CASS
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 20363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20363 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN VI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2024 del Tribunale del riesame di Ascoli Piceno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT NI, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Umberto Gramenzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con nota del 21/3/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/11/2024, il Tribunale del riesame di Ascoli Piceno rigettava la richiesta proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da VI AN, così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso il 26/10/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20363 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 09/04/2025 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 240-bis cod. pen. Il Tribunale avrebbe confermato il sequestro della somma di 1.035 euro, disposto ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., sebbene la difesa avesse giustificato documentalmente la provenienza lecita del danaro, come peraltro riconosciuto dalla stessa ordinanza. La motivazione di questa, inoltre, non potrebbe esser condivisa laddove sosterrebbe la risalenza dei redditi dichiarati rispetto al momento del sequestro, in quanto proprio e soltanto questi dovrebbero essere valutati nella verifica del rapporto di proporzione, per come indicato nella stessa norma. Il ricorrente, pertanto, non avrebbe avuto altro modo per giustificare la provenienza della somma e la sua proporzione ai redditi dichiarati, e per tale motivo l'ordinanza dovrebbe essere annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Occorre premettere che, in tema di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. integra violazione di legge sulla motivazione, deducibile mediante ricorso per cassazione, soltanto l'inesistenza o la mera apparenza di questa, mentre ne è escluso qualunque argomento che attenga alla concreta valutazione degli elementi in fatto. Ebbene, proprio in questi ultimi e non consentiti termini si sviluppa il ricorso in esame, che - lungi dal sostenere il vizio di motivazione nei rigorosi limiti appena richiamati - contesta nel merito un'ordinanza che, in modo contraddittorio, avrebbe prima riconosciuto che l'indagato aveva giustificato la provenienza del denaro, quindi avrebbe confermato il sequestro valorizzando un criterio - la risalenza delle dichiarazioni prodotte - non conferente. 4.1. L'impugnazione, dunque, contesta propriamente il vizio di motivazione in punto di fatto, così eludendo il parametro di cui all'art. 325 cod. proc. pen. ed imponendo una pronuncia di inammissibilità. 5. A ciò si aggiunga, peraltro, che il Tribunale ha confermato il sequestro del denaro ex art. 240-bis cod. pen. con argomenti del tutto solidi, congrui ed aderenti ad oggettivi elementi in atti, compresa tutta la documentazione difensiva;
una motivazione, dunque, tutt'altro che di mera apparenza. 5.1. In particolare, è stato evidenziato che la somma - sequestrata nell'ottobre 2024 - non poteva essere giustificata alla luce dei redditi dichiarati del 2023, pari a poco più di 11mila euro;
questi ultimi, infatti, erano risalenti e, soprattutto, "ridotti, considerato il costo della vita e il costo per l'affitto di un alloggio", che il ME doveva di certo pagare, essendosi dichiarato non titolare di 2 beni immobili. Ancora, l'ordinanza ha sottolineato che: a) il ricorrente era disoccupato da 5 mesi, risultando l'ultima busta paga relativa a maggio 2024; b) in senso contrario non potevano valere i redditi del fratello convivente, le cui buste paga - comunque relative al 2023 - non giustificavano il possesso di circa mille euro in contanti. Infine, ma con particolare rilievo nell'ottica del sequestro per sproporzione di cui all'art. 240-bis cod. pen., il Tribunale ha rilevato che il ricorrente era stato recentemente (6/9/2024) trovato in possesso di 23 dosi di cocaina e denunciato per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, così rafforzando la convinzione che lo stesso avesse tratto da attività illecite il denaro trovato nella sua disponibilità. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT NI, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Umberto Gramenzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con nota del 21/3/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/11/2024, il Tribunale del riesame di Ascoli Piceno rigettava la richiesta proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da VI AN, così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso il 26/10/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20363 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 09/04/2025 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 240-bis cod. pen. Il Tribunale avrebbe confermato il sequestro della somma di 1.035 euro, disposto ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., sebbene la difesa avesse giustificato documentalmente la provenienza lecita del danaro, come peraltro riconosciuto dalla stessa ordinanza. La motivazione di questa, inoltre, non potrebbe esser condivisa laddove sosterrebbe la risalenza dei redditi dichiarati rispetto al momento del sequestro, in quanto proprio e soltanto questi dovrebbero essere valutati nella verifica del rapporto di proporzione, per come indicato nella stessa norma. Il ricorrente, pertanto, non avrebbe avuto altro modo per giustificare la provenienza della somma e la sua proporzione ai redditi dichiarati, e per tale motivo l'ordinanza dovrebbe essere annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Occorre premettere che, in tema di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. integra violazione di legge sulla motivazione, deducibile mediante ricorso per cassazione, soltanto l'inesistenza o la mera apparenza di questa, mentre ne è escluso qualunque argomento che attenga alla concreta valutazione degli elementi in fatto. Ebbene, proprio in questi ultimi e non consentiti termini si sviluppa il ricorso in esame, che - lungi dal sostenere il vizio di motivazione nei rigorosi limiti appena richiamati - contesta nel merito un'ordinanza che, in modo contraddittorio, avrebbe prima riconosciuto che l'indagato aveva giustificato la provenienza del denaro, quindi avrebbe confermato il sequestro valorizzando un criterio - la risalenza delle dichiarazioni prodotte - non conferente. 4.1. L'impugnazione, dunque, contesta propriamente il vizio di motivazione in punto di fatto, così eludendo il parametro di cui all'art. 325 cod. proc. pen. ed imponendo una pronuncia di inammissibilità. 5. A ciò si aggiunga, peraltro, che il Tribunale ha confermato il sequestro del denaro ex art. 240-bis cod. pen. con argomenti del tutto solidi, congrui ed aderenti ad oggettivi elementi in atti, compresa tutta la documentazione difensiva;
una motivazione, dunque, tutt'altro che di mera apparenza. 5.1. In particolare, è stato evidenziato che la somma - sequestrata nell'ottobre 2024 - non poteva essere giustificata alla luce dei redditi dichiarati del 2023, pari a poco più di 11mila euro;
questi ultimi, infatti, erano risalenti e, soprattutto, "ridotti, considerato il costo della vita e il costo per l'affitto di un alloggio", che il ME doveva di certo pagare, essendosi dichiarato non titolare di 2 beni immobili. Ancora, l'ordinanza ha sottolineato che: a) il ricorrente era disoccupato da 5 mesi, risultando l'ultima busta paga relativa a maggio 2024; b) in senso contrario non potevano valere i redditi del fratello convivente, le cui buste paga - comunque relative al 2023 - non giustificavano il possesso di circa mille euro in contanti. Infine, ma con particolare rilievo nell'ottica del sequestro per sproporzione di cui all'art. 240-bis cod. pen., il Tribunale ha rilevato che il ricorrente era stato recentemente (6/9/2024) trovato in possesso di 23 dosi di cocaina e denunciato per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, così rafforzando la convinzione che lo stesso avesse tratto da attività illecite il denaro trovato nella sua disponibilità. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025 Il Presidente