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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 287/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 763/2023 depositato il 29/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCR0300037 2023 CONTRIBUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato PO RA AN impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'atto di recupero sopra specificato emesso a seguito di controllo dei contributi a fondo perduto erogati nell'anno 2020 in periodo emergenziale Covid-19.
La ricorrente, quale esercente l'attività di caseificio, rilevava che la Guardia di Finanza aveva erroneamente omesso di considerare la fattura n. 5/2019 di € 9.000,00 e che la momentanea sospensione dell'attività posta alla base del recupero non sarebbe stata ostativa alla erogazione del contributo ottenuto.
Agenzia delle Entrate, costituita, contestava le avverse doglianze rilevando che la ratio della normativa ex art. 25 DL 34/2020 era costituita dalla emergenza Covid 19 alla base del calo del fatturato, mentre nel caso di specie la ricorrente aveva subito una sospensione dell'attività come conseguenza di una controversia con il proprietario del caseificio;
concludeva perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la difesa della ricorrente ha lamentato l'illegittimo accesso in azienda della Guardia di
Finanza e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere non rientra nella giurisdizione di questa Corte.
Invero, con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2025 il giudice delle leggi si è pronunciato sulla giurisdizione del contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (“contributo covid”).
In particolare, sono stati dichiarati incostituzionali, per violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., gli articoli 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 (“decreto-ristori”), come convertito, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del
2020 (“decreto-rilancio”), nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo il giudice delle leggi, le caratteristiche strutturali e funzionali del contributo a fondo perduto rendono evidente che il sussidio finanziario in esame non presenta natura tributaria e in ragione di tanto, ai sensi dell'art. 102, comma 2, Cost., il legislatore non avrebbe potuto di attribuire a questa AG le relative controversie, venendo altrimenti snaturata la materia attribuita alla cognizione del giudice tributario.
Non resta quindi che prenderne atto e dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione di questa
AG con la possibilità delle parti di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario competente (Tribunale) entro i termini di legge.
La sopravvenuta pronuncia di cui sopra rispetto alla data di proposizione del ricorso, infine, induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione di questa AG e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 763/2023 depositato il 29/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCR0300037 2023 CONTRIBUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato PO RA AN impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'atto di recupero sopra specificato emesso a seguito di controllo dei contributi a fondo perduto erogati nell'anno 2020 in periodo emergenziale Covid-19.
La ricorrente, quale esercente l'attività di caseificio, rilevava che la Guardia di Finanza aveva erroneamente omesso di considerare la fattura n. 5/2019 di € 9.000,00 e che la momentanea sospensione dell'attività posta alla base del recupero non sarebbe stata ostativa alla erogazione del contributo ottenuto.
Agenzia delle Entrate, costituita, contestava le avverse doglianze rilevando che la ratio della normativa ex art. 25 DL 34/2020 era costituita dalla emergenza Covid 19 alla base del calo del fatturato, mentre nel caso di specie la ricorrente aveva subito una sospensione dell'attività come conseguenza di una controversia con il proprietario del caseificio;
concludeva perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la difesa della ricorrente ha lamentato l'illegittimo accesso in azienda della Guardia di
Finanza e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere non rientra nella giurisdizione di questa Corte.
Invero, con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2025 il giudice delle leggi si è pronunciato sulla giurisdizione del contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (“contributo covid”).
In particolare, sono stati dichiarati incostituzionali, per violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., gli articoli 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 (“decreto-ristori”), come convertito, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del
2020 (“decreto-rilancio”), nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo il giudice delle leggi, le caratteristiche strutturali e funzionali del contributo a fondo perduto rendono evidente che il sussidio finanziario in esame non presenta natura tributaria e in ragione di tanto, ai sensi dell'art. 102, comma 2, Cost., il legislatore non avrebbe potuto di attribuire a questa AG le relative controversie, venendo altrimenti snaturata la materia attribuita alla cognizione del giudice tributario.
Non resta quindi che prenderne atto e dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione di questa
AG con la possibilità delle parti di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario competente (Tribunale) entro i termini di legge.
La sopravvenuta pronuncia di cui sopra rispetto alla data di proposizione del ricorso, infine, induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione di questa AG e compensa le spese.