TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/10/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Reggio Emilia
Il giudice dott.ssa ON DI
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 82-
1 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
letta la proposta di ristrutturazione dei debiti della sig.ra Sig.ra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Emilia, Via G.Rinaldi n. 130, Codice Fiscale con CodiceFiscale_1
l'assistenza del dott. Attilio Mazzocchi, nominato Organismo di
Composizione della Crisi;
rilevato che con decreto del 23 maggio 2025 il Tribunale di Reggio
Emilia, ritenuti ammissibili proposta e piano ne ha disposto la comunicazione ex art.70 comma I CCII, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
rilevato che, Agenzia , Direzione Regionale Controparte_1
Emilia-Romagna, oltre ai crediti delle cartelle riportate nella proposta depositata, ha trasmesso estratti di ruolo riportanti ulteriori crediti vantati nei confronti della ricorrente (€ 169,56 ed
€ 84,97 per contributi di bonifica); rilevato che, Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Reggio
Emilia, ha sollevato questioni di inammissibilità in quanto nel piano di ristrutturazione dei debiti era ricompreso anche un importo di €
164,98 per contributo IVS a percentuale oltre che somme aggiuntive per sanzioni ed interessi di mora per complessivi € 242,54, riconducibile alla pregressa attività imprenditoriale svolta dalla debitrice;
considerato che, per ovviare a tale osservazione, la sig.ra ha Pt_1 provveduto al pagamento di quanto contestato da Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Reggio- Emilia;
rilevato, pertanto, che l'Occ, alla luce delle osservazioni dei suddetti creditori, ha riformulato il piano già precedentemente predisposto eliminando gli importi pagati per contributo IVS, ed aggiungendo, all'ammontare complessivo dei debiti della ricorrente, gli importi riportati nelle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione, di modo che l'ammontare complessivo dei debiti è passato da € 604.202,06 a € 604.210,78; rilevato che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento avendo accumulato debiti per complessivi € 604.210,78 per la stipula del mutuo finalizzato all'acquisto della casa di abitazione e, in misura residuale per altri finanziamenti contratti per far fronte alle esigenze familiari;
considerato che il sovraindebitamento della ricorrente è successivo al
2010 quando, a causa delle crisi del settore edile che ha coinvolto l'impresa del marito (unica fonte di reddito), l'istante si è trovata nell'impossibilità di adempiere al pagamento delle rate del mutuo e a far fronte agli altri impegni;
ritenuto pertanto, quanto al requisito della meritevolezza, che la debitrice non abbia assunto obbligazioni in maniera imprudente o senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che abbia colposamente agito al fine di eludere e vanificare le cautele previste dall'art. 124
– bis TUB; considerato che la ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare sito in Reggio Emilia via Rinaldi nr. 130 meglio descritto nella relazione dell'Occ; che il bene è sottoposto alla procedura esecutiva immobiliare nr. RGE
34/2025 dinnanzi al Tribunale di Reggio Emilia, promossa da CP_2
(cessionaria di ), procedura
[...] Controparte_3 sospesa con apertura della procedura;
considerato la ricorrente può contare sulle seguenti entrate mensili;
i)stipendio di € 1.300,00 percepito in relazione al contratto di assunzione a tempo indeterminato con M.G.F. di Reggio Emilia, ii) canoni di locazione pari a complessivi € 1.100,00 mensili che la debitrice percepisce per la locazione di parti dell'immobile di cui è proprietaria, iii) € 500,00 dal coniuge da cui è separata di fatto;
rilevato che la proposta della debitrice prevede di mettere a disposizione dei creditori:
-una quota di € 1.500,00 mensili per i successivi 84 mesi dalla sentenza di omologa;
-l'apporto di finanza esterna da parte del fratello della ricorrente pari € 26.400,00 da erogarsi mensilmente in rate da € 1.100,00 nel corso del primo e del secondo anno del piano;
considerato che le spese per il sostentamento del nucleo familiare, sono state indicate in € 1.400,00 mensili;
osservato che, in qualità di creditore ipotecario, ha CP_2 formulato opposizione all'omologa del piano assumendo che lo stesso presenterebbe percentuali di soddisfazione pari al 25% del credito vantato nei confronti della sig. , ovvero € 110.700,00 da versare Pt_1 in 84 rate mensili di € 1.317,86 ciascuna e, che tale percentuale di soddisfo, sarebbe penalizzante rispetto all'alternativa liquidatoria posto che il credito vantato da è di complessivi € 431.352,31; CP_2 osservato che l'art. 70 co. 7 ccii prevede che, quando un creditore contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano stesso in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata;
ritenuto, nella specie, che l'opposizione proposta da sia CP_2 infondata poiché la proposta prevede, quanto alla soddisfazione del creditore ipotecario, che sia versato in suo favore l'importo di €
110.700,00 che è pari al valore individuato nella perizia di stima del geometra come offerta minima d'asta Co. 2 dell'art. 571 C.P.C.); Pt_2 considerato che il valore d'asta degli immobili stimato dal geometra
è di 184.500,00 e che, in caso di liquidazione controllata, Pt_2 considerando le spese della procedura, non si avrebbe certezza della vendita in tempi brevi e soprattutto a condizioni tali da consentire una maggiore soddisfazione del creditore ipotecario rispetto a quanto offerto nel piano di ristrutturazione dei debiti proposto;
osservato, inoltre, che nella liquidazione controllata verrebbe meno l'apporto della finanza esterna da parte del fratello della ricorrente pari ad € 26.400,00; considerato, in ultimo, che, nel caso di liquidazione controllata verrebbe meno anche il reddito derivante dalla locazione del compendio immobiliare in quanto, in caso di vendita dello stesso, la ricorrente cesserebbe di percepire i canoni di locazione (€ 1.100,00) e sempre dalla stessa data dovrebbe al contrario sostenere le spese di affitto di altro immobile da destinare ad abitazione, con la conseguenza che diminuirebbe anche l'importo mensile di € 1.500,00 da mettere a disposizione della procedura;
considerato che, conformemente a quanto previsto dall'art. 67 comma 4 e come attestato dall'OC.C. nella sua relazione, emerge la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto assicura in un'ottica concorsuale, assicura al creditore ipotecario una soddisfazione superiore rispetto alla liquidazione controllata ed il soddisfo parziale degli altri creditori in base all'ordine dei privilegi;
PQM
visto l'art. 70 comma 7 CCII verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano;
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti della sig.ra Sig.ra Pt_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...],
[...]
Via G. Rinaldi n. 130, Codice Fiscale;
CodiceFiscale_1
DISPONE
Che la presente sentenza, sia pubblicata entro 2 giorni in apposita area del sito web del Tribunale a cura della Cancelleria e sia comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni.
Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC Dichiara chiusa la procedura.
Reggio Emilia,25 ottobre 2025
il giudice
ON DI