CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20657 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC MU, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del Tribunale della libertà di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale Antonietta Picardi che chiede annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e l'ordinanza genetica. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato l'appello di MU IC contro l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha rigettato l'istanza di declaratoria di nullità dell'nterrogatorio di IC ex art. 294 cod. proc. pen. (con conseguente oeclaratoria della inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen., e 21 I. 646/1982, 356 e 640 cod. pen. descritti nelle imputazioni provvisorie) per non essere stata accolta l'istanza di differimento presentata dal sostituto del difensore di IC il 7 luglio 2022 in occasione dell'interrogatorio di garanzia come risulta dal relativo verbale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20657 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 09/03/2023 2 Il Tribunale ha rigettato l'appello perché fondato soltanto sulla brevità del periodo intercorso fra la notifica del decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia e la sua celebrazione senza indicare le ragioni che hanno provocato l'impedimento del difensore a presenziare personalmente all'interrogatorio o a nominare un sostituto e a consultare gli atti di indagine. Ha ritenuto che la mera brevità del termine non è per sé idonea a giustificare il rinvio di un atto processuale e che nel caso in esame il decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia è stato notificato al difensore alle 13:46 del 6 luglio e l'interrogatorio non è stato fissato ad horas ma per il giorno successivo alle 09:30. 2. Con il ricorso presentato dal difensore di IC si chiede l'annullamento dell'ordinanza per il seguente motivo riportato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Si rileva che l'istanza di differimento presentata dal sostituto processuale, presente all'interrogatorio, è stata motivata con la impossibilità di una consultazione anche approssimativa degli atti, sui quali la misura cautelare si è fondata, a causa del ridotto spazio temporale fra l'avviso di intervenuto deposito (13:46 del 6 luglio 2022) e l'orario dell'interrogatorio (09:30 del 7 luglio 2022) presso la Casa circondariale di Roma con la conseguente impossibilità di difensore di confrontarsi con il proprio assistito anche e considerando anche gli orari di apertura e chiusura della cancelleria dell'ufficio giudiziario. Si osserva che l'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. vale a consentire all'accusato di conoscere gli atti su cui si fonda la misura cautelare e si rimarca che: CC è stato collocato presso la Casa circondariale di Roma nelle prime ore del 6 luglio 2022, sicché il difensore per mettersi in contatto con lui avrebbe dovuto recarsi da Roma al Tribunale di Prato (peraltro distante dal suo studio sito in Roma) per poi ritornare la mattina dopo a Roma per l'interrogatorio; il Tribunale non ha appurato che effettivamente l'ora di apertura al pubblico della cancelleria del Tribunale di Prato è dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 per cui anche se il difensore avesse inviato un'istanza di accesso tramite posta elettronica nel pomeriggio del 6 luglio 2022 nessuno avrebbe potuto provvedere;
né, del resto, il Pubblico ministero aveva formulato istanza ex art. 294 comma 1-ter cod. proc. pen. di effettuare l'interrogatorio entro le 48 ore dell'applicazione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art.293 cod. proc. pen. e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non causa una 2 3 nullità, perché è preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della misura cautelare per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, ma le esigenze della difesa di consultare adeguatamente gli atti depositati possono essere salvaguardate dalla facoltà di presentare di una motivata istanza di differimento dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 722 del 26/10/2021, dep. 2022, Destiny Rv. 28246; Sez. 2, n. 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652; Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876). 2. Nel caso in cui sia stata presentata tale istanza la valutazione circa la congruità del lasso temporale deve considerare, mancando indicazioni normative circa un termine minimo, la concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell'atto o di nominare un sostituto e, soprattutto, di svolgere un'adeguata assistenza difensiva. A tal fine, non solo devono essere considerati fattori eterogenei — quali la distanza che separa lo stesso difensore dal luogo in cui l'interrogatorio si svolga e la rapidità dei mezzi di comunicazione e di locomozione — ma anche i tempi necessari all'esame degli atti processuali quand'anche già depositati in precedenza. Nelia fattispecie in esame l'istanza di differimento è stata effettivamente presentata in occasione dell'interrogatorio e — sulla base di quanto indicato nel ricorso e non confutato dal provvedimento impugnato — risulta che il difensore, anche se avesse inviato una mail di accesso agli atti nel pomeriggio avrebbe ricevuto risposta la mattina successiva, nella quale l' interrogatorio di garanzia era stato già fissato per le 9:30. Ne derivano l'illegittimità dell'interrogatorio di garanzia e il conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (Sez. 5, n. 2253 del 17/10/2013, dep. 2014, Baldassarri. Rv. 257937).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza applicativa della misura cautelare. Dispone l'immediata cessazione della misura cautelare in atto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 9/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale Antonietta Picardi che chiede annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e l'ordinanza genetica. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato l'appello di MU IC contro l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha rigettato l'istanza di declaratoria di nullità dell'nterrogatorio di IC ex art. 294 cod. proc. pen. (con conseguente oeclaratoria della inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen., e 21 I. 646/1982, 356 e 640 cod. pen. descritti nelle imputazioni provvisorie) per non essere stata accolta l'istanza di differimento presentata dal sostituto del difensore di IC il 7 luglio 2022 in occasione dell'interrogatorio di garanzia come risulta dal relativo verbale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20657 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 09/03/2023 2 Il Tribunale ha rigettato l'appello perché fondato soltanto sulla brevità del periodo intercorso fra la notifica del decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia e la sua celebrazione senza indicare le ragioni che hanno provocato l'impedimento del difensore a presenziare personalmente all'interrogatorio o a nominare un sostituto e a consultare gli atti di indagine. Ha ritenuto che la mera brevità del termine non è per sé idonea a giustificare il rinvio di un atto processuale e che nel caso in esame il decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia è stato notificato al difensore alle 13:46 del 6 luglio e l'interrogatorio non è stato fissato ad horas ma per il giorno successivo alle 09:30. 2. Con il ricorso presentato dal difensore di IC si chiede l'annullamento dell'ordinanza per il seguente motivo riportato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Si rileva che l'istanza di differimento presentata dal sostituto processuale, presente all'interrogatorio, è stata motivata con la impossibilità di una consultazione anche approssimativa degli atti, sui quali la misura cautelare si è fondata, a causa del ridotto spazio temporale fra l'avviso di intervenuto deposito (13:46 del 6 luglio 2022) e l'orario dell'interrogatorio (09:30 del 7 luglio 2022) presso la Casa circondariale di Roma con la conseguente impossibilità di difensore di confrontarsi con il proprio assistito anche e considerando anche gli orari di apertura e chiusura della cancelleria dell'ufficio giudiziario. Si osserva che l'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. vale a consentire all'accusato di conoscere gli atti su cui si fonda la misura cautelare e si rimarca che: CC è stato collocato presso la Casa circondariale di Roma nelle prime ore del 6 luglio 2022, sicché il difensore per mettersi in contatto con lui avrebbe dovuto recarsi da Roma al Tribunale di Prato (peraltro distante dal suo studio sito in Roma) per poi ritornare la mattina dopo a Roma per l'interrogatorio; il Tribunale non ha appurato che effettivamente l'ora di apertura al pubblico della cancelleria del Tribunale di Prato è dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 per cui anche se il difensore avesse inviato un'istanza di accesso tramite posta elettronica nel pomeriggio del 6 luglio 2022 nessuno avrebbe potuto provvedere;
né, del resto, il Pubblico ministero aveva formulato istanza ex art. 294 comma 1-ter cod. proc. pen. di effettuare l'interrogatorio entro le 48 ore dell'applicazione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art.293 cod. proc. pen. e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non causa una 2 3 nullità, perché è preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della misura cautelare per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, ma le esigenze della difesa di consultare adeguatamente gli atti depositati possono essere salvaguardate dalla facoltà di presentare di una motivata istanza di differimento dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 722 del 26/10/2021, dep. 2022, Destiny Rv. 28246; Sez. 2, n. 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652; Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876). 2. Nel caso in cui sia stata presentata tale istanza la valutazione circa la congruità del lasso temporale deve considerare, mancando indicazioni normative circa un termine minimo, la concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell'atto o di nominare un sostituto e, soprattutto, di svolgere un'adeguata assistenza difensiva. A tal fine, non solo devono essere considerati fattori eterogenei — quali la distanza che separa lo stesso difensore dal luogo in cui l'interrogatorio si svolga e la rapidità dei mezzi di comunicazione e di locomozione — ma anche i tempi necessari all'esame degli atti processuali quand'anche già depositati in precedenza. Nelia fattispecie in esame l'istanza di differimento è stata effettivamente presentata in occasione dell'interrogatorio e — sulla base di quanto indicato nel ricorso e non confutato dal provvedimento impugnato — risulta che il difensore, anche se avesse inviato una mail di accesso agli atti nel pomeriggio avrebbe ricevuto risposta la mattina successiva, nella quale l' interrogatorio di garanzia era stato già fissato per le 9:30. Ne derivano l'illegittimità dell'interrogatorio di garanzia e il conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (Sez. 5, n. 2253 del 17/10/2013, dep. 2014, Baldassarri. Rv. 257937).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza applicativa della misura cautelare. Dispone l'immediata cessazione della misura cautelare in atto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 9/03/2023