostanze positive, non valutate in sede di merito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Senatore, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10317 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 04/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata per le Misure di prevenzione, ha confermato il decreto con il quale, in data 19 maggio 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha imposto a GI AR la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due mesi sei, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e cauzione di euro 2.500,00, oltre prescrizioni, nonché confisca dei beni già sottoposti a sequestro, ritenendo il predetto pericoloso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b),d. 1gs. n. 159 del 6 settembre 2011. 2.Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione GI AR, per il tramite del difensore, avv. D. Fico, deducendo mancanza di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità del proposto. 2.1. Si rileva cherultimo elemento indiziante a carico risalirebbe al 2017 e non al 2018, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, epoca in cui è stato commesso il reato per il quale si procede in sede di cognizione. Inoltre, si sottolinea che la detenzione è ininterrotta dal 7 maggio 2018 e che non sono stati indicati elementi concreti per reputare attuale la pericolosità, in assenza di espressa motivazione sul punto nel decreto impugnato, se non l'appartenenza del proposto ad un clan malavitoso prima della detenzione, in assenza di rapporti illeciti con la consorteria trattenuti durante la detenzione. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, V. Senatore, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e va, comunque, dichiarato inammissibile. 1.Va premesso che, ai sensi dell'art. 10 d. 1gs. n. 159 del 2011, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente. Sicché, è pacifico l'indirizzo interpretativo secondo il quale è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione, ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da 2 risultare meramente apparente (tra le altre, Sez. 6, n. 2125 del 18/06/2020, Rv. 279284; Sez. 1, n. 5838 del 7/01/2011, Rv. 249392 in motivazione;
Sez. 1, n. 5117 del 12/01/2011 non massimata). 1.1. In ogni caso, osserva il Collegio che il ricorrente non rappresenta, specificamente, elementi non valutati quanto alla dedotta carenza di pericolosità all'attualità, tali da giustificare l'accoglimento del ricorso. 1.2. Invero, è noto che in tema di misure di prevenzione, anche in relazione a soggetto di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto appartenente ad una mafia cd. storica (in questo caso in relazione al clan camorristico denominato Belforte, per essere stato, il AR, condannato per reati aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, per delitti commessi sino al gennaio 2018),sussiste in capo al giudice l'onere di verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale dell'interessato in presenza di un apprezzabile periodo di detenzione da questi subito. Tanto, soprattutto se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo e vi siano ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in senso favorevole (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526; Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723). 2.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che la Corte territoriale ha motivato in modo non apparente e sufficiente, comunque non manifestamente illogico, in conformità al richiamato indirizzo interpretativo, richiamandosi alla carenza di ulteriori elementi, successivi alla detenzione o insorti durante questo stato, da porre a base di un giudizio di carente pericolosità all'attualità. A ciò la Corte territoriale ha aggiunto che il ricorrente, in epoca immediatamente precedente alla carcerazione in atto (iniziata il 7 maggio 2018 e ancora in corso alla data del decreto impugnato) aveva saldato legami significativi, da reputarsi stabili, con la cosca di riferimento, tali da assicurare al proposto introiti economici consistenti e prestigio personale, rapporto che non risulta in alcun modo ridimensionato per effetto della detenzione, pur ininterrotta dal maggio 2018. Specificamente la Corte d'appello, con motivazione succinta, ma comunque non apparente, ha esposto che non vi è prova della recisione o della riduzione dei rapporti con l'ambiente criminale di riferimento. Sicché, da un lato, secondo il ragionamento completo svolto dalla Corte territoriale, manca ogni prova della definitiva recisione o della mera riduzione di tali legami significativi, pur in costanza di detenzione. 3 Dall'altro, il Collegio osserva che non sono dedotti, nel presente giudizio, elementi per reputare intervenuta o avviata, stante il decorso periodo detentivo di tre anni, una concreta risocializzazione o, comunque, l'esistenza di circostanze positive, non valutate in sede di merito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente